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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10302/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra il reato di associazione ex art. 416 bis cod. pen., accertato nell'aprile 2009 con condotta perdurante, dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 20 dicembre 2018, e l'omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché i reati strumentali in materia di armi, commessi il 6 novembre 2008, oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 24 aprile 2012.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Palazzo, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, trattati promiscuamente, per violazione di legge e vizio della motivazione.

La Corte distrettuale, distendendo le argomentazioni difensive, nell'escludere l'unitarietà del disegno criminoso ha ritenuto decisiva la circostanza che l'affiliazione del Palazzo al clan Sarno, oggetto della condanna per il reato associativo, sia intervenuta in epoca successiva all'omicidio e che, comunque, il fatto di sangue aveva trovato la sua scaturigine in evento «in parte accidentale».

Si tratta di un apparato argomentativo fondato sul travisamento delle risultanze delle sentenze in esecuzione da cui, al contrario, si evince che l'affiliazione è intervenuta prima del marzo 2009.

Infatti, le prime conversazioni utilizzate ai fini della decisione sono state intercettate nel gennaio 2009, mentre il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha collocato la adesione del Palazzo nei mesi ancora precedenti, facendo riferimento ad un pestaggio commesso nell'interesse del sodalizio nel dicembre 2008.

Ciò è tanto vero in sede cognitiva è stata riconosciuta l'unitarietà del disegno criminoso tra l'associazione di tipo mafioso ed un reato satellite consumato a partire dal 20 dicembre 2008.

Quanto all'omicidio, il giudice dell'esecuzione ha individuato una causale estemporanea diversa da quella accertata, sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni di numerosi collaboratori, nella sentenza irrevocabile.

Il giudice della cognizione ha, infatti, inquadrato il fatto nell'ambito del contrasto tra il clan Sarno, che aveva nel suo programma delinquenziale anche esecuzione di tutti gli omicidi necessari per imporsi su territorio, ed il gruppo rivale dei Mazzarella di piazza Mercato.

Ha, in particolare, ritenuto accertato che il mandante, [OSCURATO:PERSONA], esponente da poco avvicinatosi ai Sarno, avesse ordinato l'omicidio di Cantone per contrasti sulla spartizione dei guadagni per la vendita di cd e dvd contraffatti nella zona di piazza Mercato, a prescindere dalla necessità di eliminare un avversario che stava organizzando un agguato per sopprimerlo.

In questo contesto appare evidente che la deliberazione criminosa del ricorrente di aderire al can Sarno e di commettere un omicidio rientrante nella strategia del gruppo sia stata unitaria. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo proposto non è fondato sicché il ricorso deve essere rigettato.

1. E' pacifico che la continuazione tra il reato di partecipazione ad un'associazione, semplice o qualificata, e i reati fine o comunque astrattamente rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso postula che questi ultimi, oltre a non essere legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, siano , 2 I stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (ex plurimis Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).

2. L'ordinanza in verifica, in puntuale applicazione del ricordato principio, ha posto a fondamento della decisione l'assenza di collanti sintomatici della medesimezza del disegno criminoso tra l'associazione ed il reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] questo profilo, ha correttamente ritenuto decisivo, da una parte l'affiliazione del Palazzo al clan Sarno• in epoca successiva alla consumazione dell'omicidio, e, dall'altra, l'estemporaneità della deliberazione omicidiaria, strettamente collegata all'esigenza, sorta improvvisamente, di eliminare un rivale del clan, subito dopo avere appreso da un delatore che era in corso un progetto per eliminare il fratello dell'odierno ricorrente, esponente di spicco del sodalizio.

Entrambe le circostanze sono state desunte dalle sentenze in esecuzione: l'epoca dell'affiliazione, nonostante la formale indicazione contenuta nel capo di imputazione (dal 2009) è stata anticipata di qualche mese sulla base degli elementi di prova sintetizzati dal Giudice pe le indagini preliminari nelle pagine da 523 a 526 della sentenza in data 13 luglio 2011; la causale dell'omicidio è stata tratta dalla sentenza in data 23 dicembre 2020.

