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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1992

Cassazione n. 07580/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 maggio 2025 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependocon unico motivo la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per difetto di elemnti su cui fondare la declaratoria di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999).

L’avversata decisione è fondata su una ampiaed argomentata motivazione in or dine alla dimostrata insussistenza di una giustificazione al porto del coltello, ovvero alla inconferenza del fatto che l’imputato fosse soggetto privo di residenza; analogamente motivati sono il rigetto della concessione delle generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

A tali argomentazioni il ricorrente non contrappone nulla.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 maggio 2025 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependocon unico motivo la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per difetto di elemnti su cui fondare la declaratoria di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). L’avversata decisione è fondata su una ampiaed argomentata motivazione in or dine alla dimostrata insussistenza di una giustificazione al porto del coltello, ovvero alla inconferenza del fatto che l’imputato fosse soggetto privo di residenza; analogamente motivati sono il rigetto della concessione delle generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. A tali argomentazioni il ricorrente non contrappone nulla. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il C
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