CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 22658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente *internazionale* * Consigliere – ** * Consigliere* * Consigliere* 20/03/2023 CC* * Consigliere **ORDINANZAsul ricorso 29123/2021 proposto da* * domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesadall avvocato * * come da procura speciale in calce alricorso ricorrentecontroMinistero dell Interno in persona del Ministro pro tempore intimato** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023avverso il decreto n.1631/2021 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA depositato il 12/10/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/03/2023 da * *RITENUTO CHE1. Con ricorso ai sensi dell art. 35 bis del d.lgs. 25 gennaio2008 n. 25 * * nata in * * del * adì ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale aveva respinto la sua domanda di asilodeclinata nelle diverse forme di protezione internazionale e diprotezione umanitaria.L interessata aveva narrato di essere stata maltrattata dallamatrigna tanto da aver dovuto lasciare la casa paterna di aver poiintrapreso una relazione affettiva con un giovane rimanendo incintagiovane che era morto nel corso di una sparatoria essendo rimastasola con il bambino lo aveva affidato ad un sacerdote e raccolto unpo di danaro con il lavoro di parrucchiera aveva deciso di lasciare la*Il Tribunale dato atto che la ricorrente non si era presentata perrendere l interrogatorio libero ha ritenuto non credibile il raccontoper la genericità e la stringatezza delle dichiarazioni ed ha collocatocomunque la vicenda in un ambito privatistico.Il ricorso è stato rigettato.Avverso il decreto del Tribunale depositato il 12/10/2021l interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023Il Ministero dell Interno si è riservato l eventuale partecipazioneall udienza di discussione della causa ex art.370 primo commacod.proc.civ.CONSIDERATO CHE2. Nel ricorso sono formulati i seguenti motiviI error in iudicando in relazione all art.360 co. 1 n.3 c.p.c.per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU 3 18 38 60 e 61 * di* articoli 2 lett. “e” e “f” 3 c.3 4 e 5 5 lett. “c” 6 co. 2 7co. 1 e 2 lett. “a” 8 lett. “d” d.lgs.251/07 e 8 c.3 d.lgs.25/08. Aparere della ricorrente il Tribunale che a fronte di violenze di genere mutilazione genitale femminile di seguito * patita dallaricorrente in patria e documentata col deposito di certificato ril.dall * Na 1 Centro in data 3/1/2019 – * * * della* ha deciso sulla domanda affermando che “la mutilazione inassenza di specifiche argomentazioni in merito all epoca cui risale achi l ha effettuata ed alla circostanza per cui sia stata o meno impostacontro il suo volere alla ricorrente impedisce di qualificarla in terminidi atto persecutorio” ha violato la normativa richiamata inparticolare l art.60 co.1 * * ai sensi del quale “le *adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantireche la violenza contro le donne basata sul genere possa esserericonosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell art.1 A 2* relativa allo status dei rifugiati”.II error in iudicando in relazione all art.360 c.1 n.5 c.p.c. peromesso esame di fatti segnalati come decisivi dalla ricorrente esiti diustioni agli arti inferiore e superiore lato destro compatibili con unaaggressione con acqua bollente e messi in connessione con i motividella fuga violenze domestiche documentate col deposito dicertificazione medico legale * Napoli 2 Nord rilasciata in data** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/20238/1/2018 perché rilevanti per l accertamento di protezionesussidiaria sotto il profilo di rischio di cui all art. 14 lett. bd.lgs.251/07 e da valutare alla luce della * sul * e sullacondizione delle donne in * accertamento pure omesso inviolazione di consolidata giurisprudenza di legittimità.III error in iudicando in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.per violazione dell articoli 3 e 8 CEDU nonché degli artt. 5 co.6 e19 co. 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98 e 2 lett. h bis e 32 co. 3 d.lgs.25/08 il Tribunale nel decidere la domanda di protezione umanitaria ora speciale ha negato rilevanza alle circostanze allegate mutilazioni genitali femminili e di esiti di ustioni in violazione deldisposto dell art.2 lett.h bis d.lgs. cit. che definisce «personevulnerabili» le “persone per le quali è accertato che hanno subitotorture stupri o altre forme gravi di violenza psicologica fisica osessuale vittime di mutilazioni genitali”.3.1. Il ricorso va accolto.3.2. Si evidenzia che la ricorrente in sede giudiziale con notedel 15/4/2021 aveva dedotto di essere stata vittima oltre che diviolenza domestica anche di * come documentato dallacertificazione medica rilasciata il 3/1/2019 e per tale ragione ditemere in caso di rimpatrio di subire ulteriori violenze di genereconsiderato il contesto socioculturale del * di origine comedocumentato dalle fonti internazionale indicate.Per contro il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla basedel difetto di credibilità del racconto già esposto dinanzi allaCommissione territoriale evidenziandone stringatezza genericità eriferibilità a vicende eminentemente private non connesse a profiliinerenti al sesso o alla religione.** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023Quanto alla richiesta di protezione internazionale formulata nelcorso del giudizio sulla scorta della avvenuta sottoposizione alla *il Tribunale la ha disattesa in quanto ha contestato la valenzaprobatoria del certificato medico allegato per incertezzanell identificazione della paziente e ha rimarcato che non erapossibile qualificare la mutilazione subita in termini di attopersecutorio in assenza di specifiche allegazioni l epoca alla qualerisaliva la circostanza se fosse stata o meno imposta contro lavolontà della donna e stante la mancata comparizione della parte perrendere l interrogatorio libero.Anche la domanda di protezione speciale è stata respinta dalTribunale che non ha nemmeno ravvisato – sulla scorta di quantoversato in atti – una adeguata integrazione lavorativa e sociale dellarichiedente.3.3. Deve osservarsi che il rischio di assoggettamento a pratichedi mutilazioni genitali femminili costituisce elemento rilevante per laconcessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimentodella protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell art. 14 lett.b del d. lgs. n. 251 del 2007 poiché dette pratiche rappresentanoper la persona che le subisce o rischia di subirle un trattamentooggettivamente inumano e degradante come già affermato daquesta Corte * n. 29971/2021 * n. 5144/2022 .Inoltre ove sia accertato che il fenomeno venga praticato nelcontesto sociale e culturale del * di provenienza per motivi diappartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del * n.251 del 2007 artt. 7 ed 8 ove è previsto espressamente che gli attidi persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche opsichiche lett. a o di atti specificamente diretti contro un generesessuale o contro l infanzia lett. f al fine di realizzare un** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023trattamento ingiustamente discriminatorio diretto o indiretto delladonna possono sussistere i presupposti anche per la concessionedello status di rifugiato. In questo senso si è espressa sia lagiurisprudenza di merito sia quella di legittimità che ha già avutomodo di affermare che «gli atti di mutilazione genitale femminile cherappresentano violazioni dei diritti delle donne alla nondiscriminazione alla protezione dalla violenza sia fisica chepsicologica alla salute e financo alla vita costituiscono atti dipersecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato grupposociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato.» * n. 8980/2022 rilevando nello specifico come il rischioprognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce delfatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controlloassoluto sulla donna non evitabile in ragione dell impossibilità diricevere protezione effettiva dalle autorità statuali con conseguenzedestinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologicodella ricorrente.3.4. Sul piano probatorio è stato quindi evidenziato vagliandol omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine alriconoscimento dello status di rifugiato con argomento utilizzabileper ogni forma di protezione richiesta riferita alla pratica della *che l accertamento istruttorio correlato alla specificità delle allegazionidel ricorrente non riguarda solo l indagine sull obbligatorietà o menodella pratica di mutilazione nel * di origine il caso inerivaall infibulazione atteso che la mera non obbligatorietà di dettapratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decisivaove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogentein quel * Il potere dovere istruttorio demandato ai * dimerito dovrà quindi esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023aggiornate anche sul costume sociale cogente nel * di origine efornite dagli organismi internazionali che si occupano delmonitoraggio della pratica della * al fine di accertare seeffettivamente le donne siano di fatto discriminate nel liberogodimento e nell esercizio dei loro diritti fondamentali * n.29971/2021 * n.30631/2021 per assicurare un efficacecontrasto in nome della dignità e della salute delle donne * n.29836/2019 .3.5. Come già ricordato da questa Corte * n.30631/2021la nota orientativa dell * 2009 sulle domande di asiloriguardanti la mutilazione genitale femminile considera le * comeuna forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno siafisico che mentale e costituisce persecuzione in quanto vìolano unaserie di diritti umani delle ragazze e delle donne tra cui il diritto allanon discriminazione alla protezione dalla violenza fisica e mentale aipiù alti possibili standard sanitari e nei casi più estremi al diritto allavita par. 7 .Inoltre è specificato che le domande correlate alle * nonriguardano soltanto richiedenti che affrontano un imminente minacciadi essere sottoposte alla pratica ma anche donne e ragazze chel hanno già subita atteso che in base alle circostanze individuali delcaso e delle specifiche pratiche della sua comunità la richiedentepotrebbe temere di essere sottoposta ad un altra forma di * e/osoffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivantidalla pratica iniziale par. 14 . Anche se la mutilazione è considerataun esperienza unica e trascorsa le conseguenze della stessa noncessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna più avantinel corso della vita potrebbe essere costretta a sottoporsi adinfibulazione defibulazione e reinfibuazione ad esempio subito dopo** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023il matrimonio o la nascita del figlio. * ragazza o donna sottopostainizialmente a una forma minore di * può successivamente esseresottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di *devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto tra i quali lapossibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo lanascita par. 6 .3.6. In materia di * la * del Consiglio d *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delledonne e la violenza domestica fatta ad * l 11/05/2011 eratificata dall Italia con L. n. 77 del 2013 definisce le * comegrave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e comeprincipale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. All art.60 rubricato richieste di asilo basate sul genere onera le *contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarieper garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possaessere riconosciuta come una forma di persecuzione e come unaforma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezionecomplementare/sussidiaria.3.7. Da ultimo si segnala che la * del *Europeo del 14/06/2012 sull abolizione delle mutilazioni genitalifemminile dà atto che le * sono indice di una disparità neirapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delledonne al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere eche è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta allemutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenzadi genere e la violenza nei confronti delle donne.3.8. Alla luce di quanto si è osservato è possibile concludere cheil Tribunale in attuazione del dovere di cooperazione istruttoriaprevisto dalla legge a fronte dell allegazione da parte della ricorrente** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023di aver subito mutilazioni come documentato dal certificato medicoe di temere in caso di rimpatrio di subire ulteriori trattamentiinumani o degradanti atteso il clima socio culturale caratterizzante la* avrebbe dovuto valutare per mezzo dell acquisizione di fontiaggiornate e precise sulla zona di provenienza della ricorrente lafondatezza e l attualità del rischio come prospettato da quest ultimain relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione daparte della autorità locali tenuto conto che le * integrano un attopersecutorio del * n. 251 del 2007 ex art. 7 ovvero un dannograve di cui dell art. 14 * cit. lett. b inoltre stante laparticolare gravità del fatto dedotto il Tribunale ove avesse ritenutonecessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze oalle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni della richiedente o nelladocumentazione sanitaria prodotta avrebbe dovuto fissare l audizionedell interessata * n. 21584/2020 e non già limitarsi a rilevarnela mancata partecipazione all udienza di comparizione – circostanzaperaltro smentita dal verbale di udienza del 4/2/2020 fol.19 del ric.– così come avrebbe dovuto compiere ogni altro incombenteistruttorio officioso ritenuto necessario.3.9. Per questa ragione il decreto va cassato ed il Tribunale insede di rinvio dovrà procedere a quanto sopra indicato conrifermento ai dedotti atti di * ed alle lesioni documentate concertificati sanitari traendo le conseguenze da quanto accertato inrelazione a tutte le forme di protezione internazionale e specialerichieste.4. In conclusione il ricorso va accolto il decreto impugnato vacassato e la controversia va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente *internazionale* * Consigliere – ** * Consigliere* * Consigliere* 20/03/2023 CC* * Consigliere **ORDINANZAsul ricorso 29123/2021 proposto da* * domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesadall avvocato * * come da procura speciale in calce alricorso ricorrentecontroMinistero dell Interno in persona del Ministro pro tempore intimato** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023avverso il decreto n.1631/2021 del TRIBUNALE di REGGIOCALABRIA depositato il 12/10/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/03/2023 da * *RITENUTO CHE1. Con ricorso ai sensi dell art. 35 bis del d.lgs. 25 gennaio2008 n. 25 * * nata in * * del * adì ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale aveva respinto la sua domanda di asilodeclinata nelle diverse forme di protezione internazionale e diprotezione umanitaria.L interessata aveva narrato di essere stata maltrattata dallamatrigna tanto da aver dovuto lasciare la casa paterna di aver poiintrapreso una relazione affettiva con un giovane rimanendo incintagiovane che era morto nel corso di una sparatoria essendo rimastasola con il bambino lo aveva affidato ad un sacerdote e raccolto unpo di danaro con il lavoro di parrucchiera aveva deciso di lasciare la*Il Tribunale dato atto che la ricorrente non si era presentata perrendere l interrogatorio libero ha ritenuto non credibile il raccontoper la genericità e la stringatezza delle dichiarazioni ed ha collocatocomunque la vicenda in un ambito privatistico.Il ricorso è stato rigettato.Avverso il decreto del Tribunale depositato il 12/10/2021l interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023Il Ministero dell Interno si è riservato l eventuale partecipazioneall udienza di discussione della causa ex art.370 primo commacod.proc.civ.CONSIDERATO CHE2. Nel ricorso sono formulati i seguenti motiviI error in iudicando in relazione all art.360 co. 1 n.3 c.p.c.per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU 3 18 38 60 e 61 * di* articoli 2 lett. “e” e “f” 3 c.3 4 e 5 5 lett. “c” 6 co. 2 7co. 1 e 2 lett. “a” 8 lett. “d” d.lgs.251/07 e 8 c.3 d.lgs.25/08. Aparere della ricorrente il Tribunale che a fronte di violenze di genere mutilazione genitale femminile di seguito * patita dallaricorrente in patria e documentata col deposito di certificato ril.dall * Na 1 Centro in data 3/1/2019 – * * * della* ha deciso sulla domanda affermando che “la mutilazione inassenza di specifiche argomentazioni in merito all epoca cui risale achi l ha effettuata ed alla circostanza per cui sia stata o meno impostacontro il suo volere alla ricorrente impedisce di qualificarla in terminidi atto persecutorio” ha violato la normativa richiamata inparticolare l art.60 co.1 * * ai sensi del quale “le *adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantireche la violenza contro le donne basata sul genere possa esserericonosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell art.1 A 2* relativa allo status dei rifugiati”.II error in iudicando in relazione all art.360 c.1 n.5 c.p.c. peromesso esame di fatti segnalati come decisivi dalla ricorrente esiti diustioni agli arti inferiore e superiore lato destro compatibili con unaaggressione con acqua bollente e messi in connessione con i motividella fuga violenze domestiche documentate col deposito dicertificazione medico legale * Napoli 2 Nord rilasciata in data** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/20238/1/2018 perché rilevanti per l accertamento di protezionesussidiaria sotto il profilo di rischio di cui all art. 14 lett. bd.lgs.251/07 e da valutare alla luce della * sul * e sullacondizione delle donne in * accertamento pure omesso inviolazione di consolidata giurisprudenza di legittimità.III error in iudicando in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.per violazione dell articoli 3 e 8 CEDU nonché degli artt. 5 co.6 e19 co. 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98 e 2 lett. h bis e 32 co. 3 d.lgs.25/08 il Tribunale nel decidere la domanda di protezione umanitaria ora speciale ha negato rilevanza alle circostanze allegate mutilazioni genitali femminili e di esiti di ustioni in violazione deldisposto dell art.2 lett.h bis d.lgs. cit. che definisce «personevulnerabili» le “persone per le quali è accertato che hanno subitotorture stupri o altre forme gravi di violenza psicologica fisica osessuale vittime di mutilazioni genitali”.3.1. Il ricorso va accolto.3.2. Si evidenzia che la ricorrente in sede giudiziale con notedel 15/4/2021 aveva dedotto di essere stata vittima oltre che diviolenza domestica anche di * come documentato dallacertificazione medica rilasciata il 3/1/2019 e per tale ragione ditemere in caso di rimpatrio di subire ulteriori violenze di genereconsiderato il contesto socioculturale del * di origine comedocumentato dalle fonti internazionale indicate.Per contro il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla basedel difetto di credibilità del racconto già esposto dinanzi allaCommissione territoriale evidenziandone stringatezza genericità eriferibilità a vicende eminentemente private non connesse a profiliinerenti al sesso o alla religione.** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023Quanto alla richiesta di protezione internazionale formulata nelcorso del giudizio sulla scorta della avvenuta sottoposizione alla *il Tribunale la ha disattesa in quanto ha contestato la valenzaprobatoria del certificato medico allegato per incertezzanell identificazione della paziente e ha rimarcato che non erapossibile qualificare la mutilazione subita in termini di attopersecutorio in assenza di specifiche allegazioni l epoca alla qualerisaliva la circostanza se fosse stata o meno imposta contro lavolontà della donna e stante la mancata comparizione della parte perrendere l interrogatorio libero.Anche la domanda di protezione speciale è stata respinta dalTribunale che non ha nemmeno ravvisato – sulla scorta di quantoversato in atti – una adeguata integrazione lavorativa e sociale dellarichiedente.3.3. Deve osservarsi che il rischio di assoggettamento a pratichedi mutilazioni genitali femminili costituisce elemento rilevante per laconcessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimentodella protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell art. 14 lett.b del d. lgs. n. 251 del 2007 poiché dette pratiche rappresentanoper la persona che le subisce o rischia di subirle un trattamentooggettivamente inumano e degradante come già affermato daquesta Corte * n. 29971/2021 * n. 5144/2022 .Inoltre ove sia accertato che il fenomeno venga praticato nelcontesto sociale e culturale del * di provenienza per motivi diappartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del * n.251 del 2007 artt. 7 ed 8 ove è previsto espressamente che gli attidi persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche opsichiche lett. a o di atti specificamente diretti contro un generesessuale o contro l infanzia lett. f al fine di realizzare un** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023trattamento ingiustamente discriminatorio diretto o indiretto delladonna possono sussistere i presupposti anche per la concessionedello status di rifugiato. In questo senso si è espressa sia lagiurisprudenza di merito sia quella di legittimità che ha già avutomodo di affermare che «gli atti di mutilazione genitale femminile cherappresentano violazioni dei diritti delle donne alla nondiscriminazione alla protezione dalla violenza sia fisica chepsicologica alla salute e financo alla vita costituiscono atti dipersecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato grupposociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato.» * n. 8980/2022 rilevando nello specifico come il rischioprognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce delfatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controlloassoluto sulla donna non evitabile in ragione dell impossibilità diricevere protezione effettiva dalle autorità statuali con conseguenzedestinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologicodella ricorrente.3.4. Sul piano probatorio è stato quindi evidenziato vagliandol omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine alriconoscimento dello status di rifugiato con argomento utilizzabileper ogni forma di protezione richiesta riferita alla pratica della *che l accertamento istruttorio correlato alla specificità delle allegazionidel ricorrente non riguarda solo l indagine sull obbligatorietà o menodella pratica di mutilazione nel * di origine il caso inerivaall infibulazione atteso che la mera non obbligatorietà di dettapratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decisivaove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogentein quel * Il potere dovere istruttorio demandato ai * dimerito dovrà quindi esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023aggiornate anche sul costume sociale cogente nel * di origine efornite dagli organismi internazionali che si occupano delmonitoraggio della pratica della * al fine di accertare seeffettivamente le donne siano di fatto discriminate nel liberogodimento e nell esercizio dei loro diritti fondamentali * n.29971/2021 * n.30631/2021 per assicurare un efficacecontrasto in nome della dignità e della salute delle donne * n.29836/2019 .3.5. Come già ricordato da questa Corte * n.30631/2021la nota orientativa dell * 2009 sulle domande di asiloriguardanti la mutilazione genitale femminile considera le * comeuna forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno siafisico che mentale e costituisce persecuzione in quanto vìolano unaserie di diritti umani delle ragazze e delle donne tra cui il diritto allanon discriminazione alla protezione dalla violenza fisica e mentale aipiù alti possibili standard sanitari e nei casi più estremi al diritto allavita par. 7 .Inoltre è specificato che le domande correlate alle * nonriguardano soltanto richiedenti che affrontano un imminente minacciadi essere sottoposte alla pratica ma anche donne e ragazze chel hanno già subita atteso che in base alle circostanze individuali delcaso e delle specifiche pratiche della sua comunità la richiedentepotrebbe temere di essere sottoposta ad un altra forma di * e/osoffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivantidalla pratica iniziale par. 14 . Anche se la mutilazione è considerataun esperienza unica e trascorsa le conseguenze della stessa noncessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna più avantinel corso della vita potrebbe essere costretta a sottoporsi adinfibulazione defibulazione e reinfibuazione ad esempio subito dopo** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023il matrimonio o la nascita del figlio. * ragazza o donna sottopostainizialmente a una forma minore di * può successivamente esseresottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di *devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto tra i quali lapossibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo lanascita par. 6 .3.6. In materia di * la * del Consiglio d *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delledonne e la violenza domestica fatta ad * l 11/05/2011 eratificata dall Italia con L. n. 77 del 2013 definisce le * comegrave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e comeprincipale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. All art.60 rubricato richieste di asilo basate sul genere onera le *contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarieper garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possaessere riconosciuta come una forma di persecuzione e come unaforma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezionecomplementare/sussidiaria.3.7. Da ultimo si segnala che la * del *Europeo del 14/06/2012 sull abolizione delle mutilazioni genitalifemminile dà atto che le * sono indice di una disparità neirapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delledonne al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere eche è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta allemutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenzadi genere e la violenza nei confronti delle donne.3.8. Alla luce di quanto si è osservato è possibile concludere cheil Tribunale in attuazione del dovere di cooperazione istruttoriaprevisto dalla legge a fronte dell allegazione da parte della ricorrente** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023di aver subito mutilazioni come documentato dal certificato medicoe di temere in caso di rimpatrio di subire ulteriori trattamentiinumani o degradanti atteso il clima socio culturale caratterizzante la* avrebbe dovuto valutare per mezzo dell acquisizione di fontiaggiornate e precise sulla zona di provenienza della ricorrente lafondatezza e l attualità del rischio come prospettato da quest ultimain relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione daparte della autorità locali tenuto conto che le * integrano un attopersecutorio del * n. 251 del 2007 ex art. 7 ovvero un dannograve di cui dell art. 14 * cit. lett. b inoltre stante laparticolare gravità del fatto dedotto il Tribunale ove avesse ritenutonecessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze oalle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni della richiedente o nelladocumentazione sanitaria prodotta avrebbe dovuto fissare l audizionedell interessata * n. 21584/2020 e non già limitarsi a rilevarnela mancata partecipazione all udienza di comparizione – circostanzaperaltro smentita dal verbale di udienza del 4/2/2020 fol.19 del ric.– così come avrebbe dovuto compiere ogni altro incombenteistruttorio officioso ritenuto necessario.3.9. Per questa ragione il decreto va cassato ed il Tribunale insede di rinvio dovrà procedere a quanto sopra indicato conrifermento ai dedotti atti di * ed alle lesioni documentate concertificati sanitari traendo le conseguenze da quanto accertato inrelazione a tutte le forme di protezione internazionale e specialerichieste.4. In conclusione il ricorso va accolto il decreto impugnato vacassato e la controversia va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi** est. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29123/2021Numero sezionale 1480/2023Numero di raccolta generale 22658/2023Data pubblicazione 26/07/2023dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione anche per le spese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2023.La Presidente* *** est. * ** ** * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione anche per le spese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2023.La Presidente* *** est. * ** *