2.1. A fronte di questa ricostruzione in fatto, la difesa ricorrente oppone l'errore sia sulla precisa individuazione dell'epoca di perduranza del reato associativo, idonea, ove correttamente individuata, a ricomprendere anche l'omicidio, sia sulla causale di quest'ultimo reato, indicata come strettamente connessa al perseguimento del programma delinquenziale dell'associazione mafiosa.

Gli ulteriori e specifici elementi di prova tratti dalle sentenze irrevocabili nei termini evidenziati nel ricorso, tuttavia, non consentono, neanche a livello di prospettazione, di pervenire a conclusioni diverse da quelle dell'ordinanza impugnata.

Anche valorizzando' le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'epoca di captazione delle conversazioni, l'affiliazione di Palazzo al clan Sarno può essere anticipata, a tutto concedere al dicembre 2008, quindi ad un periodo comunque successivo alla consumazione dell'omicidio, fatto che d'altra parte il Palazzo ben poteva commettere da soggetto estraneo al clan, trattandosi di un atto di vedetta ordinato da suo fratello contro una persona che aveva manifestato l'intenzione di ucciderlo, conferendo apposito mandato ad un killer.

In ogni caso, rimane il dato che l'omicidio di Cantone, per quanto commesso per agevolare gli interessi del clan nel controllo degli affari illeciti nel territorio di pertinenza, è stato comunque deciso ed eseguito per fare fronte ad un esigenza contingente.

Ciò costituisce una condizione ostativa al riconoscimento ella continuazione posto che ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso non è sufficiente accertare una generica correlazione tra il programma criminoso perseguito nell'interesse del sodalizio e l'esecuzione nel periodo di permanenza dell'associazione del reato di cui è chiesta l'unificazione, ma è necessario che la deliberazione sottesa a quest'ùltima violazione sia stata adottata, sia pure a grandi linee, sin dal momento dell'adesione del partecipe al sodalizio e non sia stata condizionata in modo decisivo da fattori successivi ed imprevedibili che hanno determinato l'insorgenza di una nuova ed autonoma determinazione criminosa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra il reato di associazione ex art. 416 bis cod. pen., accertato nell'aprile 2009 con condotta perdurante, dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 20 dicembre 2018, e l'omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché i reati strumentali in materia di armi, commessi il 6 novembre 2008, oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 24 aprile 2012. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Palazzo, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, trattati promiscuamente, per violazione di legge e vizio della motivazione. La Corte distrettuale, distendendo le argomentazioni difensive, nell'escludere l'unitarietà del disegno criminoso ha ritenuto decisiva la circostanza che l'affiliazione del Palazzo al clan Sarno, oggetto della condanna per il reato associativo, sia intervenuta in epoca successiva all'omicidio e che, comunque, il fatto di sangue aveva trovato la sua scaturigine in evento «in parte accidentale». Si tratta di un apparato argomentativo fondato sul travisamento delle risultanze delle sentenze in esecuzione da cui, al contrario, si evince che l'affiliazione è intervenuta prima del marzo 2009. Infatti, le prime conversazioni utilizzate ai fini della decisione sono state intercettate nel gennaio 2009, mentre il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha collocato la adesione del Palazzo nei mesi ancora precedenti, facendo riferimento ad un pestaggio commesso nell'interesse del sodalizio nel dicembre 2008. Ciò è tanto vero in sede cognitiva è stata riconosciuta l'unitarietà del disegno criminoso tra l'associazione di tipo mafioso ed un reato satellite consumato a partire dal 20 dicembre 2008. Quanto all'omicidio, il giudice dell'esecuzione ha individuato una causale estemporanea diversa da quella accertata, sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni di numerosi collaboratori, nella sentenza irrevocabile. Il giudice della cognizione ha, infatti, inquadrato il fatto nell'ambito del contrasto tra il clan Sarno, che aveva nel suo programma delinquenziale anche esecuzione di tutti gli omicidi necessari per imporsi su territorio, ed il gruppo rivale dei Mazzarella di piazza Mercato. Ha, in particolare, ritenuto accertato che il mandante, [OSCURATO:PERSONA], esponente da poco avvicinatosi ai Sarno, avesse ordinato l'omicidio di Cantone per contrasti sulla spartizione dei guadagni per la vendita di cd e dvd contraffatti nella zona di piazza Mercato, a prescindere dalla necessità di eliminare un avversario che stava organizzando un agguato per sopprimerlo. In questo contesto appare evidente che la deliberazione criminosa del ricorrente di aderire al can Sarno e di commettere un omicidio rientrante nella strategia del gruppo sia stata unitaria. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo proposto non è fondato sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. E' pacifico che la continuazione tra il reato di partecipazione ad un'associazione, semplice o qualificata, e i reati fine o comunque astrattamente rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso postula che questi ultimi, oltre a non essere legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, siano , 2 I stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (ex plurimis Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430). 2. L'ordinanza in verifica, in puntuale applicazione del ricordato principio, ha posto a fondamento della decisione l'assenza di collanti sintomatici della medesimezza del disegno criminoso tra l'associazione ed il reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] questo profilo, ha correttamente ritenuto decisivo, da una parte l'affiliazione del Palazzo al clan Sarno• in epoca successiva alla consumazione dell'omicidio, e, dall'altra, l'estemporaneità della deliberazione omicidiaria, strettamente collegata all'esigenza, sorta improvvisamente, di eliminare un rivale del clan, subito dopo avere appreso da un delatore che era in corso un progetto per eliminare il fratello dell'odierno ricorrente, esponente di spicco del sodalizio. Entrambe le circostanze sono state desunte dalle sentenze in esecuzione: l'epoca dell'affiliazione, nonostante la formale indicazione contenuta nel capo di imputazione (dal 2009) è stata anticipata di qualche mese sulla base degli elementi di prova sintetizzati dal Giudice pe le indagini preliminari nelle pagine da 523 a 526 della sentenza in data 13 luglio 2011; la causale dell'omicidio è stata tratta dalla sentenza in data 23 dicembre 2020. 2.1. A fronte di questa ricostruzione in fatto, la difesa ricorrente oppone l'errore sia sulla precisa individuazione dell'epoca di perduranza del reato associativo, idonea, ove correttamente individuata, a ricomprendere anche l'omicidio, sia sulla causale di quest'ultimo reato, indicata come strettamente connessa al perseguimento del programma delinquenziale dell'associazione mafiosa. Gli ulteriori e specifici elementi di prova tratti dalle sentenze irrevocabili nei termini evidenziati nel ricorso, tuttavia, non consentono, neanche a livello di prospettazione, di pervenire a conclusioni diverse da quelle dell'ordinanza impugnata. Anche valorizzando' le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'epoca di captazione delle conversazioni, l'affiliazione di Palazzo al clan Sarno può essere anticipata, a tutto concedere al dicembre 2008, quindi ad un periodo comunque successivo alla consumazione dell'omicidio, fatto che d'altra parte il Palazzo ben poteva commettere da soggetto estraneo al clan, trattandosi di un atto di vedetta ordinato da suo fratello contro una persona che aveva manifestato l'intenzione di ucciderlo, conferendo apposito mandato ad un killer. In ogni caso, rimane il dato che l'omicidio di Cantone, per quanto commesso per agevolare gli interessi del clan nel controllo degli affari illeciti nel territorio di pertinenza, è stato comunque deciso ed eseguito per fare fronte ad un esigenza contingente. Ciò costituisce una condizione ostativa al riconoscimento ella continuazione posto che ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso non è sufficiente accertare una generica correlazione tra il programma criminoso perseguito nell'interesse del sodalizio e l'esecuzione nel periodo di permanenza dell'associazione del reato di cui è chiesta l'unificazione, ma è necessario che la deliberazione sottesa a quest'ùltima violazione sia stata adottata, sia pure a grandi linee, sin dal momento dell'adesione del partecipe al sodalizio e non sia stata condizionata in modo decisivo da fattori successivi ed imprevedibili che hanno determinato l'insorgenza di una nuova ed autonoma determinazione criminosa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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