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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 32625/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, brandendo un pezzo di vetro, avrebbe minacciato di un male ingiusto [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., evidenziando che: nell'intestazione della sentenza, il collegio giudicante viene riportato come composto da [OSCURATO:PERSONA] (presidente), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere); la sentenza è sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di presidente) e da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di consigliere estensore).

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato si sarebbe limitato a reagire a un fatto ingiusto altrui.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è fondato in relazione al primo e assorbente motivo.

Il ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che la sentenza risulta sottoscritta, nella qualità di presidente, da un componente del collegio diverso da quello che, nell'intestazione della stessa sentenza, viene indicato quale presidente.

Effettivamente, dalla lettura pagina del provvedimento in questione, risulta che: la sentenza era stata depositata, in data 4 ottobre 2022, con la sottoscrizione, quale presidente, di Giovanni M. Delogu; nell'intestazione della medesima sentenza, quest'ultimo viene indicato quale consigliere.

La sentenza, dunque, non risulta sottoscritta dal componente del collegio che, nell'intestazione, viene indicato quale presidente del collegio.

Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 546 cod. proc. pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice e prevede espressamente la sanzione della nullità per il caso di mancanza della sottoscrizione del giudice.Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa, che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione della sentenza-documento, che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 3, Omodei, n. 13942 del 03/03/2022, Rv. 283130; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308).

La ratio della nullità in questione si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal presidente, l'art. 546 cod. proc. pen. impone la sottoscrizione di quest'ultimo, in modo tale che egli possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza.

Da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o per impedimento non superabile (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite hanno precisato che tale nullità non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.

L'eccepita nullità della sentenza risulta fondata.

La sentenza-documento, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al medesimo giudice che l'ha pronunciata, esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rinn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, brandendo un pezzo di vetro, avrebbe minacciato di un male ingiusto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., evidenziando che: nell'intestazione della sentenza, il collegio giudicante viene riportato come composto da [OSCURATO:PERSONA] (presidente), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere); la sentenza è sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di presidente) e da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di consigliere estensore). 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato si sarebbe limitato a reagire a un fatto ingiusto altrui. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato in relazione al primo e assorbente motivo. Il ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che la sentenza risulta sottoscritta, nella qualità di presidente, da un componente del collegio diverso da quello che, nell'intestazione della stessa sentenza, viene indicato quale presidente. Effettivamente, dalla lettura pagina del provvedimento in questione, risulta che: la sentenza era stata depositata, in data 4 ottobre 2022, con la sottoscrizione, quale presidente, di Giovanni M. Delogu; nell'intestazione della medesima sentenza, quest'ultimo viene indicato quale consigliere. La sentenza, dunque, non risulta sottoscritta dal componente del collegio che, nell'intestazione, viene indicato quale presidente del collegio. Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 546 cod. proc. pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice e prevede espressamente la sanzione della nullità per il caso di mancanza della sottoscrizione del giudice.Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa, che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione della sentenza-documento, che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 3, Omodei, n. 13942 del 03/03/2022, Rv. 283130; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308). La ratio della nullità in questione si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal presidente, l'art. 546 cod. proc. pen. impone la sottoscrizione di quest'ultimo, in modo tale che egli possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza. Da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o per impedimento non superabile (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite hanno precisato che tale nullità non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. L'eccepita nullità della sentenza risulta fondata. La sentenza-documento, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al medesimo giudice che l'ha pronunciata, esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rinn
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