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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 11272/2026

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el legale2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAVINABOMBOI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 11/09/2020 R.G.N. 60/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

La Corte di appello di Trieste, per quello che rileva inquesta sede, in ordine alla domanda respinta in primogrado per genericità della stessa, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Gheorghe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Coop, hadichiarato, modificando la motivazione, la legittimitàdell’applicazione al rapporto di lavoro oggetto di causa delCCNL Multiservizi, così respingendo il gravame dellavoratore che aveva invece chiesto applicarsi ledisposizioni del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente.2.

I giudici di seconde cure hanno premesso che IdealserviceSoc.

Coop. non aderiva alla Lega delle Cooperative e,quindi, ad una Associazione datoriale non firmataria delCCNL FISE di cui si chiedeva la applicazione; che non viera prova che la Cooperativa avesse recepito tale CCNLanche in modo tacito; che l’attività principale diIdealservice non era costituita dai servizi di raccolta rifiuti.Esaminati, poi, nello specifico tutti i contratti di appalto,stipulati dalla Cooperativa per i servizi di raccolta rifiuti eriguardanti differenti ambiti territoriali, hanno chiarito chela domanda degli originari lavoratori, tra cui l’odiernoricorrente, non era basata su un obbligo contrattuale dellaCooperativa di applicare ai suoi dipendenti il CCNL disettore, quanto piuttosto sul contratto da applicare attesoche vi era un rapporto univoco tra il settore di attività e ilcontratto collettivo per cui all’attività di raccolta dei rifiutidoveva essere applicato solo il [OSCURATO:PERSONA] Ambiente.

Taletesi, secondo la gravata sentenza, andava però esclusa,sia per il disposto dell’art. 39 Cost., che non era stato mail’attività svolta era compatibile anche con il CCNLMultiservizi, come confermato dall’art. 7 co. 4 del D.l. n.Numero registro generale 7347/2021248/07, sia per l’art. 36 Cost della Costituzione in tema diN umero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 11272/2026giusta retribuzione.Data pubblicazione 27/04/2026La Corte territoriale ha precisato, poi, che analogheconsiderazioni valevano anche per la materia degli appaltipubblici, atteso che sia l’art. 36 della Costituzione sia l’art.118 D.lgs. n. 163/2006 non escludevano che per ilmedesimo settore potessero essere applicati più contratticollettivi, come confermato dalla giurisprudenza delConsiglio di Stato, in una ottica pur sempre di coerenza tral’oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del CCNLadottato dall’appaltatore.3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneOlariu Gheorghe affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].

Coop.4.

Le parti hanno depositato memorie.5.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi di lavoro, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,nonché la mancata applicazione del CCNL ServiziAmbientali e la violazione degli artt. 3 legge n. 142/2001,art. 7 D.l. n. 248/2007 e art. 2070 cod. civ., sostenendoche il [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente doveva considerarsi ilcontratto sottoscritto dall’associazione di categoria piùrappresentativa per le imprese private che si occupano diservizi ambientali.

Si deduce che la Corte territoriale avevamale interpretato: a) l’art. 3 della legge n. 142 del 2001,allorquando aveva ritenuto legittima l’applicazione aipropri dipendenti del CCNL Multiservizi; b) l’art. 7 co. 4D.l. n. 248/2007, non avendo considerato quale CCNLNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappreseNnumtearot idvi reac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026quello invocato e non quello applicato CCNL Multiservizi;c) l’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non erastato ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente quale parametrovincolante per la determinazione del trattamentoretributivo da riservarsi ai lavoratori; d) le disposizioni inmateria di pubblici appalti per essere stata consentital’applicazione, in violazione del principio di parità nellegare pubbliche, di un contratto diverso da parte di una soladelle imprese; e) la violazione del principio di parità ditrattamento, per avere la Corte territoriale consentitol’applicazione solo ad alcuni lavoratori di un contrattocollettivo improprio.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione, nonché la violazione ex art. 360co. 1 n. 5 cpc, l’omessa valutazione dell’oggettodell’attività di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. e l’omessavalutazione sulla coincidenza tra detto oggetto ed il settoredei contratti collettivi Multiservizi e [OSCURATO:PERSONA].

Sideduce che la Corte territoriale non aveva ben valutato lacircostanza che, per altre categorie di lavoratori, fossestato applicato il contratto collettivo FISE ritenendo ciòpossibile per la presenza di altri vincoli o obblighi diversida quelli dedotti in giudizio.4.

I due motivi, che per connessione logico-giuridica possonoessere scrutinati congiuntamente, non sono fondati.Il dato di fatto da cui partire, e che assume rilevanzadecisiva, è rappresentato dalla circostanza che, nell’unicocontratto di appalto che coinvolgeva l’odierno ricorrente(quello per il Comune di Aviano, nell’ambito della comunitàMontana del [OSCURATO:PERSONA], per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –30.9.2015) non era contenuto esplicitamente l’obbligoNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026della Cooperativa di garantire ai lavoratori dNau meeros dsi raac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026impiegati il trattamento economico e normativo risultantedalla contrattazione collettiva propria del settore diappartenenza del servizio prestato.Inoltre, deve specificarsi che i fatti di causa si sono svoltinel vigore del D.lgs. n. 163/2006, essendo il rapportolavorativo del ricorrente cessato in data 30.11.2015 e,quindi, va esclusa l’applicabilità delle più stringentidisposizioni di cui ai D.lgs. n. 50/2016 e n. 36/2023.Tali circostanze non consentono, pertanto, di richiamare iprincipi affermati da questa Corte nei precedenti Cass. n.12279/2025 e Cass. n. 7364/2024.Ciò premesso, le denunciate violazioni di legge nonsussistono.Invero, condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenutoche l’art. 3 della legge n. 142/2001 si limita a stabilire chei soci lavoratori subordinati hanno diritto ad untrattamento economico pari, almeno, al minimo fissato“per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettivanazionale del settore o della categoria affine”, con laconseguenza che, sia in base alle mansioni svolte che alcampo di applicazione del contratto stesso, che avendoriferimento alla associazione datoriale cui aderivaIdealservice [OSCURATO:PERSONA]., il CCNL Multiservizi fossecompatibile con l’oggetto del contratto.Con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e,pertanto, insindacabile in questa sede, i giudici di secondecure hanno sottolineato che il ricorrente non avevadedotto e dimostrato che il contratto da lui rivendicatodovesse essere considerato prevalente su quello inconcreto applicato dalla datrice di lavoro in quantosottoscritto da associazioni sindacali dotate di maggiorerappresentatività ovvero aveva offerto elementi perNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026affermare che FISE Assoambiente fosseNu mero pdii rùac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026rappresentativa rispetto ad altre associazioni sindacalifirmatarie del CCNL Multiservizi; inoltre i medesimi giudicihanno specificato che il ricorrente non aveva dedotto eprovato che la retribuzione da lui percepita, in base alCCNL Multiservizi fosse insufficiente secondo i parametriindicati dalla norma costituzionale costituita dall’art. 36.La Corte territoriale, poi, altrettanto correttamente haprecisato che l’art. 118 co. 6 del D.lgs. n. 163/2006,ratione temporis applicabile (secondo cui “l’affidatario ètenuto ad osservare integralmente il trattamentoeconomico e normativo stabilito dai contratti collettivinazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zonanella quale si esegue la prestazione”) non escludeval’applicabilità di altro contratto collettivo purché coerentecon l’oggetto dell’appalto: a tal fine ha richiamato lagiurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr.

Cons.

StatoSez.

V n. 932/2017) che aveva ritenuto compatibile con losvolgimento di prestazioni di raccolta e trasporto di alcunetipologie di rifiuti e in attività di pulizia e spazzamentol’applicazione del CCNL Multiservizi.Il tutto, si ribadisce, in un contesto di fatto in cui ilcontratto di appalto non prevedeva l’obbligo dellaCooperativa affidataria di garantire ai lavoratori impiegatiil trattamento economico e normativo risultante dallacontrattazione collettiva propria del settore diappartenenza del servizio prestato e dove mancava laprova che l’attività principale della società fosse quelladella raccolta dei rifiuti.5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/20266.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagNaummeeron dti roac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27.1.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAVINABOMBOI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 11/09/2020 R.G.N. 60/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di appello di Trieste, per quello che rileva inquesta sede, in ordine alla domanda respinta in primogrado per genericità della stessa, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Gheorghe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Coop, hadichiarato, modificando la motivazione, la legittimitàdell’applicazione al rapporto di lavoro oggetto di causa delCCNL Multiservizi, così respingendo il gravame dellavoratore che aveva invece chiesto applicarsi ledisposizioni del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente.2. I giudici di seconde cure hanno premesso che IdealserviceSoc. Coop. non aderiva alla Lega delle Cooperative e,quindi, ad una Associazione datoriale non firmataria delCCNL FISE di cui si chiedeva la applicazione; che non viera prova che la Cooperativa avesse recepito tale CCNLanche in modo tacito; che l’attività principale diIdealservice non era costituita dai servizi di raccolta rifiuti.Esaminati, poi, nello specifico tutti i contratti di appalto,stipulati dalla Cooperativa per i servizi di raccolta rifiuti eriguardanti differenti ambiti territoriali, hanno chiarito chela domanda degli originari lavoratori, tra cui l’odiernoricorrente, non era basata su un obbligo contrattuale dellaCooperativa di applicare ai suoi dipendenti il CCNL disettore, quanto piuttosto sul contratto da applicare attesoche vi era un rapporto univoco tra il settore di attività e ilcontratto collettivo per cui all’attività di raccolta dei rifiutidoveva essere applicato solo il [OSCURATO:PERSONA] Ambiente. Taletesi, secondo la gravata sentenza, andava però esclusa,sia per il disposto dell’art. 39 Cost., che non era stato mail’attività svolta era compatibile anche con il CCNLMultiservizi, come confermato dall’art. 7 co. 4 del D.l. n.Numero registro generale 7347/2021248/07, sia per l’art. 36 Cost della Costituzione in tema diN umero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 11272/2026giusta retribuzione.Data pubblicazione 27/04/2026La Corte territoriale ha precisato, poi, che analogheconsiderazioni valevano anche per la materia degli appaltipubblici, atteso che sia l’art. 36 della Costituzione sia l’art.118 D.lgs. n. 163/2006 non escludevano che per ilmedesimo settore potessero essere applicati più contratticollettivi, come confermato dalla giurisprudenza delConsiglio di Stato, in una ottica pur sempre di coerenza tral’oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del CCNLadottato dall’appaltatore.3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneOlariu Gheorghe affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. Coop.4. Le parti hanno depositato memorie.5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi di lavoro, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,nonché la mancata applicazione del CCNL ServiziAmbientali e la violazione degli artt. 3 legge n. 142/2001,art. 7 D.l. n. 248/2007 e art. 2070 cod. civ., sostenendoche il [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente doveva considerarsi ilcontratto sottoscritto dall’associazione di categoria piùrappresentativa per le imprese private che si occupano diservizi ambientali. Si deduce che la Corte territoriale avevamale interpretato: a) l’art. 3 della legge n. 142 del 2001,allorquando aveva ritenuto legittima l’applicazione aipropri dipendenti del CCNL Multiservizi; b) l’art. 7 co. 4D.l. n. 248/2007, non avendo considerato quale CCNLNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappreseNnumtearot idvi reac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026quello invocato e non quello applicato CCNL Multiservizi;c) l’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non erastato ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente quale parametrovincolante per la determinazione del trattamentoretributivo da riservarsi ai lavoratori; d) le disposizioni inmateria di pubblici appalti per essere stata consentital’applicazione, in violazione del principio di parità nellegare pubbliche, di un contratto diverso da parte di una soladelle imprese; e) la violazione del principio di parità ditrattamento, per avere la Corte territoriale consentitol’applicazione solo ad alcuni lavoratori di un contrattocollettivo improprio.3. Con il secondo motivo si censura la violazione per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione, nonché la violazione ex art. 360co. 1 n. 5 cpc, l’omessa valutazione dell’oggettodell’attività di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e l’omessavalutazione sulla coincidenza tra detto oggetto ed il settoredei contratti collettivi Multiservizi e [OSCURATO:PERSONA]. Sideduce che la Corte territoriale non aveva ben valutato lacircostanza che, per altre categorie di lavoratori, fossestato applicato il contratto collettivo FISE ritenendo ciòpossibile per la presenza di altri vincoli o obblighi diversida quelli dedotti in giudizio.4. I due motivi, che per connessione logico-giuridica possonoessere scrutinati congiuntamente, non sono fondati.Il dato di fatto da cui partire, e che assume rilevanzadecisiva, è rappresentato dalla circostanza che, nell’unicocontratto di appalto che coinvolgeva l’odierno ricorrente(quello per il Comune di Aviano, nell’ambito della comunitàMontana del [OSCURATO:PERSONA], per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –30.9.2015) non era contenuto esplicitamente l’obbligoNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026della Cooperativa di garantire ai lavoratori dNau meeros dsi raac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026impiegati il trattamento economico e normativo risultantedalla contrattazione collettiva propria del settore diappartenenza del servizio prestato.Inoltre, deve specificarsi che i fatti di causa si sono svoltinel vigore del D.lgs. n. 163/2006, essendo il rapportolavorativo del ricorrente cessato in data 30.11.2015 e,quindi, va esclusa l’applicabilità delle più stringentidisposizioni di cui ai D.lgs. n. 50/2016 e n. 36/2023.Tali circostanze non consentono, pertanto, di richiamare iprincipi affermati da questa Corte nei precedenti Cass. n.12279/2025 e Cass. n. 7364/2024.Ciò premesso, le denunciate violazioni di legge nonsussistono.Invero, condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenutoche l’art. 3 della legge n. 142/2001 si limita a stabilire chei soci lavoratori subordinati hanno diritto ad untrattamento economico pari, almeno, al minimo fissato“per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettivanazionale del settore o della categoria affine”, con laconseguenza che, sia in base alle mansioni svolte che alcampo di applicazione del contratto stesso, che avendoriferimento alla associazione datoriale cui aderivaIdealservice [OSCURATO:PERSONA]., il CCNL Multiservizi fossecompatibile con l’oggetto del contratto.Con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e,pertanto, insindacabile in questa sede, i giudici di secondecure hanno sottolineato che il ricorrente non avevadedotto e dimostrato che il contratto da lui rivendicatodovesse essere considerato prevalente su quello inconcreto applicato dalla datrice di lavoro in quantosottoscritto da associazioni sindacali dotate di maggiorerappresentatività ovvero aveva offerto elementi perNumero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/2026affermare che FISE Assoambiente fosseNu mero pdii rùac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026rappresentativa rispetto ad altre associazioni sindacalifirmatarie del CCNL Multiservizi; inoltre i medesimi giudicihanno specificato che il ricorrente non aveva dedotto eprovato che la retribuzione da lui percepita, in base alCCNL Multiservizi fosse insufficiente secondo i parametriindicati dalla norma costituzionale costituita dall’art. 36.La Corte territoriale, poi, altrettanto correttamente haprecisato che l’art. 118 co. 6 del D.lgs. n. 163/2006,ratione temporis applicabile (secondo cui “l’affidatario ètenuto ad osservare integralmente il trattamentoeconomico e normativo stabilito dai contratti collettivinazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zonanella quale si esegue la prestazione”) non escludeval’applicabilità di altro contratto collettivo purché coerentecon l’oggetto dell’appalto: a tal fine ha richiamato lagiurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. StatoSez. V n. 932/2017) che aveva ritenuto compatibile con losvolgimento di prestazioni di raccolta e trasporto di alcunetipologie di rifiuti e in attività di pulizia e spazzamentol’applicazione del CCNL Multiservizi.Il tutto, si ribadisce, in un contesto di fatto in cui ilcontratto di appalto non prevedeva l’obbligo dellaCooperativa affidataria di garantire ai lavoratori impiegatiil trattamento economico e normativo risultante dallacontrattazione collettiva propria del settore diappartenenza del servizio prestato e dove mancava laprova che l’attività principale della società fosse quelladella raccolta dei rifiuti.5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 7347/2021Numero sezionale 338/20266. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagNaummeeron dti roac colta generale 11272/2026Data pubblicazione 27/04/2026delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27.1.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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