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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48976/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.MALGIOGLIO Carmelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di de- tenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo metadone e cocaina e, ritenuta la recidiva.

Lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'afferma- zione di responsabilità nei suoi confronti, stante la labilità del patrimonio indiziario relativo alla riconducibilità dello stupefacente all'imputato e alle capacità stupefacenti delle sostanze rinvenute all'interno dell'immobile; si duole altresì di difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva e in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fonda- mento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio sia dove ha evidenziato in termini del tutto logici il collegamento del MAL- GIOGLIO con la baracca ove è stato rinvenuto lo stupefacente, sia con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza che, seppure in forma liquida, era suscettibile di essere impiegata per la preparazione di dosi stupefacenti. 3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va rico- nosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distret- tuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato le modalità dell'azione in ragione della diversa natura delle sostanze detenute e del comportamento non collaborativo del prevenuto in sede di perquisizione tenuto altresì conto della ricorrenza di precedenti penali anche specifici.

Il trattamento sanzionatorio è stato poi attestato su valori minimi.

La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento, segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo- sitivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.MALGIOGLIO Carmelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di de- tenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo metadone e cocaina e, ritenuta la recidiva. Lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'afferma- zione di responsabilità nei suoi confronti, stante la labilità del patrimonio indiziario relativo alla riconducibilità dello stupefacente all'imputato e alle capacità stupefacenti delle sostanze rinvenute all'interno dell'immobile; si duole altresì di difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva e in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fonda- mento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio sia dove ha evidenziato in termini del tutto logici il collegamento del MAL- GIOGLIO con la baracca ove è stato rinvenuto lo stupefacente, sia con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza che, seppure in forma liquida, era suscettibile di essere impiegata per la preparazione di dosi stupefacenti. 3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va rico- nosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distret- tuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato le modalità dell'azione in ragione della diversa natura delle sostanze detenute e del comportamento non collaborativo del prevenuto in sede di perquisizione tenuto altresì conto della ricorrenza di precedenti penali anche specifici. Il trattamento sanzionatorio è stato poi attestato su valori minimi. La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento, segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo- sitivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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