CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 825/01/18depositata il 20/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 825/01/18 del 20/06/2018, la Commissionetributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 924/05/16 dellaCommissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), cheNumero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti diquattro intimazioni di pagamento concernenti altrettante cartelle dipagamento relative a tributi erariali e altro.1.1. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) le intimazioni di pagamento, alle quali non erano stateallegate le cartelle di pagamento, erano prive della necessariamotivazione; b) le intimazioni di pagamento erano altresì privedell’indicazione degli interessi.2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER),subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugnava la sentenzadella CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] restava intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AER deduce violazione dell’art.50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere laCTR erroneamente ritenuto che la mancata allegazione della cartelladi pagamento notificata integri un vizio di nullità dell’intimazione dipagamento per carenza di motivazione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsial contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto inconformità al modello approvato con decreto del Ministerodell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione facciariferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata»(Cass. n. 28689 del 09/11/2018; Cass. n. 10692 del 19/04/2024).1.3. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta al superioreprincipio di diritto, atteso che, sebbene abbia dato atto della mancata2 di 4Numero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026contestazione in ordine alla regolare notificazione delle cartelle dipagamento, costituenti atti presupposti, ha erroneamente ritenuto lanullità delle intimazioni di pagamento successive per difetto dimotivazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 30 deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112,evidenziando che, con riferimento ad interessi e aggio, non vi sarebbealcun onere di motivazione da parte dell’Agente della riscossione,trattandosi di obbligazioni la cui misura sarebbe fissata dalla legge.2.1. Con il terzo motivo di ricorso – proposto in via subordinata alsecondo motivo – si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto inammissibili lecontestazioni concernenti gli interessi e l’aggio con riferimento alperiodo antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.3. Il secondo motivo è fondato mentre il terzo motivo restaassorbito.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'intimazione dipagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'attoimpositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfal'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 edall'art. 3 della l. n. 241 del 1990» (Cass. n. 27504 del 23/10/2024).3.2. Come in precedenza precisato, le cartelle di pagamento sonostate regolarmente notificate al contribuente e con esse sono statiindicati specificamente gli importi dovuti a titolo di tributi, sanzioni e3 di 4Numero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026interessi, oltre che dei compensi di riscossione. Ne consegue che ilcomputo degli accessori maturati successivamente alla notificazionedella cartella di pagamento, predeterminati per legge, si risolve in unmero calcolo matematico.3.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata anche in partequa.4. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso,assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto daesaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originarioricorso del contribuente, il quale va, altresì, condannato al pagamentodelle spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo avutoconto di un valore dichiarato della lite di euro 43.646,84. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso dell’intimato; condanna l’intimato al pagamento, infavore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, che liquida percompensi in euro 4.300,00 con riferimento al procedimento dilegittimità, euro 5.000,00, con riferimento al procedimento di appello,e in euro 4.000,00 con riferimento al procedimento di primo grado,oltre alle spese di prenotazione a debito per ciascun procedimento.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI4 di 4