CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40475/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermatola pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato in abitazione. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla precedente condanna per reato analogo. Del resto ha precisato correttamente che le generiche non possono essere valutate prevalenti con la recidiva reiterata contestata al giudicabile ai sensi del'art 69/ ultimo comma cp Quanto alla errata applicazione della recidiva, si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretto riferimento al precedente specifico del 2016 e che le ulteriori e plurime condotte delittuose, plausibilmente valutate di maggior gravità, sono significative di maggiore pericolosità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente - - [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio is