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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 21996/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 053P1WQ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .er\ jkl\P- [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna del 12 marzo 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di riciclaggio e altro. 1.1 Il difensore lamenta la mancanza di adeguata motivazione in merito all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 053P1WQ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .er\ jkl\P- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna del 12 marzo 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di riciclaggio e altro. 1.1 Il difensore lamenta la mancanza di adeguata motivazione in merito all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati. 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris