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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00049/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris