CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 25855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 03/09/1992 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 16 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 19 febbraio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso violazione della legge processuale e vizio della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, in quanto mero ospite dell'appartamento in cui fu rinvenuto l'ingente quantitativo di stupefacente; ritenuta l'inammissibilità del motivo, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha rilevato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che il ricorrente fu osservato e fotografato mentre cedeva singole dosi di cocaina (come confermato anche da alcuni acquirenti), ed inoltre fu notato mentre armeggiava con una fiamma intorno ad un tavolo nell'abitazione in cui, il giorno 11 luglio, fu rinvenuto lo stupefacente insieme al materiale per il confezionamento (per una analitica descrizione, p. 4, 5, 7 e 8 sentenza impugnata); abitazione nella quale, al momento della perquisizione, si trovava insieme a coloro i quali avevano gestito con lui l'attività illecita; considerato, in ogni caso, che i rilievi difensivi, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, non mass.; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01);rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato la sistematicità dell'agire illecito ed il significativo dato ponderale, con particolare riguardo all'elevato principio attivo ed al numero di dosi ricavabili (pp. 7 - 8 sentenza impugnata); ritenuto che, in tal modo, i giudici, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che la condotta del ricorrente esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve; inoltre, hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M