CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 7 marzo 2023, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli addebiti di cui agli articoli 2 e 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per violazione del foglio di via obbligatorio del Questore del 5 agosto 2016, commessi sino al 3 agosto 2017. Ha quindi rideterminato la pena inflitta, per gli omogenei episodi della continuazione successivamente commessi, dal 5 agosto 2017 al 15 febbraio 2018, nella misura di tre mesi di arresto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge per l'omessa dichiarazione della prescrizione già maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello. L'ultima delle violazioni in contestazione è stata commessa il 15 febbraio 2018 e pertanto, già alla data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione era decorso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono. 2. La Corte di appello ha correttamente dichiarato l'estinzione per prescrizione soltanto degli episodi criminosi commessi antecedentemente al 3 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato il regime di prescrizione prevedendo, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, una sospensione di diciotto mesi per il giudizio di appello. Con il computo, pertanto, di detta ulteriore sospensione, nessuno degli episodi successivi può dirsi estinto per prescrizione, e non certo alla data della pronuncia della sentenza di appello, resa il 7 marzo 2023. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso