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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05340/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura il trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui, da un lato, non prende in esame il dato che ha visto quantificare la pena base per il reato ritenuto più grave nel minimo edittale di un anno di reclusione, dall'altro, che in ordine all'aumento per il reato posto in continuazione la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aumento operato dal primo giudice in quattro mesi di reclusione in ragione del numero dei precedenti del ricorrente e del motivo dell'allontanamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura il trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui, da un lato, non prende in esame il dato che ha visto quantificare la pena base per il reato ritenuto più grave nel minimo edittale di un anno di reclusione, dall'altro, che in ordine all'aumento per il reato posto in continuazione la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aumento operato dal primo giudice in quattro mesi di reclusione in ragione del numero dei precedenti del ricorrente e del motivo dell'allontanamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/
Sentenza Cassazione n. 05340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris