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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1994

Cassazione n. 29232/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1994 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla responsabilità del Chebbi per il reato allo stesso ascritto, è manifestamente infondato, perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono all'interpretazione dei dati processuali, svolta adeguatamente (in particolare, con riguardo alla ragione - la pioggia - addotta dall'imputato per giustificare il proprio comportamento e consistente in una circostanza plausibilmente considerata dal giudice del merito non suscettibile di integrare lo stato di necessità capace di escludere la rilevanza penale della condotta); Considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo che, in realtà, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (in particolare, laddove il giudice del merito richiama tanto l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Chebbi quanto la presenza di circostanze - come la gravità del fatto e la personalità del prevenuto - rilevanti nel senso opposto); Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1994 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla responsabilità del Chebbi per il reato allo stesso ascritto, è manifestamente infondato, perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono all'interpretazione dei dati processuali, svolta adeguatamente (in particolare, con riguardo alla ragione - la pioggia - addotta dall'imputato per giustificare il proprio comportamento e consistente in una circostanza plausibilmente considerata dal giudice del merito non suscettibile di integrare lo stato di necessità capace di escludere la rilevanza penale della condotta); Considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo che, in realtà, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (in particolare, laddove il giudice del merito richiama tanto l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Chebbi quanto la presenza di circostanze - come la gravità del fatto e la personalità del prevenuto - rilevanti nel senso opposto); Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 mar
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