CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2000
Cassazione n. 06629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Alessandria, che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dal primo al quarto - che lamentano violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. e violazione dell'art. 27 Cost. in relazione al principio di offensività e la sussistenza del reato impossibile - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Difatti, i Giudici di appello hanno motivato l'offensività del fatto accertato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), tenendo in conto anche la pregressa conoscenza - da parte degli agenti di polizia giudiziaria - della identità dell'imputato, poi confermata tramite l'identificazione dell'imputato mediante rilievi dattiloscopici: in sostanza, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta del dichiarante false generalità, essendo ininfluente la circostanza che a declinarle sia persona conosciuta al pubblico ufficiale richiedente. D'altro canto, i motivi sono anche manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità - cfr. Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 - 01- ha ritenuto non configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (conf. N. 5822 del 1989). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 28253 del 2023, ric. Willeans, non massimata, richiamata dalla Corte di appello, da ultimo ha confermato - in un caso sovrapponibile a quello in esame, dolendosi il ricorrente dell'offensività della condotta, avendo reso dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale già consapevole della sua reale identità - che il reato di cui all'art. 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali: «La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragione della funzione attestativa di tali dichiarazioni, integrano di per sè il reato e ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Rv. 257828) e della possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990)». Nello stesso senso anche Sez. 7, n. 31642 del 2023, Bevilacqua, non massimata. Per altro il quarto motivo di ricorso- che contesta violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. D'altro canto, lo stesso motivo è anche manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che per le ragioni e le pronunce già richiamate, anche perché la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali (Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988, dep. 17/04/ 1989, Messora, Rv. 181075); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28