CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 03672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28442-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 957/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2020 R.G.N. 3394/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata architetto R.G.N.28442/2020 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.957/20, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma respingeva l’opposizioneproposta dall’ arch . [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso bonario emesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi e sanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2005. Riteneva la Corte che: l’appello dell’Inps fosse sufficientemente specifico, la prescrizione non fosse maturata decorrendo dal momento in cui doveva essere fatto il pagamento, sussistesse l’obbligo di iscrizione nonostante Micalizzi svolgesse anche altra attività quale lavoratore dipendente, e che le sanzioni civili andassero calcolate in ragione dell’evasione contributiva; infine, condannava Micalizzi al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sei motivi illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione degli artt.2909 c.c. e 434 c.p.c., per non avere la Corte affermato la genericità dell’appello rispetto alle affermazioni della pronuncia di primo grado diverse da quelle inerenti alla prescrizione.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 2935 c.c. nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere la Corte fatto decorrere la prescrizione dal termine fissato per il pagamento del saldo, quando invece, almeno per le due somme pagate con i due acconti sul 2005, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di pagamento degli acconti. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11 conv. in l. n.111/11, nonché degll’art.2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., per non avere la Corte rilevato che l’Inps non aveva dimostrato la sussistenza dell’abitualità dell’attività di architetto, mancante nel caso di specie. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11 conv. in l. n.111/11, 38 Cost., 9 e 10 l. n.6/81, 22 e 23 [OSCURATO:PERSONA] vigente ratione temporis, d.m. 281/96, nonché dell’art.8, co.3 d.lgs. n.103/96 e dell’art.12 Disp. Prel. Cod. Civ., per avere la Corte affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata nonostante il ricorrente fosse iscritto già alla gestione Inps dei lavoratori dipendenti. Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8 l. n.388/00, degli artt.1362 e 2697 c.c., nonché insufficienza della motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistente l’ipotesi di evasione contributiva. Con il sesto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt.91 e 92 4 c.p.c. per non avere la Corte d’appello compensato le spese di lite. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Emerge dal testo della sentenza impugnata, che la Corte ha reputato sufficientemente specifico il secondo motivo d’appello dell’Inps. Il ricorso non trascrive né riporta in modo dettagliato il contenuto del secondo motivo d’appello, ma si limita ad affermare che era pacifica la sua genericità, ritrascrivendo poi solo poche righe dell’atto d’appello, senza specificare se siano afferenti al secondo motivo. Deve allora richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui la deduzione in cassazione di violazione dell’art.434 c.p.c. per omessa rilevazione della genericità del motivo d’appello richiede l’indicazione specifica del motivo (Cass.9734/04, Cass.86/12). Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato (Cass.27950/18) che la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per il versamento del saldo annuale, senza considerare il termine per il pagamento degli acconti.Il termine ultimo può poi essere in concreto posticipato ove sia stato emanato apposito d.P.C.m. di proroga, in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (v. tra le tante, Cass.10273/21, Cass.32683/22). Va qui aggiunto che i pagamenti in acconto non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad un unico termine di prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adempiere integralmente, col pagamento del saldo, l’unitario obbligo contributivo (nello stesso senso, v. Cass.34812/24). Il terzo motivo è infondato. Emerge dal testo della sentenza impugnata che il reddito prodotto per l’anno 2005 in relazione all’attività di architetto è superiore a €5000, ammontando a €24.141. La Corte ha rettamente motivato che, ai sensi dell’art.44, co.2 d.l. n.269/03, l’obbligo di iscrizione sussiste in relazione anche all’occasionalità dell’attività, non essendo necessaria l’abitualità della stessa (v. Cass.4419/21). Il quarto motivo è infondato. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte in base al quale ingegnerie architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, cuiversano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, senza conseguente costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti ad iscriversi allagestione separata presso l'I nps , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, co.26, l. n. 335/95, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (Cass.20288/22, Cass.5826/21) . Il motivo non adduce alcun argomento rilevante di segno opposto capace di confutare un orientamento condiviso anche dalla Corte costituzionale con le sentenz e nn.104/22e 55/24. Il quinto motivo è fondato nei termini seguenti. Le sanzioni civili riguardano l’anno 2005, ovvero epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98/11. La sentenza della Corte Costituzionale n.55/24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d.l. n.87/11, convertito, con modificazioni, nella l. n.111/11, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell’art.21 l. n.6/81, e tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto (v. Cass.13336/24). Il sesto motivo resta assorbito. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del quinto motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.Le spese dell’intero processo s