Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 27381/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

inanza del 06/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, contrasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento del 6 novembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo riconosceva, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 7dicembre 2023, n. 203, nonché del Regolamento (UE) 2018/1805, il certificatodi congelamento emesso dalla Procura nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diVan [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] MaximilianCornelis, disponendone l’esecuzione con riguardo all’immobile sito in Palermo,via [OSCURATO:PERSONA] n. 110011.Il G.i.p. rilevava che l’autorità olandese aveva emesso, in data 30ottobre 2025, un ordine di congelamento finalizzato alla futura confisca, ovveroalla salvaguardia del diritto di rivalsa, allo scopo di privare gli indagati deivantaggi illecitamente conseguiti sino alla concorrenza dell’importo di euro548.124.

Il giudice preliminare dei [OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre, autorizzato ilsequestro sino alla concorrenza del medesimo importo nei confronti di entrambigli indagati.Sulla base di tali premesse, il G.i.p. palermitano riteneva sussistenti ipresupposti formali e sostanziali per il riconoscimento e l’esecuzione delcertificato di congelamento, osservando che i fatti per i quali si procedeva neiPaesi [OSCURATO:PERSONA] — detenzione, importazione e offerta in vendita di esplosivi,associazione per delinquere, importazione, vendita e detenzione di materieesplodenti pericolose per la pubblica incolumità, vendita e offerta in vendita dimerci nocive per la salute, ricettazione e riciclaggio — risultavano previsti comereato anche dalla legge italiana; che il certificato di congelamento era statotrasmesso, tradotto in lingua italiana, unitamente a copia dei provvedimentiolandesi; che i provvedimenti di congelamento erano stati emessi nei confrontidi entrambi gli indagati sino alla concorrenza dell’importo indicato; e chel’esecuzione nello Stato italiano aveva ad oggetto un bene immobile di valorecorrispondente a euro

400.000.2. Avverso detto provvedimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA] GiulianaMaryan [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324cod. proc. pen., nonché dell’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 203 del 2023.3.

All’esito dell’udienza dell’11 marzo 2026, sciolta la riserva assunta inquella sede, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenticautelari personali e reali, qualificava l’impugnazione proposta avverso ildecreto di riconoscimento ed esecuzione del certificato di congelamento emessodalla Procura nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione ai sensidell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti aquesta Corte.Il Tribunale osservava, dopo avere ricostruito il quadro normativodelineato dal Regolamento (UE) 2018/1805 e dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n.203, che il provvedimento emesso dal G.i.p. italiano non poteva esserequalificato come decreto di sequestro preventivo in senso proprio, ma costituivadi altro Stato membro.

In tale prospettiva, l’atto si inseriva nell’ambito dellagiurisdizione esecutiva e soggiaceva alle regole proprie di tale fase, anchequanto al regime delle impugnazioni.

Ne conseguiva che il relativo sindacatonon poteva essere esercitato nelle forme e nei limiti propri dell’impugnazionedel sequestro preventivo, mediante richiesta di riesame, ma doveva esserericondotto al regime dei provvedimenti adottati in sede esecutiva.In considerazione del richiamo operato dal legislatore interno alledisposizioni codicistiche, in quanto compatibili, l’organo competente aconoscere dei vizi del provvedimento di riconoscimento ed esecuzione dovevaessere individuato, secondo il diritto interno, nella Corte di cassazione ai sensodell’art. 666 comma 6, cod. proc. pen.Il Tribunale palermitano disponeva, pertanto, ai sensi dell’art. 568comma 5 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a questa Corte.4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ValentinaManuali, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, la Corte è chiamata a verificare la correttezza dellaqualificazione dell’impugnazione operata dal Tribunale del riesame, il quale,investito dell’impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] GiulianaMaryan [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. avverso ildecreto del G.i.p. di riconoscimento ed esecuzione del certificato dicongelamento emesso dall’autorità giudiziaria dei [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato ilrimedio come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc.pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.2.

La fonte sovranazionale di riferimento è il Regolamento (UE)2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018,«relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e diconfisca».L'art. 1 del Regolamento prevede che «il presente regolamentostabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nelsuo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confiscaemessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materiapenale».L'art. 2, a sua volta, definisce il «provvedimento di congelamento» come«una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine diimpedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento ol'alienazione di beni in vista della loro confisca», mentre definisce il«provvedimento di confisca» come «una sanzione o misura definitiva impostada un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato,che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica ogiuridica».

Il congelamento non produce, quindi, la definitiva ablazione delbene, ma realizza un vincolo provvisorio, funzionale alla conservazione del beneo del valore in vista di un’eventuale confisca.In tale quadro si colloca l’art. 33 del Regolamento, rubricato «Mezzi diimpugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento el’esecuzione», che prevede che le persone interessate hanno diritto a ricorrerenello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione di unprovvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

La normaaggiunge che «il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitatodinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità aldiritto di tale Stato».La fonte europea, dunque, assicura un rimedio giurisdizionale nello Statodi esecuzione, ma rimette al diritto interno l’individuazione dello strumentoprocessuale concretamente esperibile.La disciplina interna è contenuta nel d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203,recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco deiprovvedimenti di congelamento e di confisca».L’art. 2 del d.lgs. n. 203 del 2023, rubricato «Riconoscimento,esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro», stabilisce, ai commi1 e 4, che «per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensidell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per leindagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogodove si trova il bene» e che «sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione delprovvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide condecreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anchetramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione».Tale scansione procedimentale mostra che il G.i.p. non svolge un’attivitàmeramente materiale o vincolata, ma è chiamato ad adottare un decretomotivato dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, assunte lenecessarie informazioni, anche tramite la polizia giudiziaria, e verificata lasussistenza dei presupposti del riconoscimento nonché l’eventuale ricorrenza dicause ostative.

Si tratta, pertanto, di una valutazione giurisdizionale piena,destinata a incidere immediatamente sul diritto di proprietà e sulla disponibilitàdel bene.Il successivo comma 5 dispone poi testualmente: «Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia diesecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo».La disposizione contiene la regola decisiva ai fini dell’individuazione delmezzo di impugnazione.Il rinvio non è operato alle disposizioni generali dell’esecuzione penale,né al modello dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen.;esso è invece specificamente indirizzato alla disciplina del decreto di sequestropreventivo, comprensiva delle norme che regolano l’esecuzione, la revoca e,per quanto qui rileva, l’impugnazione della misura reale.Ebbene, la previsione dell’art. 33 del Regolamento, secondo cui il mezzodi impugnazione è esercitato nello Stato di esecuzione in conformità al diritto ditale Stato, deve essere letta in coordinamento con l’art. 2, comma 5, del d.lgs.n. 203 del 2023.

La fonte europea assicura il rimedio giurisdizionale; la normainterna ne individua il regime processuale, richiamando le disposizionicodicistiche «in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decretodi sequestro preventivo».La formulazione normativa impedisce, dunque, di sovrapporre ilriferimento alla «esecuzione» del provvedimento di congelamento alla nozionetecnica di esecuzione penale disciplinata dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.Nel lessico del Regolamento e del decreto di adeguamento, l’esecuzioneindica l’attuazione nel territorio dello Stato del provvedimento di congelamentoemesso all’estero, secondo il principio del reciproco riconoscimento; nonpresuppone, invece, l’esistenza di un titolo esecutivo interno definitivo, nétrasforma il decreto del G.i.p. in un provvedimento adottato nell’ambitodell’incidente di esecuzione.L’argomento valorizzato dal Tribunale del riesame — secondo cui ilriferimento, contenuto nell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023, alledisposizioni codicistiche in materia di «esecuzione» del decreto di sequestropreventivo imporrebbe di ricondurre il procedimento al modello dell’incidente diesecuzione e, quindi, al rimedio del ricorso per cassazione previsto dall’art.666, comma 6, cod. proc. pen. — muove dunque da un equivoco: assumecome esecutiva, in senso codicistico, una fase che è esecutiva soltanto nelsignificato proprio della cooperazione giudiziaria europea, ossia in sensosequestro preventivo finalizzato alla confisca.Il rinvio operato dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023 — nongià alle disposizioni generali sull’esecuzione penale, ma alle norme del codice diprocedura penale relative all’esecuzione, alla revoca e all’impugnazione deldecreto di sequestro preventivo — conduce, dunque, alla disciplina interna dellamisura cautelare reale e impone di trattare il «congelamento», nella fase diriconoscimento ed esecuzione, secondo il regime proprio del sequestropreventivo.Ne consegue che, in assenza di una previsione derogatoria, il rimedioesperibile contro il decreto del G.i.p. non è il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ma la richiesta di riesame prevista peril sequestro preventivo.In questa prospettiva, il raffronto con la disciplina della confiscaconferma la correttezza di tale conclusione.L’art. 3 del medesimo decreto legislativo, dopo avere attribuito allaCorte di appello la competenza sul riconoscimento e sull’esecuzione deiprovvedimenti di confisca, stabilisce, al comma 5, che «contro la sentenza dicui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge».Il dato sistematico appare quindi decisivo.Il legislatore del 2023 ha consapevolmente costruito due modelliimpugnatori diversi per il riconoscimento dei provvedimenti di congelamento eper il riconoscimento dei provvedimenti di confisca: per i primi ha richiamato ladisciplina del decreto di sequestro preventivo; per i secondi ha previstoespressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.Quando il legislatore ha inteso individuare direttamente il ricorso percassazione come rimedio esperibile, lo ha dunque previsto in modo espresso;per il sequestro-congelamento, invece, ha mantenuto la categoria delleimpugnazioni, lasciando operare il rimedio proprio della misura reale, cioè ilriesame.Va quindi affermato che, in tema di riconoscimento ed esecuzione nelloStato di un provvedimento di congelamento emesso da un’autorità giudiziaria dialtro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805, il decretoadottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 7dicembre 2023, n. 203, è impugnabile mediante richiesta di riesame ai sensidegli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., richiamati, in quanto compatibili, dall’art.2, comma 5, del medesimo decreto legislativo per l’impugnazione del sequestropreventivo; il ricorso per cassazione per violazione di legge è invece previstodall’art. 3, comma 5, solo per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca.3.

Nel caso in esame, il decreto del G.i.p. di Palermo in data 6 novembre2025, ha riconosciuto ed eseguito un certificato di congelamento emessodall’autorità giudiziaria olandese in vista della futura confisca, disponendo ilvincolo sull’immobile sito in Palermo sino alla concorrenza del valore indicatodall’autorità di emissione.Il provvedimento non ha dato attuazione a una confisca definitiva, né siè collocato in una fase esecutiva interna in senso proprio; esso ha introdottonel territorio dello Stato un vincolo reale provvisorio, strumentale alla futuraablazione, secondo lo schema normativo del sequestro preventivo finalizzatoalla confisca.La difesa, pertanto, ha correttamente proposto richiesta di riesame aisensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame, investito di tale impugnazione, avrebbe dovutopronunciarsi nel merito della stessa, verificando, nei limiti propri del rimediocautelare reale e nel rispetto del sistema del reciproco riconoscimento, lalegittimità del decreto di riconoscimento e di esecuzione, l’esistenza deipresupposti richiesti dalla normativa europea e interna, nonché l’eventualericorrenza dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione dedotti dallaparte interessata.Non poteva, invece, declinare la propria cognizione medianteriqualificazione dell’impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell’art.666, comma 6, cod. proc. pen., poiché tale riqualificazione ha privato la partedel grado di controllo di merito previsto dal sistema normativo applicabile.4.

L’impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] MaryanChristina avverso il provvedimento del 6 novembre 2025, con il quale il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha riconosciuto, ai sensidell’art. 2 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, nonché del Regolamento (UE)2018/1805, il certificato di congelamento emesso dalla Procura nazionale deiPaesi [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto l’esecuzione nel territorio dello Stato, deve,pertanto, essere qualificata come richiesta di riesame, con conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309cod. proc. pen., per l’ulteriore corso.

P.Q.MQualificata l'impugnazione come riesame, dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 06/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, contrasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 6 novembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo riconosceva, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 7dicembre 2023, n. 203, nonché del Regolamento (UE) 2018/1805, il certificatodi congelamento emesso dalla Procura nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diVan [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] MaximilianCornelis, disponendone l’esecuzione con riguardo all’immobile sito in Palermo,via [OSCURATO:PERSONA] n. 110011.Il G.i.p. rilevava che l’autorità olandese aveva emesso, in data 30ottobre 2025, un ordine di congelamento finalizzato alla futura confisca, ovveroalla salvaguardia del diritto di rivalsa, allo scopo di privare gli indagati deivantaggi illecitamente conseguiti sino alla concorrenza dell’importo di euro548.124. Il giudice preliminare dei [OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre, autorizzato ilsequestro sino alla concorrenza del medesimo importo nei confronti di entrambigli indagati.Sulla base di tali premesse, il G.i.p. palermitano riteneva sussistenti ipresupposti formali e sostanziali per il riconoscimento e l’esecuzione delcertificato di congelamento, osservando che i fatti per i quali si procedeva neiPaesi [OSCURATO:PERSONA] — detenzione, importazione e offerta in vendita di esplosivi,associazione per delinquere, importazione, vendita e detenzione di materieesplodenti pericolose per la pubblica incolumità, vendita e offerta in vendita dimerci nocive per la salute, ricettazione e riciclaggio — risultavano previsti comereato anche dalla legge italiana; che il certificato di congelamento era statotrasmesso, tradotto in lingua italiana, unitamente a copia dei provvedimentiolandesi; che i provvedimenti di congelamento erano stati emessi nei confrontidi entrambi gli indagati sino alla concorrenza dell’importo indicato; e chel’esecuzione nello Stato italiano aveva ad oggetto un bene immobile di valorecorrispondente a euro 400.000.2. Avverso detto provvedimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA] GiulianaMaryan [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324cod. proc. pen., nonché dell’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 203 del 2023.3. All’esito dell’udienza dell’11 marzo 2026, sciolta la riserva assunta inquella sede, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenticautelari personali e reali, qualificava l’impugnazione proposta avverso ildecreto di riconoscimento ed esecuzione del certificato di congelamento emessodalla Procura nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione ai sensidell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti aquesta Corte.Il Tribunale osservava, dopo avere ricostruito il quadro normativodelineato dal Regolamento (UE) 2018/1805 e dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n.203, che il provvedimento emesso dal G.i.p. italiano non poteva esserequalificato come decreto di sequestro preventivo in senso proprio, ma costituivadi altro Stato membro. In tale prospettiva, l’atto si inseriva nell’ambito dellagiurisdizione esecutiva e soggiaceva alle regole proprie di tale fase, anchequanto al regime delle impugnazioni. Ne conseguiva che il relativo sindacatonon poteva essere esercitato nelle forme e nei limiti propri dell’impugnazionedel sequestro preventivo, mediante richiesta di riesame, ma doveva esserericondotto al regime dei provvedimenti adottati in sede esecutiva.In considerazione del richiamo operato dal legislatore interno alledisposizioni codicistiche, in quanto compatibili, l’organo competente aconoscere dei vizi del provvedimento di riconoscimento ed esecuzione dovevaessere individuato, secondo il diritto interno, nella Corte di cassazione ai sensodell’art. 666 comma 6, cod. proc. pen.Il Tribunale palermitano disponeva, pertanto, ai sensi dell’art. 568comma 5 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a questa Corte.4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ValentinaManuali, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, la Corte è chiamata a verificare la correttezza dellaqualificazione dell’impugnazione operata dal Tribunale del riesame, il quale,investito dell’impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] GiulianaMaryan [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. avverso ildecreto del G.i.p. di riconoscimento ed esecuzione del certificato dicongelamento emesso dall’autorità giudiziaria dei [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato ilrimedio come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc.pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.2. La fonte sovranazionale di riferimento è il Regolamento (UE)2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018,«relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e diconfisca».L'art. 1 del Regolamento prevede che «il presente regolamentostabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nelsuo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confiscaemessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materiapenale».L'art. 2, a sua volta, definisce il «provvedimento di congelamento» come«una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine diimpedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento ol'alienazione di beni in vista della loro confisca», mentre definisce il«provvedimento di confisca» come «una sanzione o misura definitiva impostada un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato,che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica ogiuridica». Il congelamento non produce, quindi, la definitiva ablazione delbene, ma realizza un vincolo provvisorio, funzionale alla conservazione del beneo del valore in vista di un’eventuale confisca.In tale quadro si colloca l’art. 33 del Regolamento, rubricato «Mezzi diimpugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento el’esecuzione», che prevede che le persone interessate hanno diritto a ricorrerenello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione di unprovvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca. La normaaggiunge che «il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitatodinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità aldiritto di tale Stato».La fonte europea, dunque, assicura un rimedio giurisdizionale nello Statodi esecuzione, ma rimette al diritto interno l’individuazione dello strumentoprocessuale concretamente esperibile.La disciplina interna è contenuta nel d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203,recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco deiprovvedimenti di congelamento e di confisca».L’art. 2 del d.lgs. n. 203 del 2023, rubricato «Riconoscimento,esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro», stabilisce, ai commi1 e 4, che «per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensidell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per leindagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogodove si trova il bene» e che «sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione delprovvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide condecreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anchetramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione».Tale scansione procedimentale mostra che il G.i.p. non svolge un’attivitàmeramente materiale o vincolata, ma è chiamato ad adottare un decretomotivato dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, assunte lenecessarie informazioni, anche tramite la polizia giudiziaria, e verificata lasussistenza dei presupposti del riconoscimento nonché l’eventuale ricorrenza dicause ostative. Si tratta, pertanto, di una valutazione giurisdizionale piena,destinata a incidere immediatamente sul diritto di proprietà e sulla disponibilitàdel bene.Il successivo comma 5 dispone poi testualmente: «Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia diesecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo».La disposizione contiene la regola decisiva ai fini dell’individuazione delmezzo di impugnazione.Il rinvio non è operato alle disposizioni generali dell’esecuzione penale,né al modello dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen.;esso è invece specificamente indirizzato alla disciplina del decreto di sequestropreventivo, comprensiva delle norme che regolano l’esecuzione, la revoca e,per quanto qui rileva, l’impugnazione della misura reale.Ebbene, la previsione dell’art. 33 del Regolamento, secondo cui il mezzodi impugnazione è esercitato nello Stato di esecuzione in conformità al diritto ditale Stato, deve essere letta in coordinamento con l’art. 2, comma 5, del d.lgs.n. 203 del 2023. La fonte europea assicura il rimedio giurisdizionale; la normainterna ne individua il regime processuale, richiamando le disposizionicodicistiche «in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decretodi sequestro preventivo».La formulazione normativa impedisce, dunque, di sovrapporre ilriferimento alla «esecuzione» del provvedimento di congelamento alla nozionetecnica di esecuzione penale disciplinata dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.Nel lessico del Regolamento e del decreto di adeguamento, l’esecuzioneindica l’attuazione nel territorio dello Stato del provvedimento di congelamentoemesso all’estero, secondo il principio del reciproco riconoscimento; nonpresuppone, invece, l’esistenza di un titolo esecutivo interno definitivo, nétrasforma il decreto del G.i.p. in un provvedimento adottato nell’ambitodell’incidente di esecuzione.L’argomento valorizzato dal Tribunale del riesame — secondo cui ilriferimento, contenuto nell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023, alledisposizioni codicistiche in materia di «esecuzione» del decreto di sequestropreventivo imporrebbe di ricondurre il procedimento al modello dell’incidente diesecuzione e, quindi, al rimedio del ricorso per cassazione previsto dall’art.666, comma 6, cod. proc. pen. — muove dunque da un equivoco: assumecome esecutiva, in senso codicistico, una fase che è esecutiva soltanto nelsignificato proprio della cooperazione giudiziaria europea, ossia in sensosequestro preventivo finalizzato alla confisca.Il rinvio operato dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023 — nongià alle disposizioni generali sull’esecuzione penale, ma alle norme del codice diprocedura penale relative all’esecuzione, alla revoca e all’impugnazione deldecreto di sequestro preventivo — conduce, dunque, alla disciplina interna dellamisura cautelare reale e impone di trattare il «congelamento», nella fase diriconoscimento ed esecuzione, secondo il regime proprio del sequestropreventivo.Ne consegue che, in assenza di una previsione derogatoria, il rimedioesperibile contro il decreto del G.i.p. non è il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ma la richiesta di riesame prevista peril sequestro preventivo.In questa prospettiva, il raffronto con la disciplina della confiscaconferma la correttezza di tale conclusione.L’art. 3 del medesimo decreto legislativo, dopo avere attribuito allaCorte di appello la competenza sul riconoscimento e sull’esecuzione deiprovvedimenti di confisca, stabilisce, al comma 5, che «contro la sentenza dicui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge».Il dato sistematico appare quindi decisivo.Il legislatore del 2023 ha consapevolmente costruito due modelliimpugnatori diversi per il riconoscimento dei provvedimenti di congelamento eper il riconoscimento dei provvedimenti di confisca: per i primi ha richiamato ladisciplina del decreto di sequestro preventivo; per i secondi ha previstoespressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.Quando il legislatore ha inteso individuare direttamente il ricorso percassazione come rimedio esperibile, lo ha dunque previsto in modo espresso;per il sequestro-congelamento, invece, ha mantenuto la categoria delleimpugnazioni, lasciando operare il rimedio proprio della misura reale, cioè ilriesame.Va quindi affermato che, in tema di riconoscimento ed esecuzione nelloStato di un provvedimento di congelamento emesso da un’autorità giudiziaria dialtro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805, il decretoadottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 7dicembre 2023, n. 203, è impugnabile mediante richiesta di riesame ai sensidegli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., richiamati, in quanto compatibili, dall’art.2, comma 5, del medesimo decreto legislativo per l’impugnazione del sequestropreventivo; il ricorso per cassazione per violazione di legge è invece previstodall’art. 3, comma 5, solo per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca.3. Nel caso in esame, il decreto del G.i.p. di Palermo in data 6 novembre2025, ha riconosciuto ed eseguito un certificato di congelamento emessodall’autorità giudiziaria olandese in vista della futura confisca, disponendo ilvincolo sull’immobile sito in Palermo sino alla concorrenza del valore indicatodall’autorità di emissione.Il provvedimento non ha dato attuazione a una confisca definitiva, né siè collocato in una fase esecutiva interna in senso proprio; esso ha introdottonel territorio dello Stato un vincolo reale provvisorio, strumentale alla futuraablazione, secondo lo schema normativo del sequestro preventivo finalizzatoalla confisca.La difesa, pertanto, ha correttamente proposto richiesta di riesame aisensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame, investito di tale impugnazione, avrebbe dovutopronunciarsi nel merito della stessa, verificando, nei limiti propri del rimediocautelare reale e nel rispetto del sistema del reciproco riconoscimento, lalegittimità del decreto di riconoscimento e di esecuzione, l’esistenza deipresupposti richiesti dalla normativa europea e interna, nonché l’eventualericorrenza dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione dedotti dallaparte interessata.Non poteva, invece, declinare la propria cognizione medianteriqualificazione dell’impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell’art.666, comma 6, cod. proc. pen., poiché tale riqualificazione ha privato la partedel grado di controllo di merito previsto dal sistema normativo applicabile.4. L’impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] MaryanChristina avverso il provvedimento del 6 novembre 2025, con il quale il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha riconosciuto, ai sensidell’art. 2 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, nonché del Regolamento (UE)2018/1805, il certificato di congelamento emesso dalla Procura nazionale deiPaesi [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto l’esecuzione nel territorio dello Stato, deve,pertanto, essere qualificata come richiesta di riesame, con conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309cod. proc. pen., per l’ulteriore corso. P.Q.MQualificata l'impugnazione come riesame, dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris