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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 21054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito i difensori, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

In specifico nel motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ciò soprattutto a fronte di una difformità tra le due e di una individuazione, effettuata dal solo padre in termini in qualche modo dubitativi e senza neanche fornire una previa descrizione delle fattezze fisiche.

Sotto altro profilo, infine, il riferimento contenuto nell'ordinanza a un precedente provvedimento emesso nel procedimento c.d.

Eyfhennos sarebbe improprio in quanto la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente sarebbe stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

Circostanza questa che renderebbe del tutto illogica l'affermazione del Tribunale secondo il quale il ricorrente "risulta pienamente inserito nelle dinamiche estorsive dell'aggregato eufemiese".

Le doglianze sono manifestamente infondate.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).1.2.

Tanto premesso, il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese e alle intercettazioni effettuate, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza della gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente.

Nell'ordinanza impugnata, d'altro canto, il giudice del riesame ha fornito un'adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa e ora quasi pedissequamente riproposte.

Le dichiarazioni delle due persone offese, infatti, sono state analizzate con specifica attenzione e ciò sia facendo riferimento al particolare stato di soggezione nel quale queste hanno dimostrato di trovarsi (sul punto significativo risulta il riferimento al tentativo di sminuire anche tra loro quanto appena raccontato alla polizia giudiziaria la prima volta, circostanza questa evidente al punto che [OSCURATO:PERSONA] non appena si è reso conto di quello che aveva in effetti già dichiarato ha tentato di farsi rilasciare una copia del verbale anche minacciando di strapparlo, cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata) che alla credibilità di quanto riferito dalle stesse una volta dismesse le originarie reticenze (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

La circostanza che il provvedimento cautelare emesso nel procedimento c.d.

Eyfhemos sia stata annullato in sede di rinvio, poi, è stata oggetto di specifica considerazione tanto che l'elemento è stato correttamente valorizzato nel senso dell'esistenza di un "solido legame criminale" tra il ricorrente e la cosca Alvaro, dimostrato in termini inequivoci dal tenore delle conversazioni indicate nelle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata.

Il tutto, d'altro canto, è stato coerentemente ricostruito facendo riferimento al contesto delineato dalle conversazioni intercorse tra Laurendi e [OSCURATO:PERSONA], attività dalle quali le indagini hanno preso le mosse e che hanno consentito, anche al di là delle comprensibili residue reticenze delle persone offese, di individuare gli esatti termini del rapporto intercorso tra l'imprenditore e gli esponenti del clan (termini peraltro confermati anche dalla conversazioni tra le stesse persone offese e i loro familiari, cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

Anche la motivazione quanto all'identificazione del ricorrente quale uno degli autori della richiesta estorsiva, infine, con i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], risulta adeguata.

I termini apparentemente dubitativi di quanto detto in data 8 luglio 2020, infatti, sono stati correttamente ritenuti superati dalle complessive risultanze del compendio indiziario e dalle specificazioni fornite dalla stessa persona offesa il successivo 15 luglio 2020.

Ragioni queste per le quali, in conclusione, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.2.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito i difensori, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. In specifico nel motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ciò soprattutto a fronte di una difformità tra le due e di una individuazione, effettuata dal solo padre in termini in qualche modo dubitativi e senza neanche fornire una previa descrizione delle fattezze fisiche. Sotto altro profilo, infine, il riferimento contenuto nell'ordinanza a un precedente provvedimento emesso nel procedimento c.d. Eyfhennos sarebbe improprio in quanto la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente sarebbe stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Circostanza questa che renderebbe del tutto illogica l'affermazione del Tribunale secondo il quale il ricorrente "risulta pienamente inserito nelle dinamiche estorsive dell'aggregato eufemiese". Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).1.2. Tanto premesso, il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese e alle intercettazioni effettuate, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza della gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente. Nell'ordinanza impugnata, d'altro canto, il giudice del riesame ha fornito un'adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa e ora quasi pedissequamente riproposte. Le dichiarazioni delle due persone offese, infatti, sono state analizzate con specifica attenzione e ciò sia facendo riferimento al particolare stato di soggezione nel quale queste hanno dimostrato di trovarsi (sul punto significativo risulta il riferimento al tentativo di sminuire anche tra loro quanto appena raccontato alla polizia giudiziaria la prima volta, circostanza questa evidente al punto che [OSCURATO:PERSONA] non appena si è reso conto di quello che aveva in effetti già dichiarato ha tentato di farsi rilasciare una copia del verbale anche minacciando di strapparlo, cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata) che alla credibilità di quanto riferito dalle stesse una volta dismesse le originarie reticenze (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). La circostanza che il provvedimento cautelare emesso nel procedimento c.d. Eyfhemos sia stata annullato in sede di rinvio, poi, è stata oggetto di specifica considerazione tanto che l'elemento è stato correttamente valorizzato nel senso dell'esistenza di un "solido legame criminale" tra il ricorrente e la cosca Alvaro, dimostrato in termini inequivoci dal tenore delle conversazioni indicate nelle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata. Il tutto, d'altro canto, è stato coerentemente ricostruito facendo riferimento al contesto delineato dalle conversazioni intercorse tra Laurendi e [OSCURATO:PERSONA], attività dalle quali le indagini hanno preso le mosse e che hanno consentito, anche al di là delle comprensibili residue reticenze delle persone offese, di individuare gli esatti termini del rapporto intercorso tra l'imprenditore e gli esponenti del clan (termini peraltro confermati anche dalla conversazioni tra le stesse persone offese e i loro familiari, cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Anche la motivazione quanto all'identificazione del ricorrente quale uno degli autori della richiesta estorsiva, infine, con i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], risulta adeguata. I termini apparentemente dubitativi di quanto detto in data 8 luglio 2020, infatti, sono stati correttamente ritenuti superati dalle complessive risultanze del compendio indiziario e dalle specificazioni fornite dalla stessa persona offesa il successivo 15 luglio 2020. Ragioni queste per le quali, in conclusione, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod.
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