CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 22993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scio Monica, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LeoneCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrsenigoMarco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarioEttore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArdizioMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VirgilioTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinarelli;contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 27 febbraio 2023 n.1427;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 1994 ed il 2011.2. Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, inpersona del Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo che:-) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], durante la frequenza delsuddetto corso, non avevano percepito alcun compenso;-) gli altri attori avevano “percepito borse di studio non idoneerispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria”;-) essi erano stati infatti remunerati con una borsa di studiodell’importo netto annuo di euro 9.600, “con evidente ed ingiustificatadisparità di trattamento rispetto agli altri specializzandi, i quali potevanoinvece percepire per intero il (…) trattamento economico di Euro 11.592,non gravato da imposte né da oneri assicurativi”, al contrario di quantoprevisto dalla legislazione regionale per essi attori.Ciò premesso in fatto, gli attori deducevano in punto di diritto che il diversotrattamento economico ad essi riservato, rispetto a quello di cuibeneficiavano gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina, “nonappare giustificato da norme di diritto, né da diverse circostanze di fatto,essendo le modalità di organizzazione e frequenza dei corsi in [medicinagenerale] del tutto equiparabili a quelli di specializzazione medica (tempopieno, orari, esclusività)”.In base alle suddette allegazioni conclusero chiedendo accertarsi il loro“diritto al risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione ex legedello Stato, per mancata tempestiva ottemperanza dello Stato italianoall'obbligo imposto dalla normativa comunitaria, di corrispondere adeguataremunerazione durante il periodo di formazione in Medicina Generale” (cosìla citazione in primo grado, p. 19).Quantificarono il danno in misura pari alla differenza tra quanto accordatodalla legge ai frequentanti le scuole di specializzazione post lauream, eNumero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026quanto da essi percepito (importo non indicato analiticamente), oltre sia larivalutazione che il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c..2. Con sentenza 10.2.2021 n. 2531 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.Per alcuni tra gli attori dichiarò prescritto il diritto, per i restanti rilevòl’inesistenza d’un principio di diritto comunitario che imponesse agli Statimembri di remunerare in una prestabilita misura i frequentanti il corso diformazione in medicina generale.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 27.2.2023 n. 1427 la Corte d’appello confermòintegralmente la sentenza di primo grado. La sentenza fu pronunciata(formalmente) oltre che nei confronti della Presidenza del Consiglio, anchenei confronti del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca, del Ministerodell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soggettiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su quattro motivi.Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ilMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e il vizio diultrapetizione.I ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe nulla per avere pronunciatonei confronti di tre controparti (i ministeri indicati nell’epigrafe delladecisione impugnata) mai convenuti in giudizio.1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.In primo luogo è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’articolo100 c.p.c.. L’errore censurato dai ricorrenti, infatti, anche a supporre chenon si tratti di mero errore materiale, da un lato non ha inciso sull’esitoNumero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026della lite quanto al merito della domanda. Dall’altro lato, il denunciatoerrore avrebbe potuto in teoria incidere – lo si osserva anche se non v’èun’espressa censura al riguardo, per il caso che comunque la logica delmotivo debba intendersi come implicitamente propositiva di essa - sullamisura delle spese, esponendo il soccombente alla rifusione delle spese infavore di tre soggetti anziché uno. Tuttavia la Corte d’appello, se pure haindicato tre amministrazioni tra le parti vittoriose, non ha triplicato le spese- come si vedrà -; sicché del preteso errore avrebbe potuto semmai dolersila Presidenza del Consiglio, per essersi vista affiancare altri concreditori.Infine, nella parte in cui la censura adombra che la erronea indicazione tra iconvenuti dei tre ministeri (Università, Salute e Finanze) abbia inciso sulregime della spese di lite, aggravandole, il motivo è parimenti inammissibilein quanto i ricorrenti non indicano - in violazione dell’onere imposto a penadi inammissibilità dall’art. 366, n. 4, c.p.c. - in cosa sarebbe consistitol’errore nella liquidazione, ed a quale diverso risultato si sarebbe dovutipervenire.Dall’altro si osserva che il valore della causa nei giudizi litisconsortili ex art.103 c.p.c. è quello della domanda di valore più elevato, maggiorato degliinteressi maturati sino all’introduzione del giudizio. Nel nostro caso iricorrenti chiesero come domanda principale (v. pag. 19 dell’atto dicitazione in primo grado) un risarcimento non inferiore ad euro 16.000 pertre anni più interessi e rivalutazione dal 1994 al 2018, e dunque non menodi euro 121.000.Per una causa di tale valore il massimo compenso previsto dal d.m. 55/14per i giudizi d’appello è pari ad euro 21.477, importo superiore a quelloliquidato dalla Corte d’appello. Pertanto, in mancanza di indicazioni ecensure che era onere dei ricorrenti prospettare, non può dirsi che l’erroneaindicazione di ulteriori parti nell’epigrafe della sentenza abbia inciso sullaregolazione delle spese.Di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso anche sotto tale profilo.2. Il secondo motivo di ricorso.Numero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026Col secondo motivo sono denunciati cumulativamente ben tre vizi (di normatra loro incompatibili):- ultrapetizione;- violazione di legge (in particolare degli artt. 2935 e 2938 c.c.);- “omessa o apparente pronuncia”.Al di là di tale intitolazione, il motivo censura la sentenza d’appello nellaparte in cui ha confermato la statuizione di accoglimento dell’eccezione diprescrizione. I ricorrenti sostengono una tesi che si può così riassumere:-) il Tribunale dichiarò prescritto il diritto al risarcimento (di alcuni trai ricorrenti) facendo decorrere la prescrizione dalla data di compimento diciascun anno di corso;-) i soccombenti (cioè gli odierni ricorrenti) impugnarono talestatuizione, sostenendo che la prescrizione dei loro diritti non era maiiniziata a decorrere, perché mai lo Stato Italiano aveva dato attuazione alleregole comunitarie (ravvisate dai ricorrenti nelle Direttive 96/16 e2005/36), regole che secondo l’impostazione attorea imporrebbero la paritàdi trattamento tra i frequentanti le scuole di specializzazione post lauream ei frequentanti il corso di formazione in medicina generale;-) la Corte d’appello, incurante di tale motivo di impugnazione,confermò il rigetto dell’eccezione di prescrizione facendo decorrere il relativotermine dal 2.11.2007, “data di emanazione dell’ultimo dei decreti attuatividelle Direttive in materia di medici specializzandi”.2.1. Il motivo, per quanto si dirà, resta assorbito dal rigetto del terzomotivo di ricorso, cui è logicamente subordinato.La ritenuta inesistenza del diritto vantato dai ricorrenti, infatti, rendesuperfluo discorrere di prescrizione, posto che un credito inesistente nonpuò prescriversi.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciato sia il vizio di violazione di legge, sia quello dimotivazione apparente. Il lungo motivo (pp. 17-27 del ricorso), sebbeneNumero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026unitario, contiene plurime censure, che riordinate secondo l’ordine di cuiall’art. 276, secondo comma, c.p.c., si possono riassumere come segue:-) la sentenza impugnata è nulla per mancanza di motivazione;-) la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul secondomotivo di appello (rivolto contro la statuizione di rigetto della domandarisarcitoria per inesistenza del diritto), e comunque “non ha esaminato iprecisi riferimenti normativi citarti dagli appellanti”;-) l’illustrazione del motivo prosegue con una lunga dissertazione suldiritto alla adeguata remunerazione di quanti frequentino il corso diformazione in medicina generale; espone che tale diritto scaturisce dalleDirettive 1982/76, 1993/16 e 2005/36; che la sua esistenza è stataaffermata da plurime decisioni dell’autorità giudiziaria amministrativa; che,infine, il legislatore nazionale “non gode di alcuna discrezionalità” neldifferenziare la posizione degli iscritti ai corsi di specializzazione, rispettoagli iscritti al corso di formazione in medicina generale; che, infine,“l'inferiore trattamento economico assegnato dall'ordinamento italiano aimedici frequentanti il corso di medicina generale, rispetto agli altri medicispecializzandi, [è] ingiustificatamente discriminatorio e lesivo, in violazionedegli artt. 3 e 97 della Costituzione”.Il motivo si conclude con la richiesta, subordinata al rigetto delle deduzionisopra riassunte, di sollevare un incidente di pregiudizialità comunitaria,affinché la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisca “l’applicabilitàdelle norme relative alla previsione dell’obbligo di idonea remunerazione dicui agli artt. 1 e 2 dell’Allegato I alla Direttiva n. 93/16 (…) non solo aimedici specializzandi, ma anche ai medici frequentanti i corsi di formazionespecifica in medicina generale (…) equivalente a quella fornita dagliomonimi corsi di “specializzazione” affidati da altri Stati della ComunitàEuropea alle Università”.3.1. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per “mancanza dimotivazione” il motivo è infondato.Una sentenza è nulla per “difetto di motivazione”, ex art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., solo in tre casi: quando la motivazione manchiN.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026“sinanche come segno grafico”, quando sia insuperabilmente contraddittoriao quando sia incomprensibile.Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso concreto. La motivazione dellasentenza impugnata infatti è cristallina: la misura della remunerazione degliiscritti ai corsi di formazione in medicina generale è rimessa alladiscrezionalità del legislatore; non è imposta dal diritto comunitario,nessuna norma nazionale o sovranazionale impone parità di trattamento tragli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale gli iscritti alle scuole dispecializzazione post lauream.Se poi la suddetta conclusione sia stata spiegata in modo sufficiente oinsufficiente non è questione prospettabile in sede di legittimità. Le SezioniUnite di questa Corte hanno infatti ben chiarito (da oltre dieci anni) che pereffetto della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non è (più) censurabile in sededi legittimità “il semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).3.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di “omessa pronuncia” il motivo èinfondato.La Corte d’appello infatti ha deciso l’appello rigettandolo: è dunque arduocomprendere dove si annidi il vizio censurato dai ricorrenti.Omessa pronuncia non vi fu, né il giudice di merito ha l’obbligo di prenderein esame e confutare ogni singolo argomento speso dalle parti, in quanto èsufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suoapprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”(così già, con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; inseguito ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez.1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n.5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).3.3. Nella parte in cui denuncia la violazione di legge il motivo è(manifestamente) infondato, se non addirittura temerario.I ricorrenti prospettano due questioni:Numero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026(a) se gli iscritti al corso di formazione in medicina generale abbianodiritto ad una adeguata remunerazione:(b) quale debba essere tale remunerazione, ed in particolare sedebba essere non inferiore a quella accordata ai laureati in medicina iscrittiad una scuola di specializzazione.Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe violato la leggenazionale ed il diritto comunitario per avere risposto “no” ad ambedue gliinterrogativi.Tale censura è infondata in ambedue i profili nei quali si articola, per leragioni esposte nei §§ che seguono.4. Sul diritto alla remunerazione.La questione sub (a) è inammissibile con riferimento a tutti i ricorrenti adeccezione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i ricorrenti, infatti,hanno ammesso di essere stati remunerati durante la frequenza del corso diformazione.4.1. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il motivo è delpari inammissibile per due indipendenti ragioni: il difetto di illustrazione ed ildifetto di rilevanza.4.1.1. Sotto il primo profilo, i suddetti ricorrenti assumono di averefrequentato il corso di formazione in medicina generale dal 2006 al 2009 “insoprannumero”, e di non avere percepito alcuna remunerazione.L’ammissione al corso di formazione in medicina generale “insoprannumero” fu consentita dall'art. 3 della l. 29.12.2000 n. 401 in favoredegli iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitatiall'esercizio della professione (al fine di tutelare i diritti quesiti): ad essi furiconosciuto il diritto di partecipare senza borsa di studio, ma con lapossibilità di svolgere attività libero-professionale compatibile con gliobblighi formativi.Deve dunque presumersi che i due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e AntonioSabato - in mancanza di chiarimenti che era loro onere fornire, ai sensiNumero registro generale 18833/2023N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. - abbiano frequentato il corso mentre giàsvolgevano attività lavorativa (avendo conseguito il diploma di laurea l’unanel 1993, l’altro nel 1987, e quindi rispettivamente tredici e ventidue anniprima dell’iscrizione al corso di formazione in medicina generale), e dunquenon avessero diritto alla borsa di studio, giusta la previsione dell’art. 3 l.cit..I ricorrenti non si danno carico di spiegare per quali ragioni abbiano dirittoalla remunerazione nonostante la chiara previsione dell’art. 3 l. cit., e talecarenza rende inammissibile il motivo per difetto di specificità.4.1.2. Sotto altro profilo - che qui si esamina solo ad abundantiam -, il terzomotivo di ricorso per come proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed AntonioSabato sarebbe di dubbia ammissibilità anche per difetto di legittimazionepassiva (processuale, oltre che sostanziale) dello Stato italiano.I ricorrenti hanno dedotto di avere frequentato un corso di formazione inmedicina generale e di non essere stati remunerati. Pretendono di essereremunerati dallo Stato italiano.Ma a tutto concedere (e dunque anche sorvolando sull’assolutainsostenibilità delle tesi attoree, di cui si dirà tra breve) l’obbligo diremunerare i frequentanti i corsi suddetti non grava sullo Stato.La remunerazione degli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale fuintrodotta nel nostro ordinamento dagli artt. 5 e 5-bis del d.l. 8.2.1988, n.27 (convertito, con modificazioni, nella l. 8.4.1988, n. 109), edincrementata dall’art. 3 d.l. 30.5.1994 n. 325 (conv. in legge 19.7.1994 n.467). Tuttavia l’organizzazione dei corsi e la remunerazione dei frequentantiè una obbligazione che grava sulle regioni o sulle due province autonome, aisensi dell’art. 28 d. lgs. 17.8.1999 n. 368 (“i corsi [di formazione inmedicina generale] sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle provinceautonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessientro il 31 ottobre di ogni anno”).I ricorrenti dunque pretendono dallo Stato l’adempimento d’unaobbligazione che, quand’anche esistesse, non vedrebbe nello Stato ilsoggetto passivo.N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/20265. Sulla misura della remunerazione.I ricorrenti sostengono poi di avere diritto ad essere risarciti o indennizzatidallo Stato italiano, per avere percepito durante la frequenza del corso diformazione in medicina generale una borsa di studio ritenuta “inadeguata”.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario quale debba essere la “adeguata remunerazione” degli iscrittialle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicinagenerale.Non solo, infatti, la materia infatti non è disciplinata da alcuna normadell’Unione Europea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito intermini inequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di stabilire quale debba essere la misuradella suddetta “adeguata remunerazione” (Corte giust. CE, 3.10.2000,Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, § 45, terzoalinea).Tali princìpi sono già stati affermati da questa Corte in fattispecie similare(Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alla cui motivazione si può quirinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..6. Sulla parità di trattamento.I ricorrenti, infine, chiedono che lo Stato sia condannato a risarcirli del“danno” consistito nell’avere percepito, durante gli anni di frequenza delcorso di formazione in medicina generale, una borsa di studio assai inferioreal compenso attribuito, nel medesimo torno di tempo, ai loro colleghi iscrittialle scuole di specializzazione.L’assunto su cui si basa questa tesi è che sarebbe rinvenibilenell’ordinamento comunitario un principio di “parità di trattamento” tra iN.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicinagenerale.6.1. Anche tale assunto è manifestamente infondato.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli Stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità, come già ritenuto daquesta Corte, con ampia motivazione cui si rinvia ex art. 118 disp. att.c.p.c., in fattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026).6.2. L’inesistenza d’un obbligo comunitario rende superflua l’istanza dipregiudiziale comunitaria formulata dai ricorrenti. La Corte di Lussemburgo,infatti, sul punto si è già espressa ventisei anni fa (supra, § 5), e il quadronormativo non è mutato da allora.6.3. Manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, infine, è laprospettata questione di legittimità costituzionale.Nel presente giudizio gli attori hanno azionato una pretesa risarcitoria neiconfronti dello Stato. Ma per quanto già detto lo Stato non è il soggettodebitore dell’obbligazione di pagamento della borsa di studio.Nel presente giudizio pertanto la norma che fissa la misura della borsa distudio non viene in rilievo, in quanto gli attori hanno domandato ilrisarcimento del danno da inadempimento di un (presunto) obbligocomunitario.Sostenere che la norma la quale ha fissato la misura della borsa di studiosia costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3 Cost., assumendocome tertium comparationis la norma che ha fissato la misura dellaremunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, potrebbe - inN.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026teoria - venire in rilievo in un giudizio proposto contro l’ente organizzatoredel corso e debitore della borsa di studio.6.4. A fronte di talune poco argomentate deduzioni in diritto che si leggononel ricorso reputa il Collegio non superfluo aggiungere che il giudizio diconformità d’una norma di legge all’art. 3 Cost. non è un indiscriminato edegualitario letto di Procuste.La violazione del principio di uguaglianza infatti è predicabile solo inpresenza d’un trattamento differenziato di situazioni equivalentioggettivamente.Ma la situazione giuridica degli iscritti alle scuole di specializzazione è bendiversa da quella degli iscritti alle scuole di formazione in medicinagenerale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltadiscrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/20268. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciato il vizio di “carenza ed illogicità dimotivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c. (…), per omissione o apparenzaed illogicità di motivazione circa il III motivo di appello, concernentedomanda di risarcimento del danno per mancata idonea remunerazioneanche mediante applicazione della rivalutazione alle borse dei mediciricorrenti, in conformità alla previsione dell’ art. 6 comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] n.257/91”.Il motivo di ricorso è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato ladomanda di condanna dello Stato al pagamento della rivalutazione degliimporti percepiti dai ricorrenti durante la frequentazione del corso diformazione in medicina generale, così come previsto dall’art. 6, comma 1,del d. lgs. 257/91.I ricorrenti sostengono che tale decisione sarebbe erronea perché:a) ha travisato il terzo motivo di gravame, col quale la rivalutazioneera stata invocata a titolo di risarcimento del danno, e non di adempimento;b) ha erroneamente ritenuto applicabile anche ai ricorrenti il “bloccodelle indicizzazioni previst[o] soltanto per i medici specializzandi”;c) la rivalutazione delle borse di studio percepite dai ricorrentesarebbe imposto dal diritto comunitario.8.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del terzo motivo di ricorso. Infatti,una volta stabilito che la posizione dei ricorrenti non è equiparabile a quelladei frequentanti i corsi di specializzazione, non è mestieri a discorre dellaestensione ai primi degli accessori del credito riconosciuti ai secondi.8.2. In ogni caso e ad abundantiam, rileva la Corte che la censura sub (a)sarebbe manifestamente infondata in quanto la misura della remunerazionedei corsisti è rimessa alla discrezionalità del legislatore.La censura sub (b) sarebbe manifestamente infondata, in quanto il bloccodella rivalutazione introdotto dall’art. 7, comma 5, d.l. 19.9.1992 n 384 epoi prorogato (per effetto dell'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995;N.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dell'art. 1, comma 66, dellal. n. 662 del 1996; dell'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dell'art.22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002) si applicaindifferentemente a “tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumentidi qualsiasi genere”: una definizione così ampia da includere ovviamenteanche le borse di studio di cui si discorre, come ribadito dalle Sezioni Unitedi questa Corte in fattispecie analoga (Cass. Sez. U., 19/07/2024, n.20006).La censura sub c), infine, sarebbe stata manifestamente infondata per leragioni già indicate al precedente § 5.9. Resta, infine, da rilevare l’inconsistenza delle deduzioni svolte daldifensore dei ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nella parte incui invocano il “giudicato” (sic) scaturente da tre decisioni di altrettantigiudici amministrativi (TAR Lazio 350/22; TAR Lazio 13095/23, TAR Veneto1164/21).Non solo, infatti, nessuna delle suddette decisioni ebbe infatti ad oggetto laquestione oggi all’esame di questa Corte (né avrebbe potuto averla, perevidente difetto di giurisdizione), né coinvolse le parti del presente giudizio;ma soprattutto la difesa dei ricorrenti pretenderebbe che il giudicato(“riflesso”, per di più!) si debba formare su una questione di interpretazionedella legge, contenuta in una sentenza pronunciata inter alios.10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, previaapplicazione dell’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 (e dunquedel 430%, avuto riguardo al numero dei ricorrenti).P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], PandaleMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SabatoN.R.G.: 18833/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 18833/2023Numero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22993/2026Data pubblicazione 10/07/2026Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Colombo LucaGiorgio Edoardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SansonRosaria, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio deiMinistri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 31.164, oltre le eventuali spese prenotate a debito;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])