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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13703/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1522/2023depositata il 19/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva assistito [OSCURATO:PERSONA], convenutanel procedimento di separazione giudiziale instaurato dal coniuge eammessa al patrocinio a spese dello Stato; nell’ambito del giudizio l’attoreNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026aveva pure proposto, nell’interesse della sua assistita, reclamo ex art.708u.c. c.p.c.

Richiesta all’esito del giudizio la liquidazione dei compensi perl’attività professionale prestata, anche relativa alla fase cautelare, ilGiudice della separazione aveva riconosciuto per la sola attività svoltanell’ambito del giudizio di cognizione l’importo di € 3.500,00 oltreaccessori, senza nulla liquidare per l’attività relativa al reclamo, per laquale erano stati richiesti complessivi € 1.416,25, oltre accessori di legge.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di opposizione ex art.15 d.lgs. n.150/2011, aveva aumentato l’importo riconosciuto a DavideColombo per l’attività professionale svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FelixTeixeira nel giudizio di separazione giudiziale, affermando che, come giàimplicitamente ritenuto dal Giudice della separazione, la somma cosìliquidata era complessiva ed era già comprensiva anche del compenso perl’attività svolta nel procedimento cautelare.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad ununico motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, in termini rispetto alladata dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è tempestivo, essendo stato notificato il 16.4.2024 a frontedi sentenza pubblicata il 19.10.2023 e notificata dallo stesso ricorrente il15.4.2024.[OSCURATO:PERSONA] è legittimato, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] FelixTeixeira, alla proposizione dell’opposizione -e del ricorso per cassazione-avverso il provvedimento relativo alla liquidazione del compenso perl’attività prestata in qualità di difensore di persona ammessaal patrocinio a spese dello Stato: con la proposizione dell’opposizionesecondo gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 il professionistaagisce infatti in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di unNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026diritto soggettivo patrimoniale -cfr.

Cass. n.4082/2024-.

Deve pertantoessere respinta l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare incapo al ricorrente, formulata dal Ministero.Con l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art.4 DM n.55/2014 in relazioneall’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Secondo il ricorrente le spese per la fase di reclamo proposto ai sensidell’art.708 c.p.c. non avrebbero potuto essere considerate compresenelle spese liquidate per la fase di cognizione ma avrebbero dovuto esserericonosciute e liquidate a parte, per l’autonomia e l’eventualità della fasedi reclamo.Il motivo è fondato.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la liquidazione separatadelle spese per il procedimento ex art.708 co 4 c.p.c. contrasta con lanatura essenzialmente cautelare del provvedimento ex art.708 co 3 c.p.c.e del giudizio di reclamo ex art.708 co 4 c.p.c., che giustificano laliquidazione delle relative spese in uno con quelle del giudizio di merito, acondizione che il procedimento sia instaurato in corso di causa .La tesi non è condivisibile perché, come già affermato da questa Corte, … nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Cortedi Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dalPresidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., nondeve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisceuna fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno,di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fasedi reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 30/04/2020, Rv. 657610) -cfr., in unasituazione analoga a quella sub iudice, Cass. n.10195/2021; cfr. ancheCass. n.6007/2022, che ribadisce la liquidabilità delle spese in viaNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026autonoma per il procedimento di reclamo ex art.708 c.p.c., assimilabile aiprocedimenti cautelari, all’esito del giudizio-.Le spese relative al procedimento incidentale di reclamo ex art.708 o 4c.p.c. debbono essere liquidate all’esito del giudizio nel cui ambito siinserisce, a parte rispetto alle spese del giudizio principale, attesal'autonomia rispetto ad esso, e l'eventualità, della fase di reclamo.

IlTribunale avrebbe dovuto tener conto anche di detto incidenteprocedimentale nell'ambito della determinazione del compenso dariconoscere per l'attività in concreto svolta dal difensore -cfr., ancora,Cass. n.10195/2021; Cass. n.6007/2022-.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare la controversia applicando il principio didiritto sopra esposto in relazione alla necessità di autonoma liquidazione,all’esito del giudizio, delle spese relative al procedimento di reclamo exart.708 co 4 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte di CassazioneAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale diBusto Arsizio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civileil 14 gennaio 2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1522/2023depositata il 19/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva assistito [OSCURATO:PERSONA], convenutanel procedimento di separazione giudiziale instaurato dal coniuge eammessa al patrocinio a spese dello Stato; nell’ambito del giudizio l’attoreNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026aveva pure proposto, nell’interesse della sua assistita, reclamo ex art.708u.c. c.p.c. Richiesta all’esito del giudizio la liquidazione dei compensi perl’attività professionale prestata, anche relativa alla fase cautelare, ilGiudice della separazione aveva riconosciuto per la sola attività svoltanell’ambito del giudizio di cognizione l’importo di € 3.500,00 oltreaccessori, senza nulla liquidare per l’attività relativa al reclamo, per laquale erano stati richiesti complessivi € 1.416,25, oltre accessori di legge.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di opposizione ex art.15 d.lgs. n.150/2011, aveva aumentato l’importo riconosciuto a DavideColombo per l’attività professionale svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FelixTeixeira nel giudizio di separazione giudiziale, affermando che, come giàimplicitamente ritenuto dal Giudice della separazione, la somma cosìliquidata era complessiva ed era già comprensiva anche del compenso perl’attività svolta nel procedimento cautelare.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad ununico motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, in termini rispetto alladata dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è tempestivo, essendo stato notificato il 16.4.2024 a frontedi sentenza pubblicata il 19.10.2023 e notificata dallo stesso ricorrente il15.4.2024.[OSCURATO:PERSONA] è legittimato, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] FelixTeixeira, alla proposizione dell’opposizione -e del ricorso per cassazione-avverso il provvedimento relativo alla liquidazione del compenso perl’attività prestata in qualità di difensore di persona ammessaal patrocinio a spese dello Stato: con la proposizione dell’opposizionesecondo gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 il professionistaagisce infatti in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di unNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026diritto soggettivo patrimoniale -cfr. Cass. n.4082/2024-. Deve pertantoessere respinta l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare incapo al ricorrente, formulata dal Ministero.Con l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art.4 DM n.55/2014 in relazioneall’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Secondo il ricorrente le spese per la fase di reclamo proposto ai sensidell’art.708 c.p.c. non avrebbero potuto essere considerate compresenelle spese liquidate per la fase di cognizione ma avrebbero dovuto esserericonosciute e liquidate a parte, per l’autonomia e l’eventualità della fasedi reclamo.Il motivo è fondato.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la liquidazione separatadelle spese per il procedimento ex art.708 co 4 c.p.c. contrasta con lanatura essenzialmente cautelare del provvedimento ex art.708 co 3 c.p.c.e del giudizio di reclamo ex art.708 co 4 c.p.c., che giustificano laliquidazione delle relative spese in uno con quelle del giudizio di merito, acondizione che il procedimento sia instaurato in corso di causa .La tesi non è condivisibile perché, come già affermato da questa Corte, … nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Cortedi Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dalPresidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., nondeve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisceuna fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno,di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fasedi reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 30/04/2020, Rv. 657610) -cfr., in unasituazione analoga a quella sub iudice, Cass. n.10195/2021; cfr. ancheCass. n.6007/2022, che ribadisce la liquidabilità delle spese in viaNumero registro generale 8551/2024Numero sezionale 29/2026Numero di raccolta generale 13703/2026Data pubblicazione 11/05/2026autonoma per il procedimento di reclamo ex art.708 c.p.c., assimilabile aiprocedimenti cautelari, all’esito del giudizio-.Le spese relative al procedimento incidentale di reclamo ex art.708 o 4c.p.c. debbono essere liquidate all’esito del giudizio nel cui ambito siinserisce, a parte rispetto alle spese del giudizio principale, attesal'autonomia rispetto ad esso, e l'eventualità, della fase di reclamo. IlTribunale avrebbe dovuto tener conto anche di detto incidenteprocedimentale nell'ambito della determinazione del compenso dariconoscere per l'attività in concreto svolta dal difensore -cfr., ancora,Cass. n.10195/2021; Cass. n.6007/2022-.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare la controversia applicando il principio didiritto sopra esposto in relazione alla necessità di autonoma liquidazione,all’esito del giudizio, delle spese relative al procedimento di reclamo exart.708 co 4 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte di CassazioneAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale diBusto Arsizio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civileil 14 gennaio 2026Il PresidenteMauro Mocci
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