CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1993
Cassazione n. 43977/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1993 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 10/11/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che con i motivi di appello si era dedotto che il riconoscimento fotografico operato dalla parte civile era stato svolto in violazione dei criteri processuali previsti, poiché non era stata preventivamente saggiata la credibilità della stessa, non essendo stata chiesta una preliminare descrizione fisica del rapinatore, né alcuna fonte relativa alle foto poste in visione, ed erano state poste in visione fotografie di soggetti diversi nei loro tratti fisionomici; su tali censure, la Corte di appello aveva motivato facendo riferimento soltanto a massime giurisprudenziali. Inoltre, prosegue il difensore, nei motivi di appello si era rilevato che la genuinità del riconoscimento era stata inquinata dalla precedente conoscenza dell'imputato da parte della persona offesa, nonché dal fatto che qualcuno le aveva suggerito di non fidarsi di lui, come riferito dalla stessa; neppure su tale censura vi era alcuna motivazione nella sentenza impugnata, così come sul fatto che i beni che la parte civile aveva affermato esserle stati sottratti, non erano stati ritrovati nella disponibilità dell'imputato. 1.2 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ed una erronea motivazione sulla quantificazione della pena; quanto al primo aspetto, il giudice di appello si era rifugiato dietro affermazioni generiche e pleonastiche, non spiegando perché elementi di segno positivo quali le modalità della condotta, la giovane età dell'imputato, il non inserimento dello stesso in ambienti criminali non potessero valutarsi al fine del riconoscimento del beneficio; quanto al secondo aspetto, la sentenza impugnata era totalmente mancante di motivazione. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusionale e nota spese, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato che la persona offesa ha riconosciuto senza alcun dubbio l'imputato come autore della rapina ai suoi danni in due diverse fasi (indagini preliminari ed incidente probatorio), dando atto della attendibilità delle sue dichiarazioni ed osservando come il modus operandi del rapinatore denotasse una pregressa conoscenza dell'immobile, che Innaco aveva in quanto più volte aveva portato la spesa a casa della persona offesa; su tali aspetti il motivo di ricorso reitera quindi censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto. 1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato, oltre ai plurimi precedenti penali dell'imputato, le modalità della rapina, commessa alle prime luci dell'alba, all'interno di una privata dimora, approfittando delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, ottantanovenne all'epoca dei fatti. 1.3 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243).2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Si rigetta la richiesta di rifusione delle spese proposta dalla parte civile in quanto la stessa non ha apportato alcun contributo alla limitandosi a concludere per l'inammissibilità del ricorso, senza motivare in alcun modo le suddette conclusioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]