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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 34722/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 827-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2819/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2017 R.G.N. 5294/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 827/2018 , [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di C 97.608,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità nel periodo settembre 2008 - novembre 2011 somme dovutegli quale conseguenza dell'avvenuto annullamento del trasferimento di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della mancata reintegrazione del lavoratore nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate.

2. Il giudice di appello, ha ritenuto che la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento di azienda costituisse prova scritta del credito fatto valere in sede monitoria.

3. Ha ritenuto inoltre che per effetto dell'inadempimento all'ordine di ricostituzione del rapporto, conseguente all'accertata nullità del trasferimento di azienda, al lavoratore spettassero le retribuzioni non erogate dall'offerta della prestazione rimasta senza seguito.

4. Ha posto in rilievo che, proprio in vista della ricostituzione del rapporto, il lavoratore si era dimesso dalla società cessionaria.

Ha quindi evidenziato che tali dimissioni non avevano il significato di riconoscere, dandolo per presupposto il rapporto di lavoro con HP, ma costituivano piuttosto circostanza rilevante per ritenere che quel rapporto di fatto si era interrotto.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ. sia in vista dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia in prossimità dell'adunanza odierna alla quale la decisione della controversia è stata nuovamente fissata. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1206, 1208 e 1217 cod.civ. nella parte in cui ha ritenuto valida la messa in mora di Telecom da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 827/2018 [OSCURATO:PERSONA], il quale prestava, durante il periodo dedotto in giudizio, la propria attività lavorativa presso altro datore di lavoro.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.1206,1207,1217,1223, 1256, 1453 e 1456 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la messa in mora del creditore e la conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione di fatto imputabile al creditore stesso determinino il diritto di esigere la controprestazione, vale a dire la retribuzione da parte del lavoratore, con impossibilità di applicare i principi della compensatio lucri cum damno e in particolare dell'aliunde perceptum.

8. Il ricorso non può essere accolto.

8.1. In primo luogo, e con specifico riferimento al primo motivo in quanto la censura risulta essere stata formulata con riguardo ad un procedimento diverso (il nome del lavoratore nel presente giudizio non è [OSCURATO:PERSONA] ma bensì Codamo) il che la rende non specifica rispetto alla presente fattispecie che, peraltro, è connotata da alcune specificità (quali le dimissioni rassegnate dal lavoratore nel rapporto di fatto con la cessionaria).

8.2. In ogni caso quanto al merito della doglianza, che può essere esaminata insieme al secondo motivo di ricorso, va rilevato che è oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (cfr. tra le altre Cass. 03/07/2019 n. 17784, 07/08/2019 n. 21158 ed in generale sull'obbligo per il datore di lavoro che si sia reso inadempiente all'obbligo di ripristinare il rapporto di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal r.g. n. 827/2018 momento dell'offerta della prestazione lavorativa v.

Cass. sez. un.07/02/2018 n. 2990).

9. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve, in conclusione essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nell' Adunanza camerale del 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 827-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2819/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2017 R.G.N. 5294/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 827/2018 , [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di C 97.608,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità nel periodo settembre 2008 - novembre 2011 somme dovutegli quale conseguenza dell'avvenuto annullamento del trasferimento di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della mancata reintegrazione del lavoratore nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate. 2. Il giudice di appello, ha ritenuto che la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento di azienda costituisse prova scritta del credito fatto valere in sede monitoria. 3. Ha ritenuto inoltre che per effetto dell'inadempimento all'ordine di ricostituzione del rapporto, conseguente all'accertata nullità del trasferimento di azienda, al lavoratore spettassero le retribuzioni non erogate dall'offerta della prestazione rimasta senza seguito. 4. Ha posto in rilievo che, proprio in vista della ricostituzione del rapporto, il lavoratore si era dimesso dalla società cessionaria. Ha quindi evidenziato che tali dimissioni non avevano il significato di riconoscere, dandolo per presupposto il rapporto di lavoro con HP, ma costituivano piuttosto circostanza rilevante per ritenere che quel rapporto di fatto si era interrotto. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ. sia in vista dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia in prossimità dell'adunanza odierna alla quale la decisione della controversia è stata nuovamente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1206, 1208 e 1217 cod.civ. nella parte in cui ha ritenuto valida la messa in mora di Telecom da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 827/2018 [OSCURATO:PERSONA], il quale prestava, durante il periodo dedotto in giudizio, la propria attività lavorativa presso altro datore di lavoro. 7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.1206,1207,1217,1223, 1256, 1453 e 1456 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la messa in mora del creditore e la conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione di fatto imputabile al creditore stesso determinino il diritto di esigere la controprestazione, vale a dire la retribuzione da parte del lavoratore, con impossibilità di applicare i principi della compensatio lucri cum damno e in particolare dell'aliunde perceptum. 8. Il ricorso non può essere accolto. 8.1. In primo luogo, e con specifico riferimento al primo motivo in quanto la censura risulta essere stata formulata con riguardo ad un procedimento diverso (il nome del lavoratore nel presente giudizio non è [OSCURATO:PERSONA] ma bensì Codamo) il che la rende non specifica rispetto alla presente fattispecie che, peraltro, è connotata da alcune specificità (quali le dimissioni rassegnate dal lavoratore nel rapporto di fatto con la cessionaria). 8.2. In ogni caso quanto al merito della doglianza, che può essere esaminata insieme al secondo motivo di ricorso, va rilevato che è oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (cfr. tra le altre Cass. 03/07/2019 n. 17784, 07/08/2019 n. 21158 ed in generale sull'obbligo per il datore di lavoro che si sia reso inadempiente all'obbligo di ripristinare il rapporto di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal r.g. n. 827/2018 momento dell'offerta della prestazione lavorativa v. Cass. sez. un.07/02/2018 n. 2990). 9. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve, in conclusione essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nell' Adunanza camerale del 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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