CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, in data 10 settembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 — 640, 494 e 477 — 482 cod. pen. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 49 e 56 cod. pen. e la mancata prova in ordine alla sussistenza di artifici e raggiri, non è consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) I giudici del merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata truffa (si vedano, in particolare, le ultime due pagine della sentenza, ove la Corte territoriale ha chiarito come gli atti posti in essere dall'imputato fossero idonei alla realizzazione dell'evento, non realizzatosi solo a causa del controllo operato dalla finanziari9. Anche la seconda censura, inerente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo C), si limita a reiterare le doglianze dell'appello senza alcun confronto con le ragioni argomentative della decisione oggetto di ricorso (in particolare la Corte di appello ha disatteso la richiesta derubricazione in ragione della prova dell'avvenuto concorso nella falsificazione, come logicamente dedotta dalla presenza, nella carta d'identità contraffatta, della fotografia dell'imputato stesso, così facendo corretto uso dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente univoco (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303). Le doglianze inerenti al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state previamente devolute in appello, non possono essere dedotte, per la prima volta, in Cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza dei reati e la riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale della pena. In ogni caso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice in quanto la struttura argomentativa della sentenza richiama elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (vedi in proposito Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).Il motivo in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dell'analisi critica delle ragioni poste alla base della decisione impugnata, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda l'ultima pagina della sentenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, di poco superiore al minimo edittale, in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti penali specifici). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.