CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 43065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato con rito cartolare e definito con motivazione contestuale (depositata il 17 gennaio 2023). 2. Avverso tale sentenza il 15 febbraio 2023 proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto non avrebbe indicato i termini per il deposito della motivazione, il che avrebbe reso incerto il termine per proporre l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio, in via preliminare, riafferma che in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 01). 1.2. Nel caso in esame, come rilevato anche dal Procuratore generale, gli atti disponibili non consentono di verificare se la sentenza sia stata integralmente comunicata. Quello che rileva, tuttavia, è che il ricorrente non ha indicato quale sia il suo interesse al ricorso, dato che non censura in alcun punto - diverso da quello della mancata indicazione dei giorni per la stesura della motivazione - la sentenza impugnata. Il ricorso si presenta, dunque, generico, in quanto non risulta sorretto a alcuno n specifico interesse/ n.M./..4.10 m-c OtZis C.A> 140.i LZ, aljti 42- 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre