CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 05809/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19739/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MATTEO, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 701/2019 depositata il 19/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato in Comune di Lagnasco, conveniva davanti al Tribunale di Cuneo la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Matteo, proprietaria confinante, deduceva che la convenuta aveva realizzato un edificio senza rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del d.m. 1444/1968 e dall’art. 5 del piano regolatore locale che riproduceva la disposizione del decreto, chiedeva la condanna della convenuta alla demolizione dell’edificio e al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino con sei motivi avversati dalla società LMD con controricorso; 3. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso; 4. nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato un atto , datato 10 febbraio 2025, contenente rinuncia agli atti del processo e accettazione della rinuncia a spese compensate; 5. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e non va pronunciata condanna alle spese, essendovi accettazione alla rinunzia; P.Q.M. la Cor