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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21763/2026

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presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 393/2023 depositatail 18/01/2023.Numero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del pregiudizio patrimonialesofferto in conseguenza del furto di identità perpetrato ai suoi dannida un soggetto rimasto sconosciuto, conveniva in giudizio sia lasocietà che aveva venduto al sedicente [OSCURATO:PERSONA] unimmobile, sia l'istituto di credito che aveva erogato al medesimol'importo di € 143.000,00, nonché, infine, il notaio [OSCURATO:PERSONA] cheaveva redatto gli atti pubblici (di compravendita e di mutuo, chel’attore assumeva di non aver sottoscritto), per sentire accertare edichiarare in primo luogo la nullità dei rogiti (attraverso laproposizione in via principale di querela di falso) e, quindi, laresponsabilità dei convenuti banca e notaio con loro conseguentecondanna al risarcimento del danno.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, in caso di accoglimento delladomanda, la condanna della società venditrice e del notaio alpagamento rispettivamente della somma di € 105.000,00(corrispondente al prezzo percepito a seguito della vendita) e di €124.143,35 (corrispondente al capitale residuo del mutuo erogato) oin ogni caso la loro condanna ad essere dagli stessi manlevata; sicostituiva il notaio per affermare la sua estraneità ai fatti e(tardivamente) la società immobiliare per resistere alla domanda.2.

Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale di Roma, consentenza parziale, dichiarava la falsità delle sottoscrizioni poste dalsedicente [OSCURATO:PERSONA] sull’atto di compravendita e sulcontratto di mutuo entrambi ricevuti dal notaio in data 4/09/2009,rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizioin ordine alle restanti domande risarcitorie e di manleva.

In data31/08/2017 veniva pubblicata la sentenza definitiva n. 16481/2017,Numero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026con la quale il Tribunale dichiarava inammissibili le domande dellasocietà venditrice; dichiarava l’inesistenza dell’atto di compravenditadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] a rogito del notaio e del contratto di mutuo del4.9.2009 a rogito del medesimo notaio; condannava la societàvenditrice alla restituzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di € 105.000,00 oltre interessi legali adecorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo;rigettava le restanti domande; compensava le spese.3.

La banca convenuta svolgeva appello al fine di ottenere la riformadella pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso laresponsabilità del notaio per non aver correttamente accertatol’identità della parte acquirente e mutuataria, lamentando, inestrema sintesi, l’erronea valutazione compiuta dal Giudice di primogrado degli elementi di prova a sostegno della contestazione rivoltadalla banca al pubblico ufficiale (con particolare riguardo all’efficaciaprobatoria del documento di identità e delle dichiarazioni rese dalconvenuto in sede di interrogatorio formale) e chiedendo, diconseguenza, l’accoglimento dell’appello.

Si costituiva anche il notaioper resistere.

La Corte d’appello, con sentenza contestuale ex art.281 sexies c.p.c. confermava la sentenza di primo grado,condannando la banca alle spese di lite.4.

Con ricorso notificato il 7/04/2023, affidato a tre motivi, la banca haimpugnato per cassazione la sentenza n. 393/2023 della Corted’appello di Roma pubblicata il 18/01/2023 e notificata il 7/02/2023.La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentreGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hannoformulato difese.

Il controricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione4.1.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., silamenta la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenzaNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026ex art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”.

In sintesi, la ricorrente si duole del fattoche la Corte di appello non si sia pronunciata sul rilievo che il notaioavesse esaminato non due (come affermato dal Tribunale a pag. 13della sentenza), ma un solo documento di identità, tale nonpotendosi ritenere “il tesserino del codice fiscale”, all’epoca ancoracartaceo e privo della fotografia del relativo titolare.

Il motivo ècomplessivamente da disattendere.

Il vizio di omessa pronunciaricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo o su unaeccezione di parte, così dando luogo all’inesistenza di una decisionesul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.23/03/2017, n. 7242).

Inoltre, il giudice non è tenuto ad occuparsisingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, inbase all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativoseguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia –configurabile allorché risulti completamente omesso ilprovvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del casoconcreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specificaargomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesafatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 25/06/2020, n.12652).

In base ai principi richiamati dalla medesima sentenzaimpugnata, “il notaio, che stipuli una compravendita e il collegatomutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle partiNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed èadempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la cartad'identità (o altro documento equipollente), ma proceda alconfronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nelladocumentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della praticadi mutuo” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 15599 del 4/06/2021; cfranche Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14409 del 24/05/2023; Cass. Sez.3, ordinanza n. 26463 del 13/09/2023).

La Corte di merito, invero,nella specie, ha dato conto di tale attività effettuata dal notaio.

Lachiara ratio della decisione è dunque nel senso che il convincimentodel notaio circa l’identità della parte acquirente nel caso specificofosse supportato anche dal fatto che la documentazione fornitadalla banca coincideva con il documento di identità del sedicenteBonomi, che lo stipulante era stato presentato al notaio dalla bancacome cliente della medesima e che l’atto era stato stipulato nellafiliale della banca che aveva proceduto all’istruttoria, circostanze,queste, che avevano creato un quadro di ragionevole certezza circal’identità della parte acquirente inducendo il notaio a ritenere dinon dovere procedere a ulteriori accertamenti.5.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia la “Violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. per averela Corte territoriale sussunto erroneamente sotto i tre caratteri cheindividuano una presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatticoncreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti”.

Inparticolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che le dichiarazioni rese dal notaio in sede di interrogatorioformale avessero valore di presunzione legale, sebbene le stesse nonfossero che mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza che, al contrario, avrebbero dovuto sussistere ai sensidell’art. 2729 c.c.

Il controricorrente controdeduce che la Corte diNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026merto non avrebbe fondato il proprio convincimento sulle (sole)dichiarazioni rese dal notaio in sede di interpello quanto, piuttosto, sulvaglio delle risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio diprimo grado: in specie, i. la stipula di entrambi i rogiti nei locali dellabanca, come risulterebbe dagli stessi atti; ii. la circostanza che ilsedicente acquirente fosse correntista come risulterebbe dalladocumentazione messa a disposizione del notaio dalla stessa bancamutuante, essendo, comunque, circostanza mai negata dalla difesadell’istituto di credito; iii. la circostanza che il sedicente acquirentefosse stato presentato al notaio dagli impiegati della banca risulterebbeanch’essa circostanza sempre affermata dalla difesa del professionistafin dalla sua costituzione in giudizio e mai contestata dall’odiernaricorrente, oltre che desumibile dal fatto che il mutuatario era giàcorrentista e che l’incarico era stato conferito al notaio dalla stessabanca.5.1.

Il motivo è inammissibile in quanto le deduzioni non tengonoconto della ratio della sentenza che ha basato il proprioragionamento su plurime circostanze da cui ha tratto presunzioni.5.2.

Va innanzitutto rilevato che la censura di un ragionamentopresuntivo in sede di legittimità non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudicedel merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, non essendosufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull'assunto chesarebbero state trascurate o erroneamente valutate determinatecircostanze fattuali. il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, chedeve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità"al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibileNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato soloin caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignotosia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della suasussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momentidella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelliirrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosìisolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d.convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.5.3.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioninon gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su unfatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma (Cass. Sez.

III ordinanza n. 10543 del 22 aprile 2025; Cass.Sez.

III ordinanza n. 9348 del 9 aprile 2025; Cass. 12/03/2024, n.6625; Cass. Sez. 2, ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez.

Lsentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez.

L, sentenza n. 11906 del6/08/2003).5.4.

Il motivo, invero, non indica gli elementi presuntivi da cuidesumere, di contro, l’affidamento del notaio a elementi non seri,precisi e concordanti che farebbero presagire la falsa identità delNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026soggetto stipulante.

Né le censure sono formulate in maniera idoneaa dimostrare la mancata osservanza della norma sul ragionamentopresuntivo, in considerazione delle singole circostanze prese inconsiderazione.6.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1176, 1218,c.c., dell’art. 49 l. n. 89/1913 e dell’art. 40 c.p. in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenutoesente da responsabilità la condotta tenuta dal notaio nellaidentificazione del sedicente acquirente.

Il motivo è infondato.Diversamente da quanto affermato dalla banca ricorrente e, comeinvece rimarcato dal controricorrente, la Corte d’appello ha ritenutoche l’attività di autenticazione del notaio rogante non sia statal’antecedente necessario a determinare nell’istituto di credito ilconvincimento dell’effettiva identità del mutuatario.

Tra i fattori chein fattispecie assimilabile possono concorrere a formare la certezzadell’identità della persona che sottoscrive l’atto richiesta dalla norma(art. 49 Legge Notarile) sono, infatti, annoverate (oltre ai documentidi riconoscimento, al comportamento delle parti, alla naturadell’affare ed alle indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoniinformali – cfr. Cass. civ., sez.

III, 10/08/2004, n. 15424; Cass. se.

I,30/11/20217), n. 28823) le indicazioni fornite dall’altro contraente.

Enella specie la Corte ha ritenuto di individuare tali fattori anche nelcomportamento assunto dalla banca qui ricorrente che non hamostrato, per parte sua, di dubitare dell’identità del sedicente clientebeneficiario del mutuo, presentato al notaio quale cliente ecorrentista dell’istituto di credito (cfr. Cass. civ., sez.

I, 30/11/2017,n. 28823; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15424 del 10/08/2004).

Inoltre,la Corte di merito, come già evidenziato, atteso che ladocumentazione fornita dalla banca coincideva con il documento diidentità del sedicente Bonomi e che il rogito era stato stipulato neiNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026locali della banca, ha ritenuto che tali elementi fossero idonei adelineare un quadro di ragionevole certezza circa l’identità dellaparte acquirente,7.

Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono,il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che siliquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dellaparte controricorrente.8.

Va dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delcontroricorrente, liquidate in € 5.000,00, oltre a € 200,00 per spese,spese forfettarie al 15% e oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteSCRIMA ANTONIETTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 393/2023 depositatail 18/01/2023.Numero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del pregiudizio patrimonialesofferto in conseguenza del furto di identità perpetrato ai suoi dannida un soggetto rimasto sconosciuto, conveniva in giudizio sia lasocietà che aveva venduto al sedicente [OSCURATO:PERSONA] unimmobile, sia l'istituto di credito che aveva erogato al medesimol'importo di € 143.000,00, nonché, infine, il notaio [OSCURATO:PERSONA] cheaveva redatto gli atti pubblici (di compravendita e di mutuo, chel’attore assumeva di non aver sottoscritto), per sentire accertare edichiarare in primo luogo la nullità dei rogiti (attraverso laproposizione in via principale di querela di falso) e, quindi, laresponsabilità dei convenuti banca e notaio con loro conseguentecondanna al risarcimento del danno. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, in caso di accoglimento delladomanda, la condanna della società venditrice e del notaio alpagamento rispettivamente della somma di € 105.000,00(corrispondente al prezzo percepito a seguito della vendita) e di €124.143,35 (corrispondente al capitale residuo del mutuo erogato) oin ogni caso la loro condanna ad essere dagli stessi manlevata; sicostituiva il notaio per affermare la sua estraneità ai fatti e(tardivamente) la società immobiliare per resistere alla domanda.2. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale di Roma, consentenza parziale, dichiarava la falsità delle sottoscrizioni poste dalsedicente [OSCURATO:PERSONA] sull’atto di compravendita e sulcontratto di mutuo entrambi ricevuti dal notaio in data 4/09/2009,rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizioin ordine alle restanti domande risarcitorie e di manleva. In data31/08/2017 veniva pubblicata la sentenza definitiva n. 16481/2017,Numero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026con la quale il Tribunale dichiarava inammissibili le domande dellasocietà venditrice; dichiarava l’inesistenza dell’atto di compravenditadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] a rogito del notaio e del contratto di mutuo del4.9.2009 a rogito del medesimo notaio; condannava la societàvenditrice alla restituzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di € 105.000,00 oltre interessi legali adecorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo;rigettava le restanti domande; compensava le spese.3. La banca convenuta svolgeva appello al fine di ottenere la riformadella pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso laresponsabilità del notaio per non aver correttamente accertatol’identità della parte acquirente e mutuataria, lamentando, inestrema sintesi, l’erronea valutazione compiuta dal Giudice di primogrado degli elementi di prova a sostegno della contestazione rivoltadalla banca al pubblico ufficiale (con particolare riguardo all’efficaciaprobatoria del documento di identità e delle dichiarazioni rese dalconvenuto in sede di interrogatorio formale) e chiedendo, diconseguenza, l’accoglimento dell’appello. Si costituiva anche il notaioper resistere. La Corte d’appello, con sentenza contestuale ex art.281 sexies c.p.c. confermava la sentenza di primo grado,condannando la banca alle spese di lite.4. Con ricorso notificato il 7/04/2023, affidato a tre motivi, la banca haimpugnato per cassazione la sentenza n. 393/2023 della Corted’appello di Roma pubblicata il 18/01/2023 e notificata il 7/02/2023.La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentreGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hannoformulato difese. Il controricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione4.1. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., silamenta la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenzaNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026ex art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”. In sintesi, la ricorrente si duole del fattoche la Corte di appello non si sia pronunciata sul rilievo che il notaioavesse esaminato non due (come affermato dal Tribunale a pag. 13della sentenza), ma un solo documento di identità, tale nonpotendosi ritenere “il tesserino del codice fiscale”, all’epoca ancoracartaceo e privo della fotografia del relativo titolare. Il motivo ècomplessivamente da disattendere. Il vizio di omessa pronunciaricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo o su unaeccezione di parte, così dando luogo all’inesistenza di una decisionesul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.23/03/2017, n. 7242). Inoltre, il giudice non è tenuto ad occuparsisingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, inbase all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativoseguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia –configurabile allorché risulti completamente omesso ilprovvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del casoconcreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specificaargomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesafatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 25/06/2020, n.12652). In base ai principi richiamati dalla medesima sentenzaimpugnata, “il notaio, che stipuli una compravendita e il collegatomutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle partiNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed èadempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la cartad'identità (o altro documento equipollente), ma proceda alconfronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nelladocumentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della praticadi mutuo” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 15599 del 4/06/2021; cfranche Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14409 del 24/05/2023; Cass. Sez.3, ordinanza n. 26463 del 13/09/2023). La Corte di merito, invero,nella specie, ha dato conto di tale attività effettuata dal notaio. Lachiara ratio della decisione è dunque nel senso che il convincimentodel notaio circa l’identità della parte acquirente nel caso specificofosse supportato anche dal fatto che la documentazione fornitadalla banca coincideva con il documento di identità del sedicenteBonomi, che lo stipulante era stato presentato al notaio dalla bancacome cliente della medesima e che l’atto era stato stipulato nellafiliale della banca che aveva proceduto all’istruttoria, circostanze,queste, che avevano creato un quadro di ragionevole certezza circal’identità della parte acquirente inducendo il notaio a ritenere dinon dovere procedere a ulteriori accertamenti.5. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia la “Violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. per averela Corte territoriale sussunto erroneamente sotto i tre caratteri cheindividuano una presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatticoncreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti”. Inparticolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che le dichiarazioni rese dal notaio in sede di interrogatorioformale avessero valore di presunzione legale, sebbene le stesse nonfossero che mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza che, al contrario, avrebbero dovuto sussistere ai sensidell’art. 2729 c.c. Il controricorrente controdeduce che la Corte diNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026merto non avrebbe fondato il proprio convincimento sulle (sole)dichiarazioni rese dal notaio in sede di interpello quanto, piuttosto, sulvaglio delle risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio diprimo grado: in specie, i. la stipula di entrambi i rogiti nei locali dellabanca, come risulterebbe dagli stessi atti; ii. la circostanza che ilsedicente acquirente fosse correntista come risulterebbe dalladocumentazione messa a disposizione del notaio dalla stessa bancamutuante, essendo, comunque, circostanza mai negata dalla difesadell’istituto di credito; iii. la circostanza che il sedicente acquirentefosse stato presentato al notaio dagli impiegati della banca risulterebbeanch’essa circostanza sempre affermata dalla difesa del professionistafin dalla sua costituzione in giudizio e mai contestata dall’odiernaricorrente, oltre che desumibile dal fatto che il mutuatario era giàcorrentista e che l’incarico era stato conferito al notaio dalla stessabanca.5.1. Il motivo è inammissibile in quanto le deduzioni non tengonoconto della ratio della sentenza che ha basato il proprioragionamento su plurime circostanze da cui ha tratto presunzioni.5.2. Va innanzitutto rilevato che la censura di un ragionamentopresuntivo in sede di legittimità non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudicedel merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, non essendosufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull'assunto chesarebbero state trascurate o erroneamente valutate determinatecircostanze fattuali. il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, chedeve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità"al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibileNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato soloin caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignotosia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della suasussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momentidella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelliirrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosìisolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d.convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.5.3. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioninon gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su unfatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma (Cass. Sez. III ordinanza n. 10543 del 22 aprile 2025; Cass.Sez. III ordinanza n. 9348 del 9 aprile 2025; Cass. 12/03/2024, n.6625; Cass. Sez. 2, ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. Lsentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. L, sentenza n. 11906 del6/08/2003).5.4. Il motivo, invero, non indica gli elementi presuntivi da cuidesumere, di contro, l’affidamento del notaio a elementi non seri,precisi e concordanti che farebbero presagire la falsa identità delNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026soggetto stipulante. Né le censure sono formulate in maniera idoneaa dimostrare la mancata osservanza della norma sul ragionamentopresuntivo, in considerazione delle singole circostanze prese inconsiderazione.6. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1176, 1218,c.c., dell’art. 49 l. n. 89/1913 e dell’art. 40 c.p. in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenutoesente da responsabilità la condotta tenuta dal notaio nellaidentificazione del sedicente acquirente. Il motivo è infondato.Diversamente da quanto affermato dalla banca ricorrente e, comeinvece rimarcato dal controricorrente, la Corte d’appello ha ritenutoche l’attività di autenticazione del notaio rogante non sia statal’antecedente necessario a determinare nell’istituto di credito ilconvincimento dell’effettiva identità del mutuatario. Tra i fattori chein fattispecie assimilabile possono concorrere a formare la certezzadell’identità della persona che sottoscrive l’atto richiesta dalla norma(art. 49 Legge Notarile) sono, infatti, annoverate (oltre ai documentidi riconoscimento, al comportamento delle parti, alla naturadell’affare ed alle indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoniinformali – cfr. Cass. civ., sez. III, 10/08/2004, n. 15424; Cass. se. I,30/11/20217), n. 28823) le indicazioni fornite dall’altro contraente. Enella specie la Corte ha ritenuto di individuare tali fattori anche nelcomportamento assunto dalla banca qui ricorrente che non hamostrato, per parte sua, di dubitare dell’identità del sedicente clientebeneficiario del mutuo, presentato al notaio quale cliente ecorrentista dell’istituto di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/11/2017,n. 28823; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15424 del 10/08/2004). Inoltre,la Corte di merito, come già evidenziato, atteso che ladocumentazione fornita dalla banca coincideva con il documento diidentità del sedicente Bonomi e che il rogito era stato stipulato neiNumero registro generale 8577/2023Numero sezionale 4699/2025Numero di raccolta generale 21763/2026Data pubblicazione 25/06/2026locali della banca, ha ritenuto che tali elementi fossero idonei adelineare un quadro di ragionevole certezza circa l’identità dellaparte acquirente,7. Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono,il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che siliquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dellaparte controricorrente.8. Va dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delcontroricorrente, liquidate in € 5.000,00, oltre a € 200,00 per spese,spese forfettarie al 15% e oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteSCRIMA ANTONIETTA
Sentenza Cassazione n. 21763/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris