CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39735/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, con provvedimento reso all'udienza del 23 giugno 2019 del processo con il rito ordinario (r.g. dib. n. 333/2019) intentato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen. dai difensori di tali imputati, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, al quale riteneva attribuita la cognizione. A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava che il fatto contestato a detti imputati era riconducibile„ secondo la descrizione enunciata nel capo d'imputazione, alla fattispecie prevista dall'art. 449, comma 1, cod. pen., dovendosi ritenere erronea l'indicazione aggiuntiva della violazione dell'art. 434, comma 2, cod. pen. relativo alla fattispecie dolosa. 2. All'udienza in data 25 giugno 2019, stabilita dal Tribunale di Spoleto in composizione collegiale per la trattazione davanti a quello in composizione monocratica, quest'ultimo Giudice rilevava che la decisione di cui sopra era intervenuta senza che si fosse «previamente adempiuto all'obbligo di accertare in concreto l'effettiva posizione degli imputati non comparsi» e se ne fosse dichiarata l'assenza qualora ne fossero stati verificati i presupposti. Riteneva che la fissazione della trattazione all'udienza del 25 giugno 2019 (in mancanza di altri avvisi) -e la statuizione declinatoria della competenza fossero affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, cosa che doveva determinare la regressione del processo davanti allo stesso Tribunale collegiale, al quale restituiva gli atti. 3.Ricevuti nuovamente gli atti, il Tribunale collegiale di Spoleto, con ordinanza resa in data 4 luglio 2019, sollevava conflitto negativo di competenza. Esclusa la nullità rilevata dal Giudice monocratico a ragione della personale comparizione degli imputati all'udienza preliminare ed a quella del 23 maggio 2019 e della regolarità della precedente notifica al difensore di fiducia presso cui Saba aveva eletto domicilio, rilevava che la rinnovazione degli atti ritenuti nulli sarebbe spettata al Giudice monocratico, al quale disponeva trasmettersi nuovamente gli atti. 4.Con successivo provvedimento, il Giudice monocratico €14.spewiwa ritrasmetteva gli atti al Tribunale collegiale, svolgendo ulteriori osservazioni in ordine al conflitto, con le quali ribadiva l'irritualità della procedura seguita e delle determinazioni assunte da detto Collegio fin dalla prima udienza di trattazione. Nel corpo della motivazione dei provvedimenti appena citati il Tribunale in composizione monocratica rilevava, fra l'altro, che il Tribunale in composizione collegiale, all'udienza del 23 maggio 2019, aveva proceduto a una modifica dell'imputazione in origine contestata senza attenersi agli adempimenti previsti dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.. Aggiungeva che tale Tribunale neppure avrebbe potuto considerare come «pacifico» un «dato» che non lo era, dovendosi rilevare che, una volta celebrata l'udienza preliminare, era decorso il termine previsto dall'art. 33-quInquies cod. proc. pen. per sollevare la questione dell'attribuzione della cognizione al Tribunale in composizione monocratica. 5.All'udienza del 12 settembre 2019 il Tribunale di Spoleto in composizione collegiale, ribaditi il contenuto dell'ordinanza adottata all'udienza del 4 luglio 2019 e la regolarità della costituzione delle parti sin dall'udienza del 23 maggio 2019, riscontrata l'impossibilità di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 30, comma 3, cod. proc. pen., rimetteva nuovamente gli atti al giudice monocratico. 6.Avverso detto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, deducendone la nullità insanabile per carenza di motivazione e per omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 449 cod. pen. in modo da radicare la competenza del giudice monocratico. Inoltre, censurava la mancata sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte di cassazione, investita dal Tribunale collegiale di Spoleto con ordinanza del 4 luglio 2019 del conflitto di competenza. Secondo la difesa, nelle more della decisione della Suprema Corte, il processo sarebbe rimasto in una condizione di "limbo" in pregiudizio dei diritti della difesa, tanto più che nel caso, in cui è controversa la declaratoria di assenza degli imputati, non ricorre un'ipotesi di conflitto in casi analoghi di cui all'art. 28 cod. proc. pen.. 7.In data 1 marzo 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il ricorso non era stato trasmesso alla Corte di cassazione per la decisione, dichiarava di volervi rinunciare ed il Tribunale monocratico di Spoleto disponeva l'inoltro al giudice di legittimità della predetta impugnazione per l'eventuale declaratoria di inammissibilità. 8.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1.Va premesso che nelle more della trasmissione del ricorso all'odierno esame, il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale collegiale di Spoleto con l'ordinanza in data 4 luglio 2019 è stato risolto da questa Corte con la sentenza n. 13423 del 29 gennaio 2020, che ha stabilito la competenza del giudice monocratico. Pertanto, l'oggetto del presente procedimento è circoscritto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale collegiale del 12 settembre 2019. 1.1. Al riguardo deve riscontrarsi che, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il difensore ha dichiarato di volervi rinunciare; a tal fine ha speso la propria qualità di difensore dell'imputato senza, però, avere specificato e dimostrato di essere anche munito di procura speciale a rappresentarlo.1.2. Pertanto, in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244, dai cui principi non vi sono ragioni per discostarsi, il difensore dell'indagato o dell'imputato, che sia designato d'ufficio o di fiducia e che non sia munito di procura speciale, non può rinunciare validamente al ricorso proposto anche autonomamente se l'assistito, presente in udienza, non presti il proprio assenso. Un'adesione, anche postuma, dell'imputato alla dichiarazione di rinuncia non risulta intervenuta. L'impugnazione va, dunque, esaminata nel suo contenuto. 2. Il ricorso è inammissibile perché rivolto contro provvedimento avente natura meramente interlocutoria, volto a imprimere impulso al corso del processo e priyo di contenuto decisorio in ordine alla reiudicanda, quindi, nemmeno lesivo dei diritti delle parti. Come tale, lo stesso è insuscettibile di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.. Ne discende la declaratoria d'inammissibilità e la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche a sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor