Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1984

Cassazione n. 46175/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, proponendo due motivi di ricorso.

3. Il ricorso non è inammissibile e pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15.11.2021 è decorso il termine prorogato di prescrizione del reato.

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estlensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, proponendo due motivi di ricorso. 3. Il ricorso non è inammissibile e pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15.11.2021 è decorso il termine prorogato di prescrizione del reato. 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estlensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris