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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36740/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,.s4Atite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, sezione misure di prevenzione, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, in data 4.6.2021, aveva applicato al suddetto Simonte la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di euro 2.500,00, revocando l'obbligo di soggiorno.

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Simonte, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, "per carenza di presupposti e mancanza del requisito della pericolosità sociale" in capo al proposto.

Osserva al riguardo il ricorrente che gli unici reati di cui il Simonte è stato chiamato a rispondere , si collocano, quanto alla ricettazione e detenzione di armi, al 2006, mentre, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ne è stata fissata la permanenza fino al 20.4.2016, data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico.

Non vi sono ulteriori precedenti penali nei suoi confronti, né pendono procedimenti di tale natura.

Inoltre, rileva il ricorrente: non risultano frequentazioni con soggetti pregiudicati, emergendo, per converso, che il proposto ha costantemente svolto stabile attività lavorativa come collaboratore della moglie nell'attività commerciale di vendita di prodotti ortofrutticoli e quale agricoltore dedito alla coltivazione di fondi agricoli, propri e altrui; il Simonte non ha posto in essere alcun reato-fine; la contestata vicinanza al fratello Rino, peraltro condannato in via definitiva all'ergastolo, non può essere considerata sintomatica di pericolosità sociale del proposto.

L'impugnato decreto, inoltre, appare privo di motivazione con riferimento alla durata della misura di prevenzione imposta, nonché a proposito dell'an e del quantum della relativa cauzione.

3. Con requisitoria scritta il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez.

I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez.

I, 10.12.2010, n. 580).

Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un importante arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez.

U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).

Orbene, la corte di appello di Catania, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, incentrata sulla valutazione di attuale pericolosità sociale del proposto, asseverata dalla circostanza che il Simonte ha "dimostrato spiccata proclività alla commissione di reati particolarmente gravi, con un palese organico inserimento in contesti di criminalità organizzata e conseguente incremento della pericolosità sociale".

Lungi dal ridursi a una mera petizione di principio, tale giudizio risulta sorretto da un'approfondita disamina del percorso criminale del proposto, a partire dalla intervenuta condanna del Simonte, in appello, alla pena di anni nove mesi otto di reclusione per la sua partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, alla "famiglia" di Caltagirone.

In questo contesto la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, l'accertata partecipazione del proposto a "summit" nei quali erano presenti elementi di spicco della criminalità mafiosa; la condivisione con il fratello Rino, condannato all'ergastolo nel medesimo procedimento penale in cui era imputato il ricorrente, del controllo della zona di Raddusa, sia pure in posizione a lui subordinata; la dimostrata disponibilità a perpetrare atti intimidatori violenti nei confronti di esponenti di clan antagonisti; dall'altro, la mancanza di elementi idonei a rappresentare un'effettiva dissociazione dal contesto criminale mafioso di ricevimento, non reputando tali, in quanto poco significative, le circostanze addotte dalla difesa, quali l'osservanza delle prescrizioni inerenti la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui il Simonte era sottoposto, dopo essere stato scarcerato in seguito alla perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere originariamente applicata nei suoi confronti; la mancanza di segnalazioni in merito a frequentazioni con pregiudicati; il ricorso, talvolta, all'autorità giudiziaria per dirimere controversie.

Proprio sulla base di tale ineccepibile percorso argomentativo, la corte territoriale riteneva del tutto correttamente la durata della misura di prevenzione di cui si discute e l'entità della cauzione imposta, congrue e proporzionate alle esigenze preventive.

Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive rivelano, in definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici (non confrontandosi realmente il Simonte con le motivazioni del provvedimento impugnato), con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,.s4Atite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, sezione misure di prevenzione, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, in data 4.6.2021, aveva applicato al suddetto Simonte la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di euro 2.500,00, revocando l'obbligo di soggiorno. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Simonte, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, "per carenza di presupposti e mancanza del requisito della pericolosità sociale" in capo al proposto. Osserva al riguardo il ricorrente che gli unici reati di cui il Simonte è stato chiamato a rispondere , si collocano, quanto alla ricettazione e detenzione di armi, al 2006, mentre, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ne è stata fissata la permanenza fino al 20.4.2016, data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Non vi sono ulteriori precedenti penali nei suoi confronti, né pendono procedimenti di tale natura. Inoltre, rileva il ricorrente: non risultano frequentazioni con soggetti pregiudicati, emergendo, per converso, che il proposto ha costantemente svolto stabile attività lavorativa come collaboratore della moglie nell'attività commerciale di vendita di prodotti ortofrutticoli e quale agricoltore dedito alla coltivazione di fondi agricoli, propri e altrui; il Simonte non ha posto in essere alcun reato-fine; la contestata vicinanza al fratello Rino, peraltro condannato in via definitiva all'ergastolo, non può essere considerata sintomatica di pericolosità sociale del proposto. L'impugnato decreto, inoltre, appare privo di motivazione con riferimento alla durata della misura di prevenzione imposta, nonché a proposito dell'an e del quantum della relativa cauzione. 3. Con requisitoria scritta il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un importante arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). Orbene, la corte di appello di Catania, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, incentrata sulla valutazione di attuale pericolosità sociale del proposto, asseverata dalla circostanza che il Simonte ha "dimostrato spiccata proclività alla commissione di reati particolarmente gravi, con un palese organico inserimento in contesti di criminalità organizzata e conseguente incremento della pericolosità sociale". Lungi dal ridursi a una mera petizione di principio, tale giudizio risulta sorretto da un'approfondita disamina del percorso criminale del proposto, a partire dalla intervenuta condanna del Simonte, in appello, alla pena di anni nove mesi otto di reclusione per la sua partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, alla "famiglia" di Caltagirone. In questo contesto la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, l'accertata partecipazione del proposto a "summit" nei quali erano presenti elementi di spicco della criminalità mafiosa; la condivisione con il fratello Rino, condannato all'ergastolo nel medesimo procedimento penale in cui era imputato il ricorrente, del controllo della zona di Raddusa, sia pure in posizione a lui subordinata; la dimostrata disponibilità a perpetrare atti intimidatori violenti nei confronti di esponenti di clan antagonisti; dall'altro, la mancanza di elementi idonei a rappresentare un'effettiva dissociazione dal contesto criminale mafioso di ricevimento, non reputando tali, in quanto poco significative, le circostanze addotte dalla difesa, quali l'osservanza delle prescrizioni inerenti la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui il Simonte era sottoposto, dopo essere stato scarcerato in seguito alla perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere originariamente applicata nei suoi confronti; la mancanza di segnalazioni in merito a frequentazioni con pregiudicati; il ricorso, talvolta, all'autorità giudiziaria per dirimere controversie. Proprio sulla base di tale ineccepibile percorso argomentativo, la corte territoriale riteneva del tutto correttamente la durata della misura di prevenzione di cui si discute e l'entità della cauzione imposta, congrue e proporzionate alle esigenze preventive. Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive rivelano, in definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici (non confrontandosi realmente il Simonte con le motivazioni del provvedimento impugnato), con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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