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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 27374/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Moldavia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 6/3/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di tentata rapina aggravata e lesioni, condannando il primo alla pena di anni due,mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, il secondo alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro 380,00 di multa.2.

Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla prova dei fatti.

Il difensore lamenta che la sentenza impugnata, nel confermare la responsabilità del Volpi, sostiene che la ricostruzione delle pp.00. trova conferma nel filmato dell'apparato di videosorveglianza e nelle ammissioni degli imputati.

In proposito osserva che il filmato della telecamera ha ripreso solo in parte l'accaduto mentre il Volpi non ha mai ammesso i fatti così come narrati dalle pp.00.

In particolare, la Corte di merito è incorsa in illogicità laddove ha equiparato il versamento della somma di euro 400,00 alle pp.00. all'ammissione di responsabilità come pure nella parte in cui ha accordato rilevanza ai ricordi del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che versava in stato di ubriachezza al momento dei fatti; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti sia in ragione della natura della circostanza ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. che in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della resipiscenza dimostrata con il versamento di euro 400,00 in favore delle vittime.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione degli artt. 442, comma 1 bis, 533 e 530 cod.proc.pen.

La difesa si duole che i giudici di merito non abbiano proceduto alla diretta visione delle videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza dell'agenzia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S. Paolo, basando la ricostruzione dei fatti unicamente su quanto riferito de relato dagli operanti e recependone le supposizioni, in violazione del canone relativo alla diretta valutazione delle prove da parte del giudicante.

Sostiene, inoltre, che le riprese in questione scagionano il [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità per i reati addebitati.

Infatti, mentre nell'informativa di reato e nell'ordinanza custodiale a carico del ricorrente si assume che le videoriprese attestino l'azione violenta dell'imputato nei confronti della p.o.

Madia, spinto dal Volpi che tentava di asportargli il contenuto delle tasche e gli stringeva le mani intorno al collo, la difesa deduce che nei filmati acquisiti non si apprezza l'azione violenta consistita nella stretta al collo della p.o.

Madia, circostanza, peraltro, mai riferita dalle vittime.

La Corte territoriale al pari del primo giudice non ha direttamente visionato il filmato acquisito, dal quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] non ebbe un ruolo attivo nell'azione ed anzi tentò di impedirla cercando di fermare il Volpi, come dimostrato dai fotogrammi estratti dalla difesa e prodotti in allegato alla memoria difensiva depositata il 10/2/2021;3.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 582 cod.pen.

Alla luce delle risultanze documentate dal sistema di videosorveglianza non è configurabile il concorso del prevenuto nei reati addebitatigli, trattandosi di azioni dal medesimo non programmate né volute che egli ha cercato di impedire.

Quanto alle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] circa la condotta del prevenuto che ne avrebbe determinato la caduta la difesa assume che si sia trattato di un esito involontario; 3.2 la violazione degli artt. 175 e 133 cod.pen. in relazione al diniego del beneficio della non menzione, giustificato dalla gravità del fatto e dalla intensità del dolo, considerazioni che non si attagliano all'effettivo ruolo svolto dal prevenuto nella vicenda e non tengono conto della giovanissima età e dello stato di incensuratezza del medesimo; 3.3 la violazione dell'art. 24 della Costituzione poiché nel decreto di citazione per il giudizio d'appello non era contenuto alcun avvertimento circa la trattazione cartolare del processo, senza intervento delle parti, ed anzi l'imputato veniva invitato a comparire personalmente.

L'atto, inoltre, non conteneva alcun avviso circa la facoltà di richiedere la trattazione orale con conseguente lesione del diritto del [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all'udienza e del difensore a discutere l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità ed aspecificità della censura dal momento che i giudici d'appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità non le riprese del sistema di video sorveglianza sebbene le dichiarazioni delle pp.00., chiarendo che " la ripresa delle telecamere (che danno una visuale assolutamente parziale, come già precisato dal primo giudice) non contraddice la ricostruzione concorde dei testi.." (pag. 4).

Quanto alla sostanziale ammissione dei fatti si tratta di affermazione del primo giudice a pag. 5, riportata dalla Corte di merito nell'ambito dell'integrale riproposizione del provvedimento impugnato, che fa leva sul parziale ristoro delle conseguenze patite dalle pp.00. per trarne elementi a sostegno di un "atteggiamento di spontanea compunzione e di sincero pentimento" che è valso al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. 1.1 A fondamento della pronunzia di responsabilità nei confronti del Volpi non si pongono, dunque, né dichiarazioni confessorie del prevenuto né fonti documentali quali le videoriprese, ma le dichiarazioni delle vittime, stimate del tutto attendibili e convergenti, la cui narrazione ha trovato elementi di conferma nelle emergenze del sistema di videosorveglianza mentre alcuna credibile versione alternativa risulta fornita dagli imputati.1.1 Destituiti di pregio si appalesano anche i rilievi in ordine al giudizio di comparazione, avendo i giudici d'appello stimato il trattamento sanzionatorio praticato in primo grado del tutto benevolo, avuto riguardo alle circostanze e modalità del fatto e all'intensità del dolo, con apprezzamento insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato. 2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che l'imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato condizionato all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisizione di una relazione psicologica, la difesa sostiene che i giudici di merito abbiano trascurato la diretta visione del filmato estratto dal sistema di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativa all'episodio a giudizio, dal quale si trarrebbero elementi che revocano in dubbio il concorso del ricorrente negli addebiti ascrittigli.

Sennonché la integrale visione del documento o l'acquisizione dei fotogrammi non sviluppati dalla P.g. ben avrebbe potuto costituire condizione di ammissione al rito alternativo, contribuendo a meglio delimitare il thema decidendum.

Infatti, se è ben vero che il giudice dell'abbreviato decide allo stato degli atti, potendo utilizzare tutti i materiali investigativi acquisiti con il solo limite degli atti probatori assunti contra legem, l'intensità dell'onere di valutazione e di quello conseguente di carattere motivazionale si declina in concreto a seconda della controvertibilità o meno delle fonti e dei contenuti probatori acquisiti.

Invero, la valutazione del giudice dovrà essere calibrata anche in relazione all'accettazione o meno da parte della difesa dei risultati di prova in relazione ad uno o più profili della regiudicanda.

Risulta, dunque, insussistente la denunziata violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., non esistendo alcun obbligo per il primo giudice di accedere alla diretta visione del filmato del sistema di videosorveglianza alla luce della complessiva piattaforma a sua disposizione e in assenza di specifiche contestazioni difensive. 2.1 Deve, altresì, rilevarsi che il ricorso presenta profili di genericità nell'illustrazione della decisività della prova che si assume pretermessa in quanto i giudici di merito hanno dato conto di quanto emerge dai fotogrammi allegati all'informativa di P.g. e la difesa non ha chiarito in quale fase dell'azione si collocherebbe la condotta espressiva di dissenso rispetto all'aggressione del coimputato.

Né il ricorrente ha ritenuto a fini di autosufficienza di corredare l'impugnazione con la documentazione fotografica richiamata.

Va, infine, segnalato che concorre all'irricevibilità del ricorso il mancato raccordo tra la prova che si assume pretermessa e le emergenze poste a fondamento del giudizio di responsabilità, costituite dalle dichiarazioni delle vittime, cui i giudici di merito hanno riconosciuto valenza prioritaria al fine della responsabilità dei prevenuti.La giurisprudenza di legittimità con indirizzo consolidato e costante ritiene che, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117), essendo necessario che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la censura riposa sull'assunto che il prevenuto non abbia fornito un apprezzabile e consapevole contributo causale alla realizzazione degli illeciti in contestazione, in contrasto con la ricostruzione dell'episodio delittuoso effettuata dalle conformi sentenze di merito.

4. Deve negarsi pregio anche al quarto motivo che censura la mancata concessione della non menzione, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta sulla scorta di una motivazione priva di patenti illogicità e coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul criterio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813;Sez.4 n. 34380 del 14/7/2011, Rv. 251509).

5. Il quinto motivo che denunzia la violazione dell'art. 24 Cost. è anch'esso manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551; n. 12623 del 13/12/2019, dep.2020, Rv. 279059).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente ritenuto che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve emettersi declaratoria d'inammissibilità in relazione ad entrambi i ricorsi con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Moldavia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 6/3/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di tentata rapina aggravata e lesioni, condannando il primo alla pena di anni due,mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, il secondo alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro 380,00 di multa.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla prova dei fatti. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata, nel confermare la responsabilità del Volpi, sostiene che la ricostruzione delle pp.00. trova conferma nel filmato dell'apparato di videosorveglianza e nelle ammissioni degli imputati. In proposito osserva che il filmato della telecamera ha ripreso solo in parte l'accaduto mentre il Volpi non ha mai ammesso i fatti così come narrati dalle pp.00. In particolare, la Corte di merito è incorsa in illogicità laddove ha equiparato il versamento della somma di euro 400,00 alle pp.00. all'ammissione di responsabilità come pure nella parte in cui ha accordato rilevanza ai ricordi del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che versava in stato di ubriachezza al momento dei fatti; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti sia in ragione della natura della circostanza ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. che in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della resipiscenza dimostrata con il versamento di euro 400,00 in favore delle vittime. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione degli artt. 442, comma 1 bis, 533 e 530 cod.proc.pen. La difesa si duole che i giudici di merito non abbiano proceduto alla diretta visione delle videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza dell'agenzia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S. Paolo, basando la ricostruzione dei fatti unicamente su quanto riferito de relato dagli operanti e recependone le supposizioni, in violazione del canone relativo alla diretta valutazione delle prove da parte del giudicante. Sostiene, inoltre, che le riprese in questione scagionano il [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità per i reati addebitati. Infatti, mentre nell'informativa di reato e nell'ordinanza custodiale a carico del ricorrente si assume che le videoriprese attestino l'azione violenta dell'imputato nei confronti della p.o. Madia, spinto dal Volpi che tentava di asportargli il contenuto delle tasche e gli stringeva le mani intorno al collo, la difesa deduce che nei filmati acquisiti non si apprezza l'azione violenta consistita nella stretta al collo della p.o. Madia, circostanza, peraltro, mai riferita dalle vittime. La Corte territoriale al pari del primo giudice non ha direttamente visionato il filmato acquisito, dal quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] non ebbe un ruolo attivo nell'azione ed anzi tentò di impedirla cercando di fermare il Volpi, come dimostrato dai fotogrammi estratti dalla difesa e prodotti in allegato alla memoria difensiva depositata il 10/2/2021;3.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 582 cod.pen. Alla luce delle risultanze documentate dal sistema di videosorveglianza non è configurabile il concorso del prevenuto nei reati addebitatigli, trattandosi di azioni dal medesimo non programmate né volute che egli ha cercato di impedire. Quanto alle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] circa la condotta del prevenuto che ne avrebbe determinato la caduta la difesa assume che si sia trattato di un esito involontario; 3.2 la violazione degli artt. 175 e 133 cod.pen. in relazione al diniego del beneficio della non menzione, giustificato dalla gravità del fatto e dalla intensità del dolo, considerazioni che non si attagliano all'effettivo ruolo svolto dal prevenuto nella vicenda e non tengono conto della giovanissima età e dello stato di incensuratezza del medesimo; 3.3 la violazione dell'art. 24 della Costituzione poiché nel decreto di citazione per il giudizio d'appello non era contenuto alcun avvertimento circa la trattazione cartolare del processo, senza intervento delle parti, ed anzi l'imputato veniva invitato a comparire personalmente. L'atto, inoltre, non conteneva alcun avviso circa la facoltà di richiedere la trattazione orale con conseguente lesione del diritto del [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all'udienza e del difensore a discutere l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità ed aspecificità della censura dal momento che i giudici d'appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità non le riprese del sistema di video sorveglianza sebbene le dichiarazioni delle pp.00., chiarendo che " la ripresa delle telecamere (che danno una visuale assolutamente parziale, come già precisato dal primo giudice) non contraddice la ricostruzione concorde dei testi.." (pag. 4). Quanto alla sostanziale ammissione dei fatti si tratta di affermazione del primo giudice a pag. 5, riportata dalla Corte di merito nell'ambito dell'integrale riproposizione del provvedimento impugnato, che fa leva sul parziale ristoro delle conseguenze patite dalle pp.00. per trarne elementi a sostegno di un "atteggiamento di spontanea compunzione e di sincero pentimento" che è valso al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. 1.1 A fondamento della pronunzia di responsabilità nei confronti del Volpi non si pongono, dunque, né dichiarazioni confessorie del prevenuto né fonti documentali quali le videoriprese, ma le dichiarazioni delle vittime, stimate del tutto attendibili e convergenti, la cui narrazione ha trovato elementi di conferma nelle emergenze del sistema di videosorveglianza mentre alcuna credibile versione alternativa risulta fornita dagli imputati.1.1 Destituiti di pregio si appalesano anche i rilievi in ordine al giudizio di comparazione, avendo i giudici d'appello stimato il trattamento sanzionatorio praticato in primo grado del tutto benevolo, avuto riguardo alle circostanze e modalità del fatto e all'intensità del dolo, con apprezzamento insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato. 2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che l'imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato condizionato all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisizione di una relazione psicologica, la difesa sostiene che i giudici di merito abbiano trascurato la diretta visione del filmato estratto dal sistema di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativa all'episodio a giudizio, dal quale si trarrebbero elementi che revocano in dubbio il concorso del ricorrente negli addebiti ascrittigli. Sennonché la integrale visione del documento o l'acquisizione dei fotogrammi non sviluppati dalla P.g. ben avrebbe potuto costituire condizione di ammissione al rito alternativo, contribuendo a meglio delimitare il thema decidendum. Infatti, se è ben vero che il giudice dell'abbreviato decide allo stato degli atti, potendo utilizzare tutti i materiali investigativi acquisiti con il solo limite degli atti probatori assunti contra legem, l'intensità dell'onere di valutazione e di quello conseguente di carattere motivazionale si declina in concreto a seconda della controvertibilità o meno delle fonti e dei contenuti probatori acquisiti. Invero, la valutazione del giudice dovrà essere calibrata anche in relazione all'accettazione o meno da parte della difesa dei risultati di prova in relazione ad uno o più profili della regiudicanda. Risulta, dunque, insussistente la denunziata violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., non esistendo alcun obbligo per il primo giudice di accedere alla diretta visione del filmato del sistema di videosorveglianza alla luce della complessiva piattaforma a sua disposizione e in assenza di specifiche contestazioni difensive. 2.1 Deve, altresì, rilevarsi che il ricorso presenta profili di genericità nell'illustrazione della decisività della prova che si assume pretermessa in quanto i giudici di merito hanno dato conto di quanto emerge dai fotogrammi allegati all'informativa di P.g. e la difesa non ha chiarito in quale fase dell'azione si collocherebbe la condotta espressiva di dissenso rispetto all'aggressione del coimputato. Né il ricorrente ha ritenuto a fini di autosufficienza di corredare l'impugnazione con la documentazione fotografica richiamata. Va, infine, segnalato che concorre all'irricevibilità del ricorso il mancato raccordo tra la prova che si assume pretermessa e le emergenze poste a fondamento del giudizio di responsabilità, costituite dalle dichiarazioni delle vittime, cui i giudici di merito hanno riconosciuto valenza prioritaria al fine della responsabilità dei prevenuti.La giurisprudenza di legittimità con indirizzo consolidato e costante ritiene che, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117), essendo necessario che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la censura riposa sull'assunto che il prevenuto non abbia fornito un apprezzabile e consapevole contributo causale alla realizzazione degli illeciti in contestazione, in contrasto con la ricostruzione dell'episodio delittuoso effettuata dalle conformi sentenze di merito. 4. Deve negarsi pregio anche al quarto motivo che censura la mancata concessione della non menzione, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta sulla scorta di una motivazione priva di patenti illogicità e coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul criterio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813;Sez.4 n. 34380 del 14/7/2011, Rv. 251509). 5. Il quinto motivo che denunzia la violazione dell'art. 24 Cost. è anch'esso manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551; n. 12623 del 13/12/2019, dep.2020, Rv. 279059). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente ritenuto che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve emettersi declaratoria d'inammissibilità in relazione ad entrambi i ricorsi con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s
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