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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1984

Cassazione n. 27769/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/12/1984 avverso la sentenza del 18/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 4 L. 110/75, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia.

Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Presi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/12/1984 avverso la sentenza del 18/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 4 L. 110/75, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Presi e
Sentenza Cassazione n. 27769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris