CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19878-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, cel+u elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4674/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per il 2010 con il quale venivano accertati maggiori costi per operazioni oggettivamente inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che: l'obbligo di registrazione delle fatture comporta anche un controllo su di esse quanto alla corrispondenza del codice fiscale/partita IVA delle fatture e quello risultante dal contratto di sponsorizzazione; il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato da un forte rapporto fiduciario fra le parti e, nonostante il rapporto di sponsorizzazione sia iniziato già nel 2006 (come affermato dalla stessa contribuente nel controricorso) tuttavia solo dal 2011 la situazione è stata regolarizzata mentre prima contratti e fatture indicavano intestazione e partita IVA di una associazione fantasma; l'azienda sponsor avrebbe dovuto provare il pagamento delle fatture di sponsorizzazione emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] cartiera nonché documentazione attestante la presenza dell'azienda sponsor e la partecipazione a gare o campionati. Ric. 2020 n. 19878 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- y/4'r La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia incompleto esame e stravolgimento di fatti che, pur regolarmente documentati e invocati, sono stati ignorati. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20994 del 2019); in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli Ric. 2020 n. 19878 sez. MT ud. 23-06-2021 -3- ff7 elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (In applicazione del predetto principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero "localizzate" all'interno degli atti del procedimento: Cass. n. 28184 del 2020). Il motivo di impugnazione, proposto a seguito della soccombenza nel merito della società contribuente sia in primo che in secondo grado, per un verso non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, e quindi non dimostra che esse sono tra loro diverse e per un altro verso fa riferimento a documenti e atti processuali senza riportarli o senza riportarli in maniera adeguatamente completa e senza indicare dove gli stessi nel processo siano rintracciabili. Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 19878 sez. MT - ud. 23-06-2021 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. Il reside te uro M cci