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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 21357/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio rileva che le doglianze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - e, segnatamente, quelle proposte con il terzo motivo di ricorso - non sono manifestamente infondate; il che consente di ritenere instaurato il rapporto processuale in sede di legittimità.

Invero, come segnalato dal ricorrente, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato, segnalando una questione sulla quale si registra un contrasto di giurisprudenza, ragione per la quale la doglianza non si profila come "manifestamente" infondata. 2.La non manifesta infondatezza del ricorso impone, pertanto, di valutare la decorrenza del termine di prescrizione che, tenuto conto del fatto che si procede per I delitto di ricettazione, risulta spirato il 3 gennaio del 2025.

3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata risulta estinta per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione.

Così è deciso, 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio rileva che le doglianze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - e, segnatamente, quelle proposte con il terzo motivo di ricorso - non sono manifestamente infondate; il che consente di ritenere instaurato il rapporto processuale in sede di legittimità. Invero, come segnalato dal ricorrente, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato, segnalando una questione sulla quale si registra un contrasto di giurisprudenza, ragione per la quale la doglianza non si profila come "manifestamente" infondata. 2.La non manifesta infondatezza del ricorso impone, pertanto, di valutare la decorrenza del termine di prescrizione che, tenuto conto del fatto che si procede per I delitto di ricettazione, risulta spirato il 3 gennaio del 2025. 3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata risulta estinta per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così è deciso, 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21357/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris