CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 3, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso il 25 maggio 2011, ha rideterminato la pena inflittagli concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore ad un unico motivo, che denuncia il mancato rilievo dell'estinzione del reato contestato per prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, posto che della recidiva contestata non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo della prescrizione in considerazione del fatto che la stessa era stata considerata subvalente rispetto alle concesse attenuanti. 3. Il motivo è inammissibile, vuoi perché, quand'anche disapplicata la recidiva, il delitto di furto pluriaggravato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello (01/03/2021), estinguendosi il 25/11/2023; vuoi perché è jus receptum che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; conf. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057). 4. Per quanto esposto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]