CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 12/12/2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al contenuto del ricorso del quale ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 dicembre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione - per la parte che in questa sede interessa - rigettava, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 gennaio 2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza in data 29 giugno 2022 del Tribunale della medesima città, confermando, quanto all’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione alla contestazione di cui al capo I della rubrica delle imputazioni relativa ad una azione delittuosa nella quale l’odierno ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile del delitto di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (1 kg.), nella veste il primo di acquirente e il secondo di fornitore. L’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta fondata alla luce delle plurime e significative conversazioni telefoniche e ambientali intercettate seppure in altri procedimenti, del contenuto delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di ufficiali di polizia giudiziaria escussi anche in merito al riconoscimento delle voci degli imputati e al contenuto del materiale intercettativo, nonché dei verbali di arresto (fra i quali, oltre quello di Bruno e Marino in possesso di gr. 25 di cocaina e di [OSCURATO:PERSONA] in possesso di gr. 103 di cocaina) di personaggi che risultavano vicini alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso straordinario per Cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) premettendo che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, così si è testualmente espressa in relazione a tale reato: «Sicché, anche per tale vicenda, la Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento probatorio del tutto autonomo e svincolato da quello relativo al delitto associativo, ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, traendone, con congruo apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, la conclusione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui rispettivi motivi di ricorso con specifico riguardo ai fatti di cui al capo I), questa Corte ritiene infondati», poi aggiungendo, sempre testualmente: «Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi - all'evidenza - di motivo dì ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione». Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che emergerebbe da tale ultima affermazione che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto fondante la presentazione del ricorso straordinario qui in esame in quanto sia la questione era stata posta con l’atto di appello, sia perché tale deduzione era stata riportata “virgolettata” anche nel terzo motivo dell’originario ricorso per cassazione [pag. 19 ndr] dove era dato testualmente leggere «va considerato che il Tribunale ricavi la tipologia ed il quantitativo del presunto stupefacente dal solo contenuto dell’intercettazione tra Russo e Vena, senza che vi sia stato un sequestro dello stupefacente e senza che di conseguenza si possa fare alcuna considerazione sulla capacità drogante della presunta sostanza stupefacente e senza che si possa ragionare sul dato del principio attivo(che, in linea teorica, poteva anche essere pari a zero) della presunta sostanza. Ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad una sentenza di assoluzione o, tantomeno, a riqualificare il reato nella ipotesi autonoma della lieve quantità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, ipotesi già prescritta prima della sentenza impugnata». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei soli limiti dei quali si dirà. 2. Deve, innanzitutto, ricordarsi che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Il principio è stato successivamente più volte ribadito, essendosi, in particolare, rilevato che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito). 3. Ciò doverosamente premesso deve, anzitutto, rilevarsi che nel caso in esame la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto allorquando ha affermato (v. pag. 32 della sentenza impugnata) che la questione della qualificazione giuridica del reato di cui al capo I della rubrica delle imputazioni non era stata dedotta con i motivi di appello. In realtà la questione era stata posta nella parte finale del motivo di appello riguardante la contestazione di cui al capo I della rubrica delle imputazioni (pagg. da 66 a 74 del relativo atto). La fondatezza di tale profilo di ricorso impone la revoca sul punto della impugnata sentenza di questa Corte di cassazione. 4. Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che sostituisce la precedente (ex ceteris: Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 – 01). Al riguardo, deve, infatti evidenziarsi che la Corte di cassazione nella sentenza impugnata ha posto in essere un c.d. “doppia motivazione” condivisibilmente rilevando che comunque la questione «non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione». Trattasi quindi di questione che la Corte di legittimità risulta quindi avere esaminato sia richiamando il motivo di ricorso formulato dall’odierno ricorrente (pag. 12), sia quello, sostanzialmente analogo, formulato in relazione al medesimo capo di imputazione dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10). A ciò si aggiunge – osserva l’odierno Collegio - che già lo stesso atto di appello formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] era caratterizzato sul punto da genericità essendo stato dedicato il predetto motivo di gravame a contestare gli elementi probatori a carico dell’imputato ed essendo stata ricondotta ad un unico breve inciso (pag. 74) la doglianza de qua nella quale si è sostenuto che avendo il Tribunale escluso la circostanza aggravante dell’ingente quantità, trattandosi di traffico di droga emergente solo dal contenuto di una intercettazione telefonica e mai sottoposta a sequestro ed analisi, avrebbe dovuto comunque ricondurre la condotta alla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90. Detto profilo di genericità si è poi esteso anche all’originario ricorso per cassazione nel quale si è sostanzialmente riportato (v. pag. 19) quanto già dedotto nell’atto di appello. Ne consegue l’inammissibilità sul punto ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del motivo di appello sul punto, con conseguente estensione degli effetti di inammissibilità anche sul motivo di ricorso di sostanziale analogo tenore contenuto nell’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di potenza n. 546 in data 20 novembre 2023. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Revoca la sentenza di questa Corte n. 6915 emessa in data 12.12.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Co