CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 16503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 09/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 9/6/2020 della Corte di appello di Firenze che ha riformato la sentenza in data 4/10/2011 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, assolvendolo dal reato contestato al capo E) e rideterminando la pena inflittagli per la ricettazione di due passaporti contestati al capo D). Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648, cod.pen.. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno fondato la propria decisione ritenendo che i due passaporti oggetto dell'imputazione fossero attualmente validi, mentre risultano rilasciati dalla Repubblica della Cecoslovacchia che si è sciolta per scissione nel 1993, con la conseguenza che il possesso di tali documenti non era idoneo a integrare l'oggetto materiale del reato. A sostegno della correttezza dell'assunto viene richiamata e riportata la motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 11013 del 2 marzo 2016. Soggiunge che non vi sono elementi per ritenere che vi sia stata un reato presupposto e che i documenti non potevano essere utilizzati da Muca, in quanto sui passaporti non vi erano apposte né le sue generalità né la sua effige. La difesa conclude, quindi, sostenendo che non è configurabile la ricettazione di documenti privi di validità, ancorché contraffatti, perché non possono considerarsi documenti di uno Stato estero. 1.2. Vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod.pen. Il ricorrente premette che la Corte di appello, pur in assenza di uno specifico motivo sul punto, ha ritenuto di escludere la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. Secondo la difesa l'ipotesi del capoverso dell'art. 648, cod.pen. è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione manifestamente illogica, perché basato su mere congetture e sulla base di un precedente penale risalente al 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, invero, si fonda su un presupposto di fatto errato, ossia che il passaporto in sequestro sia stato dalla non più esistente Repubblica della Cecoslovacchia. In realtà il passaporto in questione risulta non risulta rilasciato dalla Repubblica della Cecoslovacchia bensì dalla Repubblica Ceca, nata il 10 gennaio 1993 dalla scissione dall'attuale Repubblica della Slovacchia, e attualmente esistente. Tutte le mozioni relative alla configurabilità del reato in presenza di un passaporto valido, dunque, non sono riferibili al caso in esame, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo. 2. Il secondo motivo si risolve nella prospettazione di un risultato valutativo alternativo a quello raggiunto dai giudici di merito, senza dedurre censure cui sia consentito l'accesso al giudizio di legittimità. Da ciò discende la causa di inammissibilità dei ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano - ragioni in fatto per - giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente