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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39331/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 14 febbraio 2020, del magistrato di sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 4 marzo 2011 al 21 maggio 2014; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., in quanto la recidiva era stata considerata ostativa al riconoscimento della liberazione anticipata anche con riguardo a semestri significativamente precedenti rispetto al nuovo reato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che il Tribunale ha evidenziato che il detenuto aveva in data 1 marzo 2011 commesso sequestro di persona a scopo di estorsione, in relazione al quale era stato arrestato, e, quindi, sei mesi dopo la scarcerazione aveva commesso i reati di lesioni personali e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, così dimostrando la mera apparenza della partecipazione al trattamento durante la intermedia carcerazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 14 febbraio 2020, del magistrato di sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 4 marzo 2011 al 21 maggio 2014; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., in quanto la recidiva era stata considerata ostativa al riconoscimento della liberazione anticipata anche con riguardo a semestri significativamente precedenti rispetto al nuovo reato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che il Tribunale ha evidenziato che il detenuto aveva in data 1 marzo 2011 commesso sequestro di persona a scopo di estorsione, in relazione al quale era stato arrestato, e, quindi, sei mesi dopo la scarcerazione aveva commesso i reati di lesioni personali e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, così dimostrando la mera apparenza della partecipazione al trattamento durante la intermedia carcerazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugn
Sentenza Cassazione n. 39331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris