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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 17593/2026

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, depositata il 10/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Figli s.r.l. (di seguito,breviter, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con separati ricorsi, impugnava, dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Avellino, l’atto di contestazionen.

TFKCO0300314/2019 (relativo all’Iva per l’anno 2015), l’atto dicontestazione n.

TFKCO0300379/2019 (relativo all’Iva per l’anno 2016),l’avviso di accertamento n.

TFK030301210/2019 (anno 2015), l’atto diNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestazione n.

TFKCO0100577/2019 (a titolo di sanzione per infedeledichiarazione per l’anno 2015), l’avviso di accertamento n.TFK030301724/2019 (anno 2016) e l’avviso di accertamento n.TFK070501227/2019 (relativo a ritenute Irpef per l’anno 2015).[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla medesima CTP, l’avviso diaccertamento n.

TFK010500936/2019 (relativo a ritenute Irpef per l’anno2015).I predetti atti traevano origine dal processo verbale di constatazione(di seguito, p.v.c.) della Guardia di Finanza di Baiano del 06/03/2019, dacui era emersa, alla luce delle indagini condotte sui conti correnti bancarie postali intestati ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo formalmente dipendente ma ritenuto socio di fatto,l’effettuazione, sui predetti conti, di numerosi versamenti e prelevamenti,che, sommati, costituivano, per gli anni 2015 e 2016, ricavi evasi e noncontabilizzati della predetta società.A sostegno dei rispettivi ricorsi i contribuenti eccepivano: la nullitàdegli avvisi di accertamento per vizio di motivazione, posto che agli stessinon risultano allegati il p.v.c. e gli ulteriori documenti in questo richiamati;la nullità degli atti impositivi perché fondati su presunzioni “a catena”; lamancata dimostrazione della riferibilità alla società dei movimenti sui contiformalmente intestati ai soci e al dipendente [OSCURATO:PERSONA]; la violazionedel principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost. per l’omessadeduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione,trattandosi di accertamento induttivo; la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000 per l’omessa allegazione al p.v.c. dei verbali relativi allaescussione di soggetti terzi e dei dati identificativi “dei traenti di assegni ebonifici”, quale elemento fondamentale della ripresa fiscale.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, la quale, divenuta CorteNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito, CGT-2), accoglieva il gravame e confermava integralmente i sette attiimpugnati.3.

Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosia sei motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2026.I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo si deduce l’omesso esame di uno o più fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CGT-2 ritenuto chefosse legittima la motivazione per relationem degli avvisi di accertamentomediante richiamo alle conclusioni del p.v.c., essendo queste ultimefondate su elementi già conosciuti dal contribuente.Tuttavia, gli atti e documenti posti a base degli atti impositivi - ossiala copia degli assegni, dei bonifici e dei verbali di interrogatorio deisoggetti traenti, nonché i verbali sottoscritti dagli interessati – eranosemplicemente richiamati nel p.v.c. e negli avvisi di accertamento, manon allegati a tali atti.Inoltre, l'Ufficio ha ritenuto, apoditticamente, che il terzo LuigiEsposito fosse un "socio di fatto" della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la solacircostanza che egli non aveva risposto all'invito a comparire della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, aveva omesso di giustificare le operazioni annotatesui conti bancari personali, sebbene agli atti del processo mancasse laprova dell'esistenza dell'affectio societatis e del coinvolgimento effettivodel predetto contribuente negli affari sociali (vendite dirette a favore diterzi, incassi di somme per conto della società, ecc.).1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto i ricorrenti non indicano il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentrano la loro censura sulla mancata produzione degli atti edei documenti evocati nel p.v.c., nonché sull’erronea qualificazione di LuigiEsposito come “socio di fatto” della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene ilparadigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questionio argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.)o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n.26305), e neppure l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005),come verificatosi, peraltro, nel caso di specie, posto che la CGT-2 haespressamente esaminato sia la questione della validità, sotto il profilodella motivazione, degli atti impositivi impugnati, come si evince daquanto riportato, nel ricorso per cassazione, nella stessa articolazione delmotivo in esame, sia la questione del ruolo di “socio di fatto” rivestito daLuigi Esposito, avendo i giudici d’appello richiamato le cospicuemovimentazioni bancarie effettuate dal predetto senza che fosse statafornita alcuna giustificazione o chiarimento in ordine alle stesse, né insede di verifica fiscale né successivamente.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CGT-2 fondato la propria decisionedi accoglimento dell’appello dell’Ufficio anche sulle risultanze delle indaginiriguardanti terze persone e, segnatamente, i presunti acquirenti dei beniemittenti assegni e bonifici, risultanze che tuttavia non risultavano dagligenerico nel p.v.c. della Guardia di Finanza.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sul punto la decisione appare viziata da error in procedendo,costituito dalla violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., che impone algiudice di porre a fondamento della decisione le sole prove proposte dalleparti (o dal pubblico ministero), nonché i fatti non specificatamentecontestati dalla parte costituita.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Con riferimento al valore probatorio del processo verbale diconstatazione, questa Corte ha statuito, in tema di accertamentotributario, che il p.v.c. ha un valore probatorio diverso a seconda dellanatura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello direlativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti oavvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine diapprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b)fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delledichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto didocumenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando laspecifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alleparti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) ècomunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specificadei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che ilgiudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattendesolo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto conaltri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a quereladi falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agenteverificatore (Cass. 05/07/2024, n. 18420; Cass. 05/10/2018, n. 24461).Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata nonemerge che, nella valutazione dei contenuti del p.v.c., la CGT-2 si siadiscostata dai principi affermati da questa Corte, avendo i giudici di meritoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026tenuto conto delle dichiarazioni che la Guardia di Finanza aveva acquisitoda terzi ed utilizzato le stesse unitamente agli altri elementi indiziariemersi nel corso della verifica fiscale.Come già rilevato, le dichiarazioni di terzi non meglio identificati,riportate nel processo verbale di constatazione, sono da considerare unelemento di prova liberamente valutabile dal giudice in concorso con glialtri elementi, da disattendere solo in caso di sua motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass.n. 18420/2024 cit.), ed anzi tali dichiarazioni del terzo possono, nelconcorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valoreconfessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, aisensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola ad essere posta a fondamento emotivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da partedell'Amministrazione finanziaria (Cass. 05/05/2011, n. 9876; Cass.09/08/2016, n. 16711).Ne consegue che non risulta configurabile la violazione di cui all’art.115 c.p.c.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 32, comma 1, 37, comma 3,e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, nonché laviolazione dell’art. 2247 c.c.La CGT-2 ha posto a fondamento del decisum la presunzione diriferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'insieme delle movimentazionibancarie riscontrate sui conti correnti dei soci (compreso il socio di fatto),e cioè sia dei prelievi che dei versamenti, siccome non giustificati daititolari dei conti, finendo sostanzialmente per applicare lo stesso schemapresuntivo previsto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (edall’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972), sebbene, per costantegiurisprudenza, in caso di indagini bancarie riguardanti soggetti diversi dalcontribuente, l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a provare, ancheNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026tramite presunzioni - che però devono essere gravi, precise e concordanti– la natura fittizia dell'intestazione dei conti correnti personali,dimostrando in pratica l'interposizione fittizia dei terzi nella titolarità di talirapporti bancari.Inoltre, in merito alle risultanze dei conti intestati al presunto sociodi fatto [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione alla società delle operazioni bancarieivi annotate è il frutto di una presunzione di secondo grado, il cui utilizzoavrebbe richiesto preliminarmente la dimostrazione dell’affectio societatis(ex art. 2247 c.c.) ovvero, in alternativa, dell’accordo interpositorio con glialtri due soci e con la società, ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n.600/1973.3.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2 È inammissibile nella parte in cui non si confronta con lamotivazione dell’impugnata sentenza, laddove, con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], si assume che «4.3 L’ufficio – condividendo sulpunto i rilievi dei militi verbalizzanti (p.v.c. del 6 marzo 2019) – haritenuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA], apparentemente solo un dipendentedella società Gruppo edile Esposito ecc. (con un reddito annuo lordo dic.ca € 13.500,00, v. certificazione unica allegata dal ricorrente in primogrado), fosse in realtà un socio di fatto di detta società.

4.4. Tanto,avendo rilevato l’esistenza di cospicue movimentazioni bancarie effettuatedal predetto (anno 2015: prelevamenti € 351.000,00 c.ca, versamenti €352.000,00 c.ca; anno 2016: prelevamenti € 216.000,00 c.ca, versamenti€ 217.000,00 c.ca), movimentazioni in relazione alle quali nessunagiustificazione e nessun chiarimento era stato fornito, né in sede diverifica, né successivamente (v. la riserva manifestata dall’[OSCURATO:PERSONA] G.d.f. con nota del 22 febbraio 2019 in risposta all’invito a presentarsin. 58913 del 4 febbraio 2019, documento allegato al predetto p.v.c., oveè menzionato a p. 18; l’eventuale scioglimento di tale riserva, dopo lachiusura delle operazioni di verifica, non risulta agli atti).

4.5. Pertanto, laNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026presunzione operata dall’ufficio circa la posizione di socio di fatto del sig.[OSCURATO:PERSONA] trovava pieno fondamento nei suddetti elementi di fatto etale presunzione neppure è stata neutralizzata in corso di causa, nonessendo stato allegato, da parte dell’appellato, alcun elemento di prova, inipotesi idoneo a superarla»Da tale motivazione emerge che la qualifica di “socio di fatto” diLuigi Esposito è stata fondata su diversi elementi posti a base delragionamento inferenziale che ha portato dai fatti noti (partecipazionebancarie sui conti a fronte di esigui redditi di lavoro dichiarati) al fattoignoto da provare (imputabilità sostanziale alla società delle operazionibancarie eseguite sul conto corrente dell’Esposito).Non è, pertanto, condivisibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui lasentenza impugnata avrebbe dovuto prima individuare l’effettiva esistenzadei requisiti necessari per l’esistenza di un rapporto sociale scolpiti nell’art.2247 c.c.

Tanto più che l’esistenza di un rapporto sociale non implica exse – a fortiori nell’ipotesi di società di capitali - un rapporto osmotico tra iconti dei soci e quelli della società.Sotto tale profilo, quindi, il motivo è anche infondato.3.3 Analogamente, per quanto attiene agli altri profili di doglianzasollevati con il motivo in esame, i ricorrenti non si confrontano con la ratiodecidendi dell’impugnata sentenza, avendo la CGT-2 sostenuto che «[…] aifini della determinazione dell’i.r.e.s. e dell’i.r.a.p. dovute, è stataesclusivamente utilizzata la presunzione legale dettata dall’art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, nonché, ai fini dell’i.v.a., quella dell’art. 51 del d.P.R.n. 633/1972, presunzioni a fronte delle quali nessuna prova contraria èstata offerta da parte della contribuente. […]

6.4.3. Quindi,contrariamente a quanto vagheggiato dall’appellata, nessuna presunzionedi secondo grado o “a catena” ha rilevato per l’emissione degliaccertamenti.

6.4.4. Sul punto, infine, va sottolineato che, perNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’operatività delle presunzioni di cui ai richiamati artt. 32 d.P.R. n.600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, appunto perché di natura legale (art.2728 c.c.), non necessiti alcuna prova “rafforzata” o “di resistenza”, comesembra, invece, abbia erroneamente supposto la C.t.p., accogliendo iricorsi di primo grado: l’unica prova idonea a vincere le presunzioni inquestione – la sola prevista dalla legge, tutta a carico del contribuente –sarebbe stata quella che dimostrasse la debita considerazione per ladeterminazione del reddito soggetto ad imposta delle movimentazionibancarie o che le predette non avessero rilevanza allo stesso fine, ovveroche fosse stato indicato il soggetto beneficiario dei prelevamenti; nellaspecie, però, una siffatta prova liberatoria non è stata fornita, come giàinnanzi rilevato. […]

6.6.1. Circa gli accertamenti bancari, l’appellata siduole - in buona sostanza, senza però mai entrare nel merito dellespecifiche operazioni contestate, come già ripetutamente osservato - solodell’utilizzazione di dati riscontrati nei rapporti bancari riconducibili ai socidella compagine, oltre che di quelli formalmente intestati alla società. […]6.6.3.

Nella specie, l’ufficio, a sostegno del proprio operato, ha dedottodiversi elementi di carattere presuntivo, o comunque indiziario, inparticolare circa la ristrettezza della base di partecipazione societaria ed ilconcludente comportamento tenuto nel corso della verifica, sia dellasocietà stessa sia dei suoi soci (che, pur se invitati, si sono sottratti adogni contraddittorio volto all’eventuale giustificazione dellemovimentazioni in questione: v. p. 18 p.v.c. 6 marzo 2019 e relativiallegati nn. 1-4), nonché dopo la notificazione del suddetto p.v.c., neppurea seguito della quale alcuna prova o semplice deduzione difensiva è statapresentata, né dalla società, né dai suoi soci.

6.6.4. Per altro verso,l’ipotetica non riconducibilità, almeno di qualcuna delle movimentazionifinanziarie risultanti dai rapporti intestati ai soci, sarebbe potuta essereben agevolmente opposta dagli interessati, sì da poter revocare in dubbio,almeno in linea di massima, la complessiva correttezza dell’impiantoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazionale degli accertamenti; ma tanto non è avvenuto.

6.6.5. Ilcomportamento tenuto dagli appellati, connotato dall’assoluta assenza diqualsiasi giustificazione delle contestate movimentazioni bancarie –comportamento la cui sufficienza, sotto il diverso profilo della legittimitàdelle motivazioni poste a base delle rettifiche dei ricavi e dei redditi, èstata innanzi già rilevata –, siccome non mutato in sede giurisdizionale,costituisce di per sé un elemento grave, preciso e concordante, al fine diriscontrare la validità dell’addotta presunzione di riferibilità dellemovimentazioni bancarie formalmente riconducibili ai soci alla sferapatrimoniale della società».Con tali argomentazioni la CGT-2 si è attenuta ai principi affermatida questa Corte, secondo cui, in linea di principio, in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria, nelprocedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, puòlegittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi aconti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anchepresuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili alcontribuente (Cass. 19/09/2025, n. 25690).

In particolare, in sede direttifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensidell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, l'utilizzazione dei datirisultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti dicredito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai contiformalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci,agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provatadall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la naturafittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente deiconti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provarealtresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioniaziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombesulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività diNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026impresa (Cass. 22/04/2016, n. 8112).

E se è pur vero che la presunzionedi cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, presuppone chel'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto,pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorre tuttavianecessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto daquest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solocaso di conto fittiziamente intestato (Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass.24/11/2022, n. 34638).Nella specie, invero, la riferibilità alla società contribuente dei contiformalmente intestati ai suoi due soci e al “socio di fatto” è stata fondatasu una pluralità di elementi presuntivi, ravvisati dai giudici d’appello nellaristrettezza della base di partecipazione societaria e nel significativocomportamento tenuto nel corso della verifica sia dalla società stessa chedai suoi soci, i quali, pur se invitati, si sono sottratti ad ognicontraddittorio volto all’eventuale giustificazione delle cospicuemovimentazioni bancarie, in entrata ed in uscita, ravvisate in relazione airapporti bancari agli stessi intestati.

Anche in sede giurisdizionale, inoltre,i soci hanno perseverato nel non fornire alcuna giustificazione degli ingentiprelevamenti e versamenti effettuati sui propri conti personali, cosìrafforzando la presunzione che tali movimentazioni bancarie fossero, inrealtà, riferite alla società contribuente con la quale gli stessi avevano unostretto legame.Peraltro, come precisato da questa Corte, sono consentite, previaautorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da partedegli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell'accertamentodei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti deisoci, incombendo sulla prima l'onere di dimostrare che non sono a sériconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi (Cass. 20/03/2019, n. 7758).3.4 L’infondatezza del motivo discende, inoltre, dall’applicazione delprincipio per cui, in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delleNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n.600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, l’onere del contribuente digiustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati suiconti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabileche abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principiopraesumptum de praesumpto non admittitur (o “divieto di doppiepresunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena), siaperché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibileagli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, siaperché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbeesclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altrapresunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché nonricorrerebbe nel caso di specie (Cass. 16/06/2017, n. 15003).E, in generale, ben può il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a suavolta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.01/08/2019, n. 20748; Cass. 29/10/2020, n. 23860; Cass. 27/05/2024,n. 14788; Cass. 17/07/2025, n. 19993).4.

Con il quarto motivo si assume la violazione o falsa applicazionedell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CGT-2 considerato cheoggetto della ricostruzione induttiva deve essere il reddito, non giàsoltanto i ricavi o i proventi, sicché allorquando l’Ufficio accerta l’esistenzadi ricavi non dichiarati, nella determinazione del reddito imponibile nonpuò non tenere doverosamente conto anche dei costi che concorrono aformarlo, secondo l’interpretazione ormai consolidata anche ingiurisprudenza, a pena altrimenti di violare il principio costituzionale dellacapacità contributiva.4.1 Il motivo è fondato.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20264.2 Con riferimento agli accertamenti bancari la Corte costituzionale(sent. n. 10 del 2023) ha precisato, in relazione all’art. 32, primo comma,n. 2, d.P.R. n. 600/1973 che: «nell’esaminare la questione delladeducibilità dei costi anche a fronte di un accertamento analitico contabilecompiuto mediante indagini bancarie, occorre considerare che ladisposizione censurata consente all’amministrazione finanziaria diavvalersi di una presunzione che, quanto all’equiparazione deiprelevamenti ai ricavi, è in realtà duplice (o di secondo grado): i prelievisarebbero utilizzati per sostenere costi occulti, i quali a loro voltaavrebbero generato pari ricavi non risultanti, anch’essi, dalla contabilitàdell’imprenditore.

In una fattispecie siffatta dunque – tanto che il metododi accertamento sia analitico-induttivo, quanto induttivo cosiddetto “puro”– finirebbe effettivamente con il violare i principi di ragionevolezza e dicapacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessaamministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale disecondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono servitiper sostenere costi “occulti”, dai quali sono stati prodotti ricavi “occulti”,pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costisostenuti dall’imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una provacontraria per presunzioni offerta da quest’ultimo»In sostanza, la Corte costituzionale, prospettando un’interpretazioneadeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, harilevato che la presunzione stabilita da tale norma è coerente con i principidi ragionevolezza e capacità contributiva a condizione che venga concessoall’imprenditore di dedurre i costi sostenuti per i ricavi occulti(riconducibili, in via presuntiva, ai dati e agli elementi acquisiti con leindagini bancarie di cui non sia provato il riscontro nella contabilità),secondo una prova contraria offerta dall’imprenditore stesso, anchemediante presunzioni.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20264.3 Recentemente questa Corte ha sostenuto che, in tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, equindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, ilcontribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntivacontraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi diproduzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavipresunti (Cass. 08/03/2023, n. 6874; Cass. 03/07/2023, n. 18653; Cass.15/05/2025, n. 12988; Cass. 07/10/2025, n. 26966).4.4 La CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, in quanto lastessa ha rigettato la questione sollevata dalla contribuente limitandosi adosservare che: «6.7.1 Gli agitati dubbi di legittimità costituzionale nonhanno pregio alcuno, posto che l’art. 53 Cost. notoriamente non contieneprecetto alcuno di diretta applicazione, dettando solo principi ai quali deveconformarsi la legislazione ordinaria».Il giudice del rinvio dovrà, quindi, rideterminare il reddito imponibiledella società contribuente riconoscendo una deduzione in misurapercentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosianche - se del caso - dell’ausilio di consulenza tecnica d’ufficio (Cass.23/02/2023, n. 5586).5.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per averla CGT-2 sostenuto che gli avvisi di accertamento fossero legittiminonostante la mancata allegazione dei documenti citati nel p.v.c. del06/03/2019, a sua volta richiamato nei predetti atti impositivi, trattandosidei verbali di escussione dei soggetti traenti assegni e bonifici e delle copiedi tali titoli sui quali era stato fondato l’accertamento fiscale, nonconosciuti dalla società contribuente e dai suoi soci.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20265.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.5.2 L’inammissibilità discende dal mancato confronto con una dellerationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata, secondo cui «lep.v.c. (verbali di escussione e generalità dei traenti assegni e bonifici),costituivano solo la fonte d’innesco dell’attività di verifica sostanziale chesarebbe stata poi svolta dalla G.d.f. e non hanno direttamente inciso nellamotivazione dell’accertamento, posto che tale motivazione, come innanzievidenziato, si regge esclusivamente sulle presunzioni legali ex artt. 32 deld.P.R. n. 600/1073 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 e su presunzioni semplicimunite dei caratteri di legge, come già supra evidenziato».5.3 Il motivo, comunque, è infondato sotto un duplice profilo.Da un lato, invero, i giudici d’appello si sono attenuti,espressamente richiamandolo, al principio affermato da questa Corte,secondo cui, in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione dicui all'art. 7 della legge n. 212/2000 è limitato ai documenti cui lo stessofa riferimento, ma non si estende anche a quelli cui si riferisce il processoverbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti ingiudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass.28/09/2020, n. 20428).Dall’altro, come si evince dal controricorso (pagg. 46-47), gliimpugnati avvisi di accertamento non erano affatto motivati mediantepuro e semplice richiamo al contenuto del p.v.c.

Al contrario, nellamotivazione degli atti impositivi si dava sinteticamente conto dei contenutidel p.v.c. e si esponevano le ragioni per le quali risultavano condivisibili leconclusioni cui era pervenuta la Guardia di Finanza.6.

Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 52 e 53 deld.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 [recte: n.3], c.p.c.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026I ricorrenti assumono che l’avviso di accertamento non può essereuna “fotocopia” del p.v.c., salvo che l’Ufficio non spieghi i motivi per cuicondivide in toto l’operato del verificatore.

L’Agenzia delle Entrate, però,nel caso in esame, non ha svolto alcuna autonoma attività di controllo, inquanto si è limitata a recepire acriticamente il contenuto del processoverbale della Guardia di Finanza, sebbene gli elementi da questa raccoltinel corso del controllo eseguito non fornissero alcuna prova certadell’oggettiva esistenza dei maggiori ricavi risultanti dalle indaginifinanziarie non contabilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6.1 Il motivo è infondato, in quanto la CGT-2 ha rigettato la predettaeccezione richiamando il condivisibile e consolidato orientamento di questaCorte secondo cui, in tema di avviso di accertamento, la motivazione perrelationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dallaGuardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non èillegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficiodegli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficiostesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economiadi scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementigià noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio (Cass. 12/02/2025, n. 3610; Cass.20/12/2018, n. 32957; Cass. 20/12/2017, n. 30560; Cass. 13/10/2011,n. 21119).7.

In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, inammissibilie/o rigettati gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, alla quale si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili e/o rigettati gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, depositata il 10/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Figli s.r.l. (di seguito,breviter, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con separati ricorsi, impugnava, dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Avellino, l’atto di contestazionen. TFKCO0300314/2019 (relativo all’Iva per l’anno 2015), l’atto dicontestazione n. TFKCO0300379/2019 (relativo all’Iva per l’anno 2016),l’avviso di accertamento n. TFK030301210/2019 (anno 2015), l’atto diNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestazione n. TFKCO0100577/2019 (a titolo di sanzione per infedeledichiarazione per l’anno 2015), l’avviso di accertamento n.TFK030301724/2019 (anno 2016) e l’avviso di accertamento n.TFK070501227/2019 (relativo a ritenute Irpef per l’anno 2015).[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla medesima CTP, l’avviso diaccertamento n. TFK010500936/2019 (relativo a ritenute Irpef per l’anno2015).I predetti atti traevano origine dal processo verbale di constatazione(di seguito, p.v.c.) della Guardia di Finanza di Baiano del 06/03/2019, dacui era emersa, alla luce delle indagini condotte sui conti correnti bancarie postali intestati ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo formalmente dipendente ma ritenuto socio di fatto,l’effettuazione, sui predetti conti, di numerosi versamenti e prelevamenti,che, sommati, costituivano, per gli anni 2015 e 2016, ricavi evasi e noncontabilizzati della predetta società.A sostegno dei rispettivi ricorsi i contribuenti eccepivano: la nullitàdegli avvisi di accertamento per vizio di motivazione, posto che agli stessinon risultano allegati il p.v.c. e gli ulteriori documenti in questo richiamati;la nullità degli atti impositivi perché fondati su presunzioni “a catena”; lamancata dimostrazione della riferibilità alla società dei movimenti sui contiformalmente intestati ai soci e al dipendente [OSCURATO:PERSONA]; la violazionedel principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost. per l’omessadeduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione,trattandosi di accertamento induttivo; la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000 per l’omessa allegazione al p.v.c. dei verbali relativi allaescussione di soggetti terzi e dei dati identificativi “dei traenti di assegni ebonifici”, quale elemento fondamentale della ripresa fiscale.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, la quale, divenuta CorteNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito, CGT-2), accoglieva il gravame e confermava integralmente i sette attiimpugnati.3. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosia sei motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2026.I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo si deduce l’omesso esame di uno o più fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CGT-2 ritenuto chefosse legittima la motivazione per relationem degli avvisi di accertamentomediante richiamo alle conclusioni del p.v.c., essendo queste ultimefondate su elementi già conosciuti dal contribuente.Tuttavia, gli atti e documenti posti a base degli atti impositivi - ossiala copia degli assegni, dei bonifici e dei verbali di interrogatorio deisoggetti traenti, nonché i verbali sottoscritti dagli interessati – eranosemplicemente richiamati nel p.v.c. e negli avvisi di accertamento, manon allegati a tali atti.Inoltre, l'Ufficio ha ritenuto, apoditticamente, che il terzo LuigiEsposito fosse un "socio di fatto" della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la solacircostanza che egli non aveva risposto all'invito a comparire della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, aveva omesso di giustificare le operazioni annotatesui conti bancari personali, sebbene agli atti del processo mancasse laprova dell'esistenza dell'affectio societatis e del coinvolgimento effettivodel predetto contribuente negli affari sociali (vendite dirette a favore diterzi, incassi di somme per conto della società, ecc.).1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto i ricorrenti non indicano il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentrano la loro censura sulla mancata produzione degli atti edei documenti evocati nel p.v.c., nonché sull’erronea qualificazione di LuigiEsposito come “socio di fatto” della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene ilparadigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questionio argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.)o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n.26305), e neppure l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005),come verificatosi, peraltro, nel caso di specie, posto che la CGT-2 haespressamente esaminato sia la questione della validità, sotto il profilodella motivazione, degli atti impositivi impugnati, come si evince daquanto riportato, nel ricorso per cassazione, nella stessa articolazione delmotivo in esame, sia la questione del ruolo di “socio di fatto” rivestito daLuigi Esposito, avendo i giudici d’appello richiamato le cospicuemovimentazioni bancarie effettuate dal predetto senza che fosse statafornita alcuna giustificazione o chiarimento in ordine alle stesse, né insede di verifica fiscale né successivamente.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CGT-2 fondato la propria decisionedi accoglimento dell’appello dell’Ufficio anche sulle risultanze delle indaginiriguardanti terze persone e, segnatamente, i presunti acquirenti dei beniemittenti assegni e bonifici, risultanze che tuttavia non risultavano dagligenerico nel p.v.c. della Guardia di Finanza.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sul punto la decisione appare viziata da error in procedendo,costituito dalla violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., che impone algiudice di porre a fondamento della decisione le sole prove proposte dalleparti (o dal pubblico ministero), nonché i fatti non specificatamentecontestati dalla parte costituita.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Con riferimento al valore probatorio del processo verbale diconstatazione, questa Corte ha statuito, in tema di accertamentotributario, che il p.v.c. ha un valore probatorio diverso a seconda dellanatura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello direlativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti oavvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine diapprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b)fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delledichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto didocumenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando laspecifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alleparti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) ècomunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specificadei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che ilgiudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattendesolo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto conaltri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a quereladi falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agenteverificatore (Cass. 05/07/2024, n. 18420; Cass. 05/10/2018, n. 24461).Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata nonemerge che, nella valutazione dei contenuti del p.v.c., la CGT-2 si siadiscostata dai principi affermati da questa Corte, avendo i giudici di meritoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026tenuto conto delle dichiarazioni che la Guardia di Finanza aveva acquisitoda terzi ed utilizzato le stesse unitamente agli altri elementi indiziariemersi nel corso della verifica fiscale.Come già rilevato, le dichiarazioni di terzi non meglio identificati,riportate nel processo verbale di constatazione, sono da considerare unelemento di prova liberamente valutabile dal giudice in concorso con glialtri elementi, da disattendere solo in caso di sua motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass.n. 18420/2024 cit.), ed anzi tali dichiarazioni del terzo possono, nelconcorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valoreconfessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, aisensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola ad essere posta a fondamento emotivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da partedell'Amministrazione finanziaria (Cass. 05/05/2011, n. 9876; Cass.09/08/2016, n. 16711).Ne consegue che non risulta configurabile la violazione di cui all’art.115 c.p.c.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 32, comma 1, 37, comma 3,e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, nonché laviolazione dell’art. 2247 c.c.La CGT-2 ha posto a fondamento del decisum la presunzione diriferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'insieme delle movimentazionibancarie riscontrate sui conti correnti dei soci (compreso il socio di fatto),e cioè sia dei prelievi che dei versamenti, siccome non giustificati daititolari dei conti, finendo sostanzialmente per applicare lo stesso schemapresuntivo previsto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (edall’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972), sebbene, per costantegiurisprudenza, in caso di indagini bancarie riguardanti soggetti diversi dalcontribuente, l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a provare, ancheNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026tramite presunzioni - che però devono essere gravi, precise e concordanti– la natura fittizia dell'intestazione dei conti correnti personali,dimostrando in pratica l'interposizione fittizia dei terzi nella titolarità di talirapporti bancari.Inoltre, in merito alle risultanze dei conti intestati al presunto sociodi fatto [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione alla società delle operazioni bancarieivi annotate è il frutto di una presunzione di secondo grado, il cui utilizzoavrebbe richiesto preliminarmente la dimostrazione dell’affectio societatis(ex art. 2247 c.c.) ovvero, in alternativa, dell’accordo interpositorio con glialtri due soci e con la società, ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n.600/1973.3.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2 È inammissibile nella parte in cui non si confronta con lamotivazione dell’impugnata sentenza, laddove, con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], si assume che «4.3 L’ufficio – condividendo sulpunto i rilievi dei militi verbalizzanti (p.v.c. del 6 marzo 2019) – haritenuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA], apparentemente solo un dipendentedella società Gruppo edile Esposito ecc. (con un reddito annuo lordo dic.ca € 13.500,00, v. certificazione unica allegata dal ricorrente in primogrado), fosse in realtà un socio di fatto di detta società. 4.4. Tanto,avendo rilevato l’esistenza di cospicue movimentazioni bancarie effettuatedal predetto (anno 2015: prelevamenti € 351.000,00 c.ca, versamenti €352.000,00 c.ca; anno 2016: prelevamenti € 216.000,00 c.ca, versamenti€ 217.000,00 c.ca), movimentazioni in relazione alle quali nessunagiustificazione e nessun chiarimento era stato fornito, né in sede diverifica, né successivamente (v. la riserva manifestata dall’[OSCURATO:PERSONA] G.d.f. con nota del 22 febbraio 2019 in risposta all’invito a presentarsin. 58913 del 4 febbraio 2019, documento allegato al predetto p.v.c., oveè menzionato a p. 18; l’eventuale scioglimento di tale riserva, dopo lachiusura delle operazioni di verifica, non risulta agli atti). 4.5. Pertanto, laNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026presunzione operata dall’ufficio circa la posizione di socio di fatto del sig.[OSCURATO:PERSONA] trovava pieno fondamento nei suddetti elementi di fatto etale presunzione neppure è stata neutralizzata in corso di causa, nonessendo stato allegato, da parte dell’appellato, alcun elemento di prova, inipotesi idoneo a superarla»Da tale motivazione emerge che la qualifica di “socio di fatto” diLuigi Esposito è stata fondata su diversi elementi posti a base delragionamento inferenziale che ha portato dai fatti noti (partecipazionebancarie sui conti a fronte di esigui redditi di lavoro dichiarati) al fattoignoto da provare (imputabilità sostanziale alla società delle operazionibancarie eseguite sul conto corrente dell’Esposito).Non è, pertanto, condivisibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui lasentenza impugnata avrebbe dovuto prima individuare l’effettiva esistenzadei requisiti necessari per l’esistenza di un rapporto sociale scolpiti nell’art.2247 c.c. Tanto più che l’esistenza di un rapporto sociale non implica exse – a fortiori nell’ipotesi di società di capitali - un rapporto osmotico tra iconti dei soci e quelli della società.Sotto tale profilo, quindi, il motivo è anche infondato.3.3 Analogamente, per quanto attiene agli altri profili di doglianzasollevati con il motivo in esame, i ricorrenti non si confrontano con la ratiodecidendi dell’impugnata sentenza, avendo la CGT-2 sostenuto che «[…] aifini della determinazione dell’i.r.e.s. e dell’i.r.a.p. dovute, è stataesclusivamente utilizzata la presunzione legale dettata dall’art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, nonché, ai fini dell’i.v.a., quella dell’art. 51 del d.P.R.n. 633/1972, presunzioni a fronte delle quali nessuna prova contraria èstata offerta da parte della contribuente. […] 6.4.3. Quindi,contrariamente a quanto vagheggiato dall’appellata, nessuna presunzionedi secondo grado o “a catena” ha rilevato per l’emissione degliaccertamenti. 6.4.4. Sul punto, infine, va sottolineato che, perNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’operatività delle presunzioni di cui ai richiamati artt. 32 d.P.R. n.600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, appunto perché di natura legale (art.2728 c.c.), non necessiti alcuna prova “rafforzata” o “di resistenza”, comesembra, invece, abbia erroneamente supposto la C.t.p., accogliendo iricorsi di primo grado: l’unica prova idonea a vincere le presunzioni inquestione – la sola prevista dalla legge, tutta a carico del contribuente –sarebbe stata quella che dimostrasse la debita considerazione per ladeterminazione del reddito soggetto ad imposta delle movimentazionibancarie o che le predette non avessero rilevanza allo stesso fine, ovveroche fosse stato indicato il soggetto beneficiario dei prelevamenti; nellaspecie, però, una siffatta prova liberatoria non è stata fornita, come giàinnanzi rilevato. […] 6.6.1. Circa gli accertamenti bancari, l’appellata siduole - in buona sostanza, senza però mai entrare nel merito dellespecifiche operazioni contestate, come già ripetutamente osservato - solodell’utilizzazione di dati riscontrati nei rapporti bancari riconducibili ai socidella compagine, oltre che di quelli formalmente intestati alla società. […]6.6.3. Nella specie, l’ufficio, a sostegno del proprio operato, ha dedottodiversi elementi di carattere presuntivo, o comunque indiziario, inparticolare circa la ristrettezza della base di partecipazione societaria ed ilconcludente comportamento tenuto nel corso della verifica, sia dellasocietà stessa sia dei suoi soci (che, pur se invitati, si sono sottratti adogni contraddittorio volto all’eventuale giustificazione dellemovimentazioni in questione: v. p. 18 p.v.c. 6 marzo 2019 e relativiallegati nn. 1-4), nonché dopo la notificazione del suddetto p.v.c., neppurea seguito della quale alcuna prova o semplice deduzione difensiva è statapresentata, né dalla società, né dai suoi soci. 6.6.4. Per altro verso,l’ipotetica non riconducibilità, almeno di qualcuna delle movimentazionifinanziarie risultanti dai rapporti intestati ai soci, sarebbe potuta essereben agevolmente opposta dagli interessati, sì da poter revocare in dubbio,almeno in linea di massima, la complessiva correttezza dell’impiantoNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazionale degli accertamenti; ma tanto non è avvenuto. 6.6.5. Ilcomportamento tenuto dagli appellati, connotato dall’assoluta assenza diqualsiasi giustificazione delle contestate movimentazioni bancarie –comportamento la cui sufficienza, sotto il diverso profilo della legittimitàdelle motivazioni poste a base delle rettifiche dei ricavi e dei redditi, èstata innanzi già rilevata –, siccome non mutato in sede giurisdizionale,costituisce di per sé un elemento grave, preciso e concordante, al fine diriscontrare la validità dell’addotta presunzione di riferibilità dellemovimentazioni bancarie formalmente riconducibili ai soci alla sferapatrimoniale della società».Con tali argomentazioni la CGT-2 si è attenuta ai principi affermatida questa Corte, secondo cui, in linea di principio, in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria, nelprocedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, puòlegittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi aconti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anchepresuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili alcontribuente (Cass. 19/09/2025, n. 25690). In particolare, in sede direttifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensidell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, l'utilizzazione dei datirisultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti dicredito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai contiformalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci,agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provatadall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la naturafittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente deiconti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provarealtresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioniaziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombesulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività diNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026impresa (Cass. 22/04/2016, n. 8112). E se è pur vero che la presunzionedi cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, presuppone chel'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto,pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorre tuttavianecessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto daquest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solocaso di conto fittiziamente intestato (Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass.24/11/2022, n. 34638).Nella specie, invero, la riferibilità alla società contribuente dei contiformalmente intestati ai suoi due soci e al “socio di fatto” è stata fondatasu una pluralità di elementi presuntivi, ravvisati dai giudici d’appello nellaristrettezza della base di partecipazione societaria e nel significativocomportamento tenuto nel corso della verifica sia dalla società stessa chedai suoi soci, i quali, pur se invitati, si sono sottratti ad ognicontraddittorio volto all’eventuale giustificazione delle cospicuemovimentazioni bancarie, in entrata ed in uscita, ravvisate in relazione airapporti bancari agli stessi intestati. Anche in sede giurisdizionale, inoltre,i soci hanno perseverato nel non fornire alcuna giustificazione degli ingentiprelevamenti e versamenti effettuati sui propri conti personali, cosìrafforzando la presunzione che tali movimentazioni bancarie fossero, inrealtà, riferite alla società contribuente con la quale gli stessi avevano unostretto legame.Peraltro, come precisato da questa Corte, sono consentite, previaautorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da partedegli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell'accertamentodei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti deisoci, incombendo sulla prima l'onere di dimostrare che non sono a sériconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi (Cass. 20/03/2019, n. 7758).3.4 L’infondatezza del motivo discende, inoltre, dall’applicazione delprincipio per cui, in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delleNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n.600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, l’onere del contribuente digiustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati suiconti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabileche abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principiopraesumptum de praesumpto non admittitur (o “divieto di doppiepresunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena), siaperché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibileagli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, siaperché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbeesclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altrapresunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché nonricorrerebbe nel caso di specie (Cass. 16/06/2017, n. 15003).E, in generale, ben può il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a suavolta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.01/08/2019, n. 20748; Cass. 29/10/2020, n. 23860; Cass. 27/05/2024,n. 14788; Cass. 17/07/2025, n. 19993).4. Con il quarto motivo si assume la violazione o falsa applicazionedell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CGT-2 considerato cheoggetto della ricostruzione induttiva deve essere il reddito, non giàsoltanto i ricavi o i proventi, sicché allorquando l’Ufficio accerta l’esistenzadi ricavi non dichiarati, nella determinazione del reddito imponibile nonpuò non tenere doverosamente conto anche dei costi che concorrono aformarlo, secondo l’interpretazione ormai consolidata anche ingiurisprudenza, a pena altrimenti di violare il principio costituzionale dellacapacità contributiva.4.1 Il motivo è fondato.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20264.2 Con riferimento agli accertamenti bancari la Corte costituzionale(sent. n. 10 del 2023) ha precisato, in relazione all’art. 32, primo comma,n. 2, d.P.R. n. 600/1973 che: «nell’esaminare la questione delladeducibilità dei costi anche a fronte di un accertamento analitico contabilecompiuto mediante indagini bancarie, occorre considerare che ladisposizione censurata consente all’amministrazione finanziaria diavvalersi di una presunzione che, quanto all’equiparazione deiprelevamenti ai ricavi, è in realtà duplice (o di secondo grado): i prelievisarebbero utilizzati per sostenere costi occulti, i quali a loro voltaavrebbero generato pari ricavi non risultanti, anch’essi, dalla contabilitàdell’imprenditore. In una fattispecie siffatta dunque – tanto che il metododi accertamento sia analitico-induttivo, quanto induttivo cosiddetto “puro”– finirebbe effettivamente con il violare i principi di ragionevolezza e dicapacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessaamministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale disecondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono servitiper sostenere costi “occulti”, dai quali sono stati prodotti ricavi “occulti”,pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costisostenuti dall’imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una provacontraria per presunzioni offerta da quest’ultimo»In sostanza, la Corte costituzionale, prospettando un’interpretazioneadeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, harilevato che la presunzione stabilita da tale norma è coerente con i principidi ragionevolezza e capacità contributiva a condizione che venga concessoall’imprenditore di dedurre i costi sostenuti per i ricavi occulti(riconducibili, in via presuntiva, ai dati e agli elementi acquisiti con leindagini bancarie di cui non sia provato il riscontro nella contabilità),secondo una prova contraria offerta dall’imprenditore stesso, anchemediante presunzioni.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20264.3 Recentemente questa Corte ha sostenuto che, in tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, equindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, ilcontribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntivacontraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi diproduzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavipresunti (Cass. 08/03/2023, n. 6874; Cass. 03/07/2023, n. 18653; Cass.15/05/2025, n. 12988; Cass. 07/10/2025, n. 26966).4.4 La CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, in quanto lastessa ha rigettato la questione sollevata dalla contribuente limitandosi adosservare che: «6.7.1 Gli agitati dubbi di legittimità costituzionale nonhanno pregio alcuno, posto che l’art. 53 Cost. notoriamente non contieneprecetto alcuno di diretta applicazione, dettando solo principi ai quali deveconformarsi la legislazione ordinaria».Il giudice del rinvio dovrà, quindi, rideterminare il reddito imponibiledella società contribuente riconoscendo una deduzione in misurapercentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosianche - se del caso - dell’ausilio di consulenza tecnica d’ufficio (Cass.23/02/2023, n. 5586).5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per averla CGT-2 sostenuto che gli avvisi di accertamento fossero legittiminonostante la mancata allegazione dei documenti citati nel p.v.c. del06/03/2019, a sua volta richiamato nei predetti atti impositivi, trattandosidei verbali di escussione dei soggetti traenti assegni e bonifici e delle copiedi tali titoli sui quali era stato fondato l’accertamento fiscale, nonconosciuti dalla società contribuente e dai suoi soci.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/20265.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.5.2 L’inammissibilità discende dal mancato confronto con una dellerationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata, secondo cui «lep.v.c. (verbali di escussione e generalità dei traenti assegni e bonifici),costituivano solo la fonte d’innesco dell’attività di verifica sostanziale chesarebbe stata poi svolta dalla G.d.f. e non hanno direttamente inciso nellamotivazione dell’accertamento, posto che tale motivazione, come innanzievidenziato, si regge esclusivamente sulle presunzioni legali ex artt. 32 deld.P.R. n. 600/1073 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 e su presunzioni semplicimunite dei caratteri di legge, come già supra evidenziato».5.3 Il motivo, comunque, è infondato sotto un duplice profilo.Da un lato, invero, i giudici d’appello si sono attenuti,espressamente richiamandolo, al principio affermato da questa Corte,secondo cui, in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione dicui all'art. 7 della legge n. 212/2000 è limitato ai documenti cui lo stessofa riferimento, ma non si estende anche a quelli cui si riferisce il processoverbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti ingiudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass.28/09/2020, n. 20428).Dall’altro, come si evince dal controricorso (pagg. 46-47), gliimpugnati avvisi di accertamento non erano affatto motivati mediantepuro e semplice richiamo al contenuto del p.v.c. Al contrario, nellamotivazione degli atti impositivi si dava sinteticamente conto dei contenutidel p.v.c. e si esponevano le ragioni per le quali risultavano condivisibili leconclusioni cui era pervenuta la Guardia di Finanza.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 52 e 53 deld.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 [recte: n.3], c.p.c.Numero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026I ricorrenti assumono che l’avviso di accertamento non può essereuna “fotocopia” del p.v.c., salvo che l’Ufficio non spieghi i motivi per cuicondivide in toto l’operato del verificatore. L’Agenzia delle Entrate, però,nel caso in esame, non ha svolto alcuna autonoma attività di controllo, inquanto si è limitata a recepire acriticamente il contenuto del processoverbale della Guardia di Finanza, sebbene gli elementi da questa raccoltinel corso del controllo eseguito non fornissero alcuna prova certadell’oggettiva esistenza dei maggiori ricavi risultanti dalle indaginifinanziarie non contabilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6.1 Il motivo è infondato, in quanto la CGT-2 ha rigettato la predettaeccezione richiamando il condivisibile e consolidato orientamento di questaCorte secondo cui, in tema di avviso di accertamento, la motivazione perrelationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dallaGuardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non èillegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficiodegli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficiostesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economiadi scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementigià noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio (Cass. 12/02/2025, n. 3610; Cass.20/12/2018, n. 32957; Cass. 20/12/2017, n. 30560; Cass. 13/10/2011,n. 21119).7. In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, inammissibilie/o rigettati gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, alla quale si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili e/o rigettati gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaNumero registro generale 19327/2024Numero sezionale 4342/2026Numero di raccolta generale 17593/2026Data pubblicazione 03/06/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro