CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14375/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 15/2/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione circa la determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e alla determinazione della pena, per la quale non si sarebbe tenuto nel dovuto conto che l'imputato aveva ammesso il fatto e che, al di là di una mera "segnalazione", lo stesso non risulta gravato da precedenti penali. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo possibile, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio ,di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione -una volta riconosciuta la riduzione di 1/3 per la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.- alla quantificazione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, considerata giustificata in virtù della condotta processuale tenuta. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA]' antis [OSCURATO:PERSONA]