CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.10.2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.10.2022 il Tribunale di Venezia, adito ai fini del riesame del provvedimento reso dal Gip in data 16.2.2015 con cui era stata disposta nei confronti di Sub o Nebi, gravemente indiziato per detenzione a fini di spaccio di 2 kg. di eroina la custodia cautelare in carcere, ha annullato la misura ritenendo venute meno, in considerazione del tempo trascorso tra il fatto criminoso e l'esecuzione della misura, pari ad oltre sette anni e mezzo, e la sua protratta assenza dall'Italia, le esigenze cautelari. 2. Nel premettere come il proprio interesse all'impugnativa fosse strettamente correlato alla proponibilità di un'eventuale richiesta di equo indennizzo per ingiusta n detenzione, l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, avverso il suddetto provvedimento, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria, deducendo che la sua sola presenza sul luogo in cui era stata rinvenuta la partita di droga, poi sequestrata, non fosse sufficiente, in difetto di ulteriori risultanze, a delineare il suo coinvolgimento nell'attività delittuosa, tanto più che risultava dalle stesse indagini che egli era sopraggiunto quando sul posto era già presente il coimputato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente inserito nel mercato del traffico di sostanze stupefacenti. Lamenta altresì che nessuna motivazione fosse stata resa in ordine al concreto contributo fornito con la sua condotta all'operazione criminosa [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Deve in primo luogo essere osservato come, anche a voler superare la genericità dell'allegazione a supporto dell'interesse all'impugnativa di un provvedimento a sé favorevole quale è certamente l'annullamento della misura cautelare disposta nei confronti dell'odierno ricorrente, non possa tuttavia prescindersi dalla mancata esternazione della volontà da parte del diretto interessato alla proposizione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Muovendo infatti dalla natura di atto personale della domanda di equo indennizzo per la custodia cautelare ingiustamente subita, come si evince dal combinato disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3, e art. 645 c.p.p., comma 1, occorre rilevare che l'intenzione della sua futura presentazione deve essere con certezza riconducibile alla volontà del soggetto che ne è stato vittima, il quale deve conseguentemente esprimerla o personalmente o mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567; cfr. anche Sez. U. n.7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Esternazione questa che difetta nella fattispecie in esame atteso che nessuna procura a tal fine risulta essere stata conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto il presente ricorso in virtù del mandato ad litem conferitogli dal proprio assistito. Va, peraltro, per completezza rilevato come l'impugnativa proposta, compendiandosi in censure che si appuntano sulla valutazione del compendio indiziario, non superi, comunque, il vaglio di ammissibilità. Nel ribadirsi che in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), risulta evidente dalla lettura dell'impugnativa come le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si appuntano sullo spessore degli indizi, sollecitandosi una revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate preclusa a questa Corte, senza neppure confrontarsi con le puntuali argomentazioni spese sul punto dall'ordinanza impugnata. I giudici lagunari non si limitano ad addurre, così come sostiene indebitamente la difesa, a fondamento del fumus commissi delicti la presenza dell'indagato sul logo in cui doveva essere recuperata la partita di eroina, ma tracciano un quadro composito di gravità indiziaria nel quale viene altresì messo in rilievo come dal compendio captato si evincesse che all'operazione criminosa avrebbe preso parte il prevenuto con le mansioni di corriere, onde la sua presenza sul luogo non poteva affatto ritenersi casuale, né il suo arrivo in loco poteva reputarsi tardivo in considerazione alle operazioni di trasporto della merce che si accingeva ad espletare, e come in ogni caso il suo ruolo all'interno del gruppo criminale con il quale operava fosse quello di sostituire un sodale in precedenza arrestato, secondo quanto si trae dall'intercettazione di una precedente conversazione telefonica tra un coimputato ed un cliente abituale dell'organizzazione, quest'ultima stabilmente dedita ad una capillare attività di importazione di droga dall'estero e alla sua successiva immissione sul mercato attraverso una fitta rete di spacciatori. Non è perciò evincibile da tale coerente e pluriarticolata esposizione, il vizio motivazionale che la difesa solo astrattamente invoca, destinandosi perciò il ricorso, anche con riferimento al suo contenuto, all'inammissibilità. Segue a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so