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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 21167/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MINARIdel TRIBUNALE di NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 20 novembre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159del 2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato esecutivo lo statopassivo nella procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] spa aveva presentato ritualeistanza di ammissione al passivo, ha ritenuto che il decreto di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti fosse stato regolarmente comunicato ai terzicreditori, tra cui la ricorrente, e che questa era stata tutelata nelle sue prerogativeessendo stata la sua domanda esaminata dall’amministratore giudiziario e dal GIP,il quale, all’esito dell’udienza, l’aveva rigettata.

Ha inoltre affermato che lamancata notifica al difensore della banca del decreto di fissazione dell’udienzasuddetta di formazione dello stato passivo non determina alcuna nullità invalidantedegli atti successivi, dal momento che nella procedura in esame la difesa tecnicanon è obbligatoria.

In ogni caso l’amministratore giudiziario era tenuto acomunicare il decreto di fissazione dell’udienza unicamente alla banca e non ancheal suo difensore, e tale adempimento era stato effettuato.

Inoltre, dell’avvenutodeposito dello stato passivo era stata data comunicazione agli interessati, tra cuiIntesa [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto proporre tempestiva opposizione.2.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso percassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 58, comma 3 e59, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e la conseguente nullità dell’udienza di verificadei crediti e degli atti consequenziali e derivati.

La ricorrente evidenzia che ai finidella domanda di ammissione al passivo, essa aveva nominato procuratorespeciale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in osservanza di quanto prescritto dall’art. 58,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nella domanda aveva eletto domicilio nelComune di Napoli, presso la filiale di Napoli della banca; aveva altresìespressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni via PEC, indicandospecificamente l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].Né il provvedimento di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, né ilsuccessivo decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo sono mai stati notificatial domicilio digitale eletto e neppure con raccomandata con avviso di ricevimentopresso il domicilio eletto, come prescritto dagli artt. 58, comma 3 e 59, comma 3,d.lgs. n. 159 del 2011.

Dalla documentazione in atti risulta che i suddettiprovvedimenti sono stati notificati ad un indirizzo PEC([OSCURATO:EMAIL]) che non corrisponde al domiciliodigitale della banca, secondo quanto risulta dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA] e dalla visuracamerale.La ricorrente infine precisa che la doglianza non attiene alla omessa notificadegli atti al difensore, come affermato nel decreto impugnato, bensì al domicilioeletto ai sensi dell’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Gli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 dettano la disciplina concernentei diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale e,specificamente, il procedimento di verifica dei crediti.

A tal fine, l’art. 57 disponeche il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado,assegna ai creditori un termine perentorio per il deposito delle istanze diaccertamento dei rispettivi diritti e fissa l’udienza di verifica dei crediti.

Il decretodi fissazione di tale udienza deve essere immediatamente notificato agliinteressati, a cura dell’amministratore giudiziario.L’art. 58 definisce il contenuto della domanda di ammissione dei crediti e alcomma 3 dispone che il creditore deve eleggere domicilio nel comune in cui hasede il tribunale procedente.

In alternativa, prevede la facoltà di indicare qualemodalità di notifica o comunicazione la trasmissione via PEC, onerando in tal casoil creditore di comunicare le eventuali variazioni, in mancanza delle quali la notificao comunicazione viene depositata in cancelleria.L’art. 59 disciplina l’udienza di verifica dei crediti, alla quale gli interessatipossono farsi assistere da un difensore (comma 2).

Il giudice esamina le domandepresentate dai creditori, indicando quelle che ritiene di ammettere, con indicazionedelle eventuali cause di prelazione, e quelle che non ammette; quindi, forma lostato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il comma3 stabilisce che tale decreto è comunicato dall’amministratore giudiziario aicreditori non presenti all’udienza, tramite invio di raccomandata con avviso diricevimento.

Nel caso previsto dall’art. 58, comma 3, la comunicazione può essereeseguita via PEC.Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, i creditori esclusi possonoproporre opposizione mediante ricorso al Tribunale che ha applicato la misura diprevenzione (comma 6).3.

Venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti (cui questa Cortepuò accedere in ragione della natura processuale delle censure) risulta che:- la domanda di ammissione del credito avanzata da [OSCURATO:PERSONA] spacontiene l’elezione di domicilio presso la filiale di Napoli, via Toledo 177/178;- nella medesima domanda è indicato quale procuratore alle liti l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellacosa, il quale contestualmente dichiara di voler ricevere le comunicazionirelative alla procedura al proprio indirizzo PEC specificamente indicato;- alla domanda è allegato atto di nomina e procura speciale all’avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di eleggere domicilio;- le comunicazioni tanto del decreto di fissazione dell’udienza di verifica deicrediti, quanto del deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo sonostate effettuate dall’amministratore giudiziario a [OSCURATO:PERSONA] via PECall’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].4.

Da tali circostanze emerge con evidenza che le comunicazioni alla ricorrentenon sono state eseguite né all’indirizzo PEC del difensore, specificamente indicatonell’istanza di ammissione al passivo, né a mezzo raccomandata presso la filiale diNapoli, ove [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio, bensì presso un indirizzo PECche non risulta dagli atti e che comunque è diverso da quello specificamenteindicato dagli artt. 58, comma 3 e 59, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.Ciò ha determinato la mancanza di rituale comunicazione dei provvedimentisuddetti in evidente violazione delle disposizioni richiamate, con la conseguenzache alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di partecipare all’udienza diverifica dei crediti e prima ancora di presentare osservazioni scritte e depositareulteriore documentazione in vista di tale udienza (art. 58, comma 5-ter), nonchédi svolgere tempestiva opposizione avverso il decreto che ha reso esecutivo lostato passivo, escludendo il credito da essa vantato.In tale quadro, risulta del tutto inconferente l’argomentazione svolta dalprovvedimento impugnato, secondo cui nella procedura in esame la difesa tecnicanon è obbligatoria.Invero, anche volendosi prescindere dal rilievo per cui la ricorrente nonlamentava l’omessa notifica della fissazione dell’udienza al difensore, bensì lamancata notifica alla Banca medesima presso il domicilio eletto, in conformità conla previsione normativa, risulta determinante la considerazione che, in ogni caso,gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 sono volti a consentire ai terzi creditoridi venire a conoscenza degli atti della procedura che attiene alla verifica dei propridiritti al fine di essere posti in grado di esercitare le prerogative che la legge lororiconosce, valutando se partecipare o meno all’udienza di verifica edeventualmente proporre tempestiva opposizione avverso il provvedimento cherende esecutivo lo stato passivo.La mancata comunicazione nelle forme specificamente individuate dagli artt.58 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di fissazione dell’udienza di verificadei crediti e del decreto che rende esecutivo lo stato passivo si risolve pertantonella illegittima compressione delle facoltà riconosciute ai terzi creditori.5.

Il provvedimento impugnato ha del tutto disatteso tali principi, sicché deveessere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINARIdel TRIBUNALE di NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 20 novembre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159del 2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato esecutivo lo statopassivo nella procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] spa aveva presentato ritualeistanza di ammissione al passivo, ha ritenuto che il decreto di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti fosse stato regolarmente comunicato ai terzicreditori, tra cui la ricorrente, e che questa era stata tutelata nelle sue prerogativeessendo stata la sua domanda esaminata dall’amministratore giudiziario e dal GIP,il quale, all’esito dell’udienza, l’aveva rigettata. Ha inoltre affermato che lamancata notifica al difensore della banca del decreto di fissazione dell’udienzasuddetta di formazione dello stato passivo non determina alcuna nullità invalidantedegli atti successivi, dal momento che nella procedura in esame la difesa tecnicanon è obbligatoria. In ogni caso l’amministratore giudiziario era tenuto acomunicare il decreto di fissazione dell’udienza unicamente alla banca e non ancheal suo difensore, e tale adempimento era stato effettuato. Inoltre, dell’avvenutodeposito dello stato passivo era stata data comunicazione agli interessati, tra cuiIntesa [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto proporre tempestiva opposizione.2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso percassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 58, comma 3 e59, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e la conseguente nullità dell’udienza di verificadei crediti e degli atti consequenziali e derivati. La ricorrente evidenzia che ai finidella domanda di ammissione al passivo, essa aveva nominato procuratorespeciale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in osservanza di quanto prescritto dall’art. 58,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nella domanda aveva eletto domicilio nelComune di Napoli, presso la filiale di Napoli della banca; aveva altresìespressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni via PEC, indicandospecificamente l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].Né il provvedimento di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, né ilsuccessivo decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo sono mai stati notificatial domicilio digitale eletto e neppure con raccomandata con avviso di ricevimentopresso il domicilio eletto, come prescritto dagli artt. 58, comma 3 e 59, comma 3,d.lgs. n. 159 del 2011. Dalla documentazione in atti risulta che i suddettiprovvedimenti sono stati notificati ad un indirizzo PEC([OSCURATO:EMAIL]) che non corrisponde al domiciliodigitale della banca, secondo quanto risulta dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA] e dalla visuracamerale.La ricorrente infine precisa che la doglianza non attiene alla omessa notificadegli atti al difensore, come affermato nel decreto impugnato, bensì al domicilioeletto ai sensi dell’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Gli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 dettano la disciplina concernentei diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale e,specificamente, il procedimento di verifica dei crediti. A tal fine, l’art. 57 disponeche il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado,assegna ai creditori un termine perentorio per il deposito delle istanze diaccertamento dei rispettivi diritti e fissa l’udienza di verifica dei crediti. Il decretodi fissazione di tale udienza deve essere immediatamente notificato agliinteressati, a cura dell’amministratore giudiziario.L’art. 58 definisce il contenuto della domanda di ammissione dei crediti e alcomma 3 dispone che il creditore deve eleggere domicilio nel comune in cui hasede il tribunale procedente. In alternativa, prevede la facoltà di indicare qualemodalità di notifica o comunicazione la trasmissione via PEC, onerando in tal casoil creditore di comunicare le eventuali variazioni, in mancanza delle quali la notificao comunicazione viene depositata in cancelleria.L’art. 59 disciplina l’udienza di verifica dei crediti, alla quale gli interessatipossono farsi assistere da un difensore (comma 2). Il giudice esamina le domandepresentate dai creditori, indicando quelle che ritiene di ammettere, con indicazionedelle eventuali cause di prelazione, e quelle che non ammette; quindi, forma lostato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il comma3 stabilisce che tale decreto è comunicato dall’amministratore giudiziario aicreditori non presenti all’udienza, tramite invio di raccomandata con avviso diricevimento. Nel caso previsto dall’art. 58, comma 3, la comunicazione può essereeseguita via PEC.Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, i creditori esclusi possonoproporre opposizione mediante ricorso al Tribunale che ha applicato la misura diprevenzione (comma 6).3. Venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti (cui questa Cortepuò accedere in ragione della natura processuale delle censure) risulta che:- la domanda di ammissione del credito avanzata da [OSCURATO:PERSONA] spacontiene l’elezione di domicilio presso la filiale di Napoli, via Toledo 177/178;- nella medesima domanda è indicato quale procuratore alle liti l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellacosa, il quale contestualmente dichiara di voler ricevere le comunicazionirelative alla procedura al proprio indirizzo PEC specificamente indicato;- alla domanda è allegato atto di nomina e procura speciale all’avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di eleggere domicilio;- le comunicazioni tanto del decreto di fissazione dell’udienza di verifica deicrediti, quanto del deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo sonostate effettuate dall’amministratore giudiziario a [OSCURATO:PERSONA] via PECall’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].4. Da tali circostanze emerge con evidenza che le comunicazioni alla ricorrentenon sono state eseguite né all’indirizzo PEC del difensore, specificamente indicatonell’istanza di ammissione al passivo, né a mezzo raccomandata presso la filiale diNapoli, ove [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio, bensì presso un indirizzo PECche non risulta dagli atti e che comunque è diverso da quello specificamenteindicato dagli artt. 58, comma 3 e 59, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.Ciò ha determinato la mancanza di rituale comunicazione dei provvedimentisuddetti in evidente violazione delle disposizioni richiamate, con la conseguenzache alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di partecipare all’udienza diverifica dei crediti e prima ancora di presentare osservazioni scritte e depositareulteriore documentazione in vista di tale udienza (art. 58, comma 5-ter), nonchédi svolgere tempestiva opposizione avverso il decreto che ha reso esecutivo lostato passivo, escludendo il credito da essa vantato.In tale quadro, risulta del tutto inconferente l’argomentazione svolta dalprovvedimento impugnato, secondo cui nella procedura in esame la difesa tecnicanon è obbligatoria.Invero, anche volendosi prescindere dal rilievo per cui la ricorrente nonlamentava l’omessa notifica della fissazione dell’udienza al difensore, bensì lamancata notifica alla Banca medesima presso il domicilio eletto, in conformità conla previsione normativa, risulta determinante la considerazione che, in ogni caso,gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 sono volti a consentire ai terzi creditoridi venire a conoscenza degli atti della procedura che attiene alla verifica dei propridiritti al fine di essere posti in grado di esercitare le prerogative che la legge lororiconosce, valutando se partecipare o meno all’udienza di verifica edeventualmente proporre tempestiva opposizione avverso il provvedimento cherende esecutivo lo stato passivo.La mancata comunicazione nelle forme specificamente individuate dagli artt.58 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di fissazione dell’udienza di verificadei crediti e del decreto che rende esecutivo lo stato passivo si risolve pertantonella illegittima compressione delle facoltà riconosciute ai terzi creditori.5. Il provvedimento impugnato ha del tutto disatteso tali principi, sicché deveessere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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