CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44527/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.NADIAYE Mustapha ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti contestando la ricostruzione della vicenda secondo la quale sarebbe stato l'imputato a offrire in vendita la so- stanza stupefacente ai due agenti in borghese che si erano presentati presso la sua abitazione; si duole altresì di carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, mentre le prospettazioni del ricorrente mirano ad avvalorare una diversa ricostru- zione fattuale della vicenda che risulta essere stata disattesa con motivazione non manifestamente illogica nei precedenti gradi di giudizio. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta poi moti- vato in termini coerenti e privi di contraddittorietà ovvero di illogicità evidenti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente DE