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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43929/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adelfia (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la revoca della confisca disposta a suo carico con la sentenza della locale Pretura del 27/11/1993, irrevocabile il 20/3/1998; a giudizio del Tribunale, non era possibile incidere su una pronuncia definitiva in forza soltanto di un mutamento giurisprudenziale, quand'anche proveniente dalle Sezioni Unite di questa Corte, occorrendo - ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. - un'abrogazione normativa o una sentenza di illegittimità costituzionale.

2. Propone ricorso per cassazione la Stea, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, ampio motivo - la violazione degli artt. 129, 673, comma 2, cod. proc. pen.

Premesso che l'ordinanza avrebbe richiamato la norma citata soltanto nel primo comma, non anche nel secondo, da riferire proprio alla vicenda in esame, si riporta ampiamente il contenuto della sentenza Sez.

U. n. 13539 del 30/1/2020, Perroni, in forza della quale la confisca urbanistica non potrebbe mai esser disposta qualora il reato di lottizzazione abusiva sia dichiarato estinto per prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale (e, dunque, ben prima dell'accertamento del fatto in rubrica), come accertato nel caso di specie.

3. Con requisitoria scritta del 7/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere (tra l'altro) in ordine alla confisca delle cose sequestrate e che, in tal caso, "procede a norma dell'art. 667, comma 4", stesso codice; a mente del quale, "contro l'ordinanza (così pronunciata, n.d.e.) possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666".

Ne deriva che l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento deve esser riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le molte, Sez. 2, n. 39515 del 27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 271460; Sez. 5, n. 16018 del 18/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437); diversamente ragionando, infatti, l'interessato si vedrebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario della Corte di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente intende sollevare in punto di merito.

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi esser qualificato come opposizione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, ufficio G.i.p.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari ([OSCURATO:PERSONA]).

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adelfia (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la revoca della confisca disposta a suo carico con la sentenza della locale Pretura del 27/11/1993, irrevocabile il 20/3/1998; a giudizio del Tribunale, non era possibile incidere su una pronuncia definitiva in forza soltanto di un mutamento giurisprudenziale, quand'anche proveniente dalle Sezioni Unite di questa Corte, occorrendo - ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. - un'abrogazione normativa o una sentenza di illegittimità costituzionale. 2. Propone ricorso per cassazione la Stea, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, ampio motivo - la violazione degli artt. 129, 673, comma 2, cod. proc. pen. Premesso che l'ordinanza avrebbe richiamato la norma citata soltanto nel primo comma, non anche nel secondo, da riferire proprio alla vicenda in esame, si riporta ampiamente il contenuto della sentenza Sez. U. n. 13539 del 30/1/2020, Perroni, in forza della quale la confisca urbanistica non potrebbe mai esser disposta qualora il reato di lottizzazione abusiva sia dichiarato estinto per prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale (e, dunque, ben prima dell'accertamento del fatto in rubrica), come accertato nel caso di specie. 3. Con requisitoria scritta del 7/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere (tra l'altro) in ordine alla confisca delle cose sequestrate e che, in tal caso, "procede a norma dell'art. 667, comma 4", stesso codice; a mente del quale, "contro l'ordinanza (così pronunciata, n.d.e.) possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666". Ne deriva che l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento deve esser riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le molte, Sez. 2, n. 39515 del 27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 271460; Sez. 5, n. 16018 del 18/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437); diversamente ragionando, infatti, l'interessato si vedrebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario della Corte di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente intende sollevare in punto di merito. 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi esser qualificato come opposizione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, ufficio G.i.p. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari ([OSCURATO:PERSONA]). Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021
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