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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29470/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAe arti j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate in concorso.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, non essendosi verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto delittuoso; inoltre, ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

SEI. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

È inammissibile anche la doglianza riguardante la qualificazione giuridica del reato, che non appare frutto di errore manifesto (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg c/Paolino, Rv. 281116-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- 2 jit mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAe arti j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate in concorso. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, non essendosi verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto delittuoso; inoltre, ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate". SEI. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). È inammissibile anche la doglianza riguardante la qualificazione giuridica del reato, che non appare frutto di errore manifesto (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg c/Paolino, Rv. 281116-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- 2 jit mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 29470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris