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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10277/2026

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e -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7102/2019,depositata il 19/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, inpersona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche solo DDG) convennein giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata laresponsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotteillecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio esegnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo perl’importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza diun’altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi,proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avereacconsentito alla sua cancellazione, con dolo o colpa, nonostantel’avvenuta previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo; peravere, altresì, illegittimamente chiesto e ottenuto dal predetto Tribunaleun decreto di sequestro conservativo di un terreno edificabile promesso invendita ad una società terza, omettendo di rappresentare che il presuntocredito di euro 350.000,00 era già garantito da altro pignoramentoimmobiliare in danno di un fideiussore.La società attrice chiese, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossecondannata, a titolo risarcitorio, al pagamento dell’importo di euro396.374,10 (danno derivante dalla risoluzione di un preliminare di venditaa causa del pignoramento degli immobili che ne erano oggetto), nonchédell’importo di euro 2.214.000,00 (danno derivante dalla mancata venditadi un terreno e dalla risoluzione di un collegato contratto di appalto acausa del sequestro conservativo) e, infine, dell’importo di euro 4.175,20(danno derivante dall’esborso per ottenere l’estinzione della proceduraesecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento).La società convenuta si costituì tardivamente in giudizio, eccependo lanullità della notificazione della citazione e chiedendo il rigetto delle preteseNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/20261.1.

L’adito Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ritenutala ritualità della notificazione dell’atto di citazione, rigettò, con sentenzadel settembre 2015, le domande della [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che: a) le iniziative intraprese dalla società convenuta a tuteladel proprio diritto di credito di euro 350.000,00 “non potevano ritenersiabusive o determinate da malafede, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la facoltàdi avvalersi anche congiuntamente di tutti i mezzi ordinari, sommari ecautelari consentiti dal nostro ordinamento a tutela delle proprie ragioni”;b) inoltre, i danni asseritamente subiti dalla DDG erano «causalmentericonducibili al comportamento dell’attrice, la quale aveva stipulato “inmaniera frettolosa ed incauta” il preliminare di compravendita e ilcontratto d’appalto … prima della definizione della controversia pendentecon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».2.

Avverso tale decisione interponevano gravame sia la DDG, in viaprincipale, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via incidentale (e vertenteunicamente sulla ritenuta ritualità della notificazione dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado).La Corte di appello di Roma rigettava entrambi con sentenza resapubblica il 19 novembre 2019.2.1.

La Corte territoriale, a fondamento del rigetto dell’appelloprincipale, rilevava di ufficio che: a) la domanda risarcitoria ai sensidell’art. 96 c.p.c., riconducibile alla più ampia fattispecie dellaresponsabilità aquiliana, avrebbe dovuto essere proposta (anche per laprima volta in sede di precisazione delle conclusioni) davanti al giudicedella controversia nel corso della quale era stata tenuta la condottacausativa del danno, potendo essere proposta in via autonoma solo nelcaso di impossibilità di esercitarla in quel processo; b) la DDG avrebbedovuto, dunque, far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio definito dalTribunale di Velletri con sentenza n. 281/2014, nel quale erano confluiti iprocessi riuniti n.r.g. 30261 e 30396 del 2011 e n.r.g. 185 del 2012Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed aventi ad oggetto la risoluzione delpreliminare di compravendita e la restituzione dell’importo di euro350.000,00, nonché le azioni asseritamente duplicate e le relative azioniesecutive e cautelari, seguite dalla trascrizione del pignoramentoimmobiliare e del sequestro conservativo; c) era infondata la difesa dellaDDG che assumeva che non “avrebbe potuto spiegare l’azione risarcitoriaper i danni subiti per l’illegittima richiesta di sequestro conservativo e perla conseguente illegittima trascrizione del provvedimento cautelareessendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio2013”, sia perché la domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c.

“dovevaessere proposta nel giudizio di merito nel quale è stato emesso ilprovvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo”, sia perché DDGaveva “ammesso di avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013,con la conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propriapretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nelquale in relazione alla domanda de qua non era maturata alcunapreclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamenteall’udienza del 9 maggio 2014”; d) le anzidette pretese risarcitorie erano,quindi, da ritenersi inammissibili e non già infondate nel merito; e) anchela domanda ex art. 96 c.p.c. per il risarcimento dei danni asseritamentederivati dalla risoluzione del preliminare stipulato con un privato, terzopromissario acquirente, non poteva trovare accoglimento in quanto lastessa avrebbe potuto essere formulata “in sede di opposizioneall’esecuzione, essendo stato intrapreso tale giudizio proprio per fardichiarare l’illegittimità della trascrizione del pignoramento ed essendo lasocietà opponente a conoscenza, al momento della proposizione dellaseconda istanza di cancellazione della trascrizione, della volontà” delpromissario acquirente “di risolvere il preliminare, nel caso in cui latrascrizione del pignoramento non fosse stata cancellata entro il terminedel 20 aprile 2012 pattuito per la stipula del definitivo”; e.1) in ogni caso,Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026detta domanda di danni poteva essere avanzata “nel giudizio presuppostodefinito con la sentenza n. 281/2014, avente ad oggetto il decretoingiuntivo posto a fondamento del pignoramento immobiliaresuccessivamente trascritto, nonostante la sospensione della provvisoriaesecuzione del decreto”.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.4.

Con una prima ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile (n.31275 del 9 novembre 2023), la causa è stata rinviata in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione del requisito della specialitàdella procura, risolta dalla sentenza n. 2075 del 2024.Con una successiva ordinanza interlocutoria (n. 17925 del 28 giugno2024) la medesima Sezione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente aisensi dell’art. 374 c.c. ravvisando, in riferimento alle doglianze mosse conil primo motivo di ricorso, un contrasto di giurisprudenza tra le Sezionisemplici sul “potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio laquestione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel qualela domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazioneincidentale della parte vittoriosa”.5.

In prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2025, fissata per ladiscussione dinanzi alle Sezioni Unite, le parti private e il pubblicoministero hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.6.

Con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, le Sezioni Unite hannodisposto il rigetto dal primo motivo di ricorso, rimettendo le parti dinanzialla Terza Sezione civile per la decisione sui restanti motivi.7.

In prossimità dell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 dinanzi allaTerza Sezione civile, le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/20268. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato le proprie conclusioni per iscritto, invocando la pronuncia delrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.,per non aver la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di un“giudicato interno formatosi sulla ammissibilità della domanda ex art. 96c.p.c. esperita in via autonoma”.La DDG sostiene che la questione della “improponibilità della domandain quanto proposta in un processo autonomo e diverso rispetto a quelli incui gli illeciti risultavano commessi” era stata oggetto di eccezione daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la comparsa conclusionale di primogrado (del 29 giugno 2015), che essa società attrice aveva contestato conla conclusionale di replica (del 21 luglio 2015), e, tuttavia, il Tribunaleadito aveva rigettato la domanda attorea per un duplice ordine di ragioni(non essere le iniziative della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abusive o in malafede;essere gli asseriti danni riconducibili alla condotta della stessa DDG),estranee rispetto al tema dell’anzidetta eccezione.L’appello di essa DDG, sulla base di cinque motivi, era, quindi,esclusivamente incentrato a denunciare l’erroneità della decisione assuntadal primo giudice e a chiedere l’accoglimento delle pretese risarcitorieazionate, mentre l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la reiezionedel gravame “in quanto infondato in fatto e in diritto”, altresì instando peruna “declaratoria di nullità del processo di primo grado, stante la nullitàdella notifica della citazione introduttiva”.La ricorrente assume, dunque, che, essendo stata la questione diinammissibilità della domanda risarcitoria oggetto di discussione, ilTribunale, nel rigettare detta domanda “nel merito”, avrebbeNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026“implicitamente rigettato anche l’eccezione di inammissibilità delladomanda sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in comparsa conclusionale, attesoche l’affermazione di ammissibilità dell’azione costituiva il presuppostologico-giuridico della pronuncia di merito”.Ne consegue, argomenta ancora DDG, che, vertendo l’appelloprincipale sulla riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettatonel merito la pretesa attorea, «mentre nessun appello incidentale(nemmeno nella forma “condizionata”) sulla mancata declaratoria diinammissibilità della domanda è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]», allaCorte territoriale era, dunque, precluso l’esame della questione, essendosial riguardo formato un giudicato interno.Di qui, pertanto, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.2.

Osserva il Collegio come la censura in esame, già sottopostaall’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, sia stato da queste ultimegiudicato privo di fondamento; a tale giudizio di rigetto, pertanto, sirimanda, sulla base delle motivazioni ad esso dedicate dal SupremoCollegio.3.

Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver laCorte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente laresponsabilità della società convenuta per la illegittima trascrizione delpignoramento non fosse proponibile in autonomo giudizio.La DDG sostiene che il potere di liquidare il danno da incautaesecuzione spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione e non algiudice che ha emesso il titolo esecutivo e che, in ogni caso, la domandadi risarcimento per illegittima trascrizione del pignoramento, nella specie,non poteva proporsi neanche in sede di opposizione all’esecuzione, attesoche il danno si è manifestato in maniera postuma rispetto alla ordinanza diestinzione del procedimento esecutivo del 24 luglio 2012, giacchématurato solo dal momento in cui la promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026si è avvalsa della clausola risolutiva espressa con apposita comunicazioneinviata il 20 febbraio 2013.4.

Il motivo è infondato.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l'istanza di condanna alrisarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per averintrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzatain forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivosuccessivamente caducato, dev’essere proposta, di regola, in sede dicognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitivitàdel titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi sianopreclusioni di natura processuale.

In quest’ultima ipotesi, la domandadeve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione.

Soloqualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di dirittoall'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita laproposizione in un giudizio autonomo (cfr. Sez.

U, sentenza n. 25478 del21/9/2021, Rv. 662368 –

02. Conf.

Sez. 6 - 3, ordinanza n. 42119 del31/12/2021, Rv. 663459 – 01).In termini analoghi, secondo Sez. 3, sentenza n. 28527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Rv. 651656 - 01), in tema di responsabilità aggravata, la domanda dirisarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di unpignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere propostain via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione,né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, ildanno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione ditale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo e autonomo e nonmero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione delgiudizio di opposizione all'esecuzione.In forme che appaiono ancor più rigorose e radicali (ossia senzaneppure la previsione dell’ipotesi eccezionale dell’impossibilità di fatto o diNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026diritto di agire all’interno del giudizio di formazione o preordinato alladefinitività del titolo esecutivo), secondo Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12029del 16/5/2017 (Rv. 644286 – 01) l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto dispecialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processualeaggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti,ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art.96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, trale due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile laproposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danniasseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i qualidevono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito (conf.Sez. 3, ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 - 01).5.

Al di là della (discutibile) questione relativa alla persistenterilevanza (o meno) dell’impossibilità di agire per il risarcimento dei danniex art. 96 c.p.c. all’interno del giudizio di formazione o preordinato alladefinitività del titolo esecutivo, varrà considerare come, nel caso di specie,la società ricorrente abbia invocato l’accertamento di tale impossibilitàsostenendo che la conoscenza del danno sofferto fosse emersa solo il 20febbraio 2013 (ossia, contestualmente all’invio della comunicazionecontenente la dichiarazione della promissaria acquirente di avvalersi dellaclausola risolutiva espressa della compravendita del terreno gravato), làdove l’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo era stataemessa in data 24 luglio 2012.Su questo specifico punto, la Corte territoriale ha tuttaviaespressamente rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA].

«non avrebbe dovuto agire neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nel giudizioautonomo definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione,ma avrebbe dovuto far valere la relativa pretesa direttamente nel giudiziodefinito dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 281 del 2014richiamata e depositata dall’appellante nel proprio fascicolo di parte diNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026primo grado […], con la quale il giudice di primo grado si è pronunciato suiprocessi riuniti iscritti ai numeri 30261 e 30396 dell’anno 2011 e numero185 dell’anno 2012, introdotti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA](Attori-Opposti) e da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA](Convenute-Opponenti), aventi ad oggetto la declaratoria di risoluzionedel preliminare di compravendita del 28 dicembre 2009 stipulato tra leparti e la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzionedella somma di euro 350.000,00 versata a titolo di acconto prezzo.«In applicazione dei principi di diritto enunciati al paragrafo cheprecede era, infatti, il giudice della causa decisa con la sentenza n. 281del 2014, quello competente in via esclusiva a conoscere della domandarisarcitoria de qua, in quanto era quello il giudice investito dellecontroversie durante le quali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha tenuto le condottetemerarie o imprudenti causative dei danni lamentati da Immobiliare DDGs.r.l.» (cfr. pagg. 11-12 della sentenza d’appello).Prosegue poi la Corte d’appello: «A riguardo è opportuno aggiungereche priva di pregio è la tesi sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. […]secondo cui la stessa non avrebbe potuto spiegare l’azione risarcitoria peri danni subiti per l’illegittima richiesta di sequestro conservativo e per leconseguenti illegittima trascrizione del provvedimento cautelare,essendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio2013, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. le comunicò di volersi avvalere dellacondizione risolutiva di cui all’art. 2 del Contratto, sia perché […] ladomanda ex art. 96 c.p.c., secondo comma, in relazione a provvedimenticautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado e a quelli esecutiviiniziati o proseguiti in mancanza di titolo esecutivo, originaria osopravvenuta, deve essere proposta nel giudizio di merito nel quale èstato emesso il provvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo,sia perché immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., come appena evidenziato, ha ammessodi avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013, con laNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propriapretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nelquale in relazione alla domanda de qua non era maturata alcunapreclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamenteall’udienza del 9 maggio 2014» (cfr. pagg. 12-13 della sentenzad’appello).La Corte territoriale ha dunque ritenuto che la conclusionedell’incidente di esecuzione prima della conoscenza (nel febbraio del 2013)del danno, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., non avrebbe in ogni caso impedito aquest’ultima di esercitare l’azione di danno nel giudizio di merito nelquadro del quale quell’incidente di esecuzione ebbe ad inserirsi.6.

La decisione così compendiata dal giudice d’appello deve ritenersicorretta, essendosi la Corte territoriale ritualmente allineata al principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamato, in forza del qualel'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondocomma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normaleprudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo diformazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev’essereproposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazioneo preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio siaancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale.Nel solo caso in cui, nel quadro del giudizio di cognizione volto allaformazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, fosseromaturate preclusioni processuali, il danneggiato può agire per i danni exart. 96 c.p.c. nel giudizio di esecuzione e, quando in quest’ultimo giudizio,vi sia l’impossibilità di fatto di diritto di agire, potrà agire in un giudizioautonomo.Nel caso di specie, come espressamente affermato dalla Corteterritoriale, la società ricorrente ben avrebbe potuto esercitare la propriapretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto allaNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026formazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo, poiché quelgiudizio, al febbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcunapreclusione per rivendicare il risarcimento del danno subito all’internodello stesso.Il motivo in esame, pertanto, dev’essere rigettato.7.

Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver laCorte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente laresponsabilità della società convenuta per la trascrizione del sequestroconservativo revocato non fosse proponibile in autonomo giudizio.La ricorrente deduce che il procedimento cautelare relativo alsequestro conservativo (n.r.g. 1003/2012) si era esaurito con la revocadel sequestro disposta con ordinanza del 4 dicembre 2012, senza che taleprocedimento fosse confluito nei giudizi riuniti e definiti con la sentenza n.281/2014, e che il danno si era manifestato solo successivamenteall’anzidetto procedimento, con la comunicazione della promissariaacquirente del 20 febbraio 2013.8.

Il motivo è infondato.9.

Osserva il Collegio come, anche in relazione alla vicenda relativaalla trascrizione del sequestro conservativo (e alla successiva revoca ditale provvedimento cautelare), il comportamento asseritamente illecitodella controparte dell’odierna ricorrente attenesse alla cautela delmedesimo credito posto a oggetto del giudizio di cognizione volto allaformazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo concernenteil credito per cui fu originariamente concesso il sequestro conservativo.Dunque, anche in relazione a tale comportamento della societàavversaria, l’odierna istante ben avrebbe potuto esercitare la propriapretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto allaformazione, o preordinato alla definitività, del titolo esecutivo, poiché quelgiudizio (attinente al medesimo credito rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026per la restituzione dell’anticipo sul prezzo di una vendita immobiliare), alfebbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcuna preclusioneimpedisse la rivendicazione del risarcimento del danno all’interno di dettogiudizio.10.

Con il quarto motivo (proposto in via subordinata al rigetto delprimo motivo e, alternativamente, del secondo o del terzo motivo) laricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamenteescluso che, in presenza di una pluralità di illeciti generatori del danno,non fosse proponibile una unica ed autonoma azione di risarcimentodanni.La DDG assume che, ove si dovesse ritenere consentita l’esperibilità invia autonoma di almeno una delle due azioni risarcitorie (quella per ildanno da trascrizione illegittima del pignoramento o quella per il danno datrascrizione illegittima del sequestro), dovrebbe reputarsi anche consentito“l’esame cumulativo in un unico procedimento dell’altra azione per laquale, se presa singolarmente, la competenza sarebbe stata ex art. 96c.p.c. del giudice del procedimento di merito”.La ricorrente, quindi, sostiene che, nella specie, il danno trarrebbeorigine da entrambe le trascrizioni illegittime effettuate dalla societàconvenuta, per cui l’azione risarcitoria si presenta unitaria e, asalvaguardia del diritto di difesa dell’attore, essa deve potersi esperire “inun unico giudizio di ordinaria cognizione, autonomo rispetto alla causa cheriuniva i tre procedimenti instaurati da [OSCURATO:PERSONA]”.11.

Il motivo è infondato.12.

Osserva il Collegio come la società ricorrente abbiaoriginariamente agito al fine di stigmatizzare l’adozione di comportamentiprocessuali illeciti regolati in modo specifico dall’art. 96 c.p.c.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, l’esame del comportamento processualmente temerario chiedeNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026d’essere necessariamente condotto contestualmente all’esame nel meritodella domanda asseritamente abusiva (salva l’impossibilità di fatto o didiritto di farlo).La stessa Corte territoriale ha sottolineato come, nel caso di specie,entrambi i comportamenti processuali contestati a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero potuto essere dedotti, al fine di ottenere ilrisarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nel medesimo processo definitodalla sentenza n. 281/2014.Da questa prospettiva, la censura in esame, al di là della relativainfondatezza, varrebbe a caratterizzarsi financo per la relativainammissibilità, avuto riguardo all’evidente carenza di interesse aproporla.13.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.14.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.15.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco dell'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7102/2019,depositata il 19/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, inpersona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche solo DDG) convennein giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata laresponsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotteillecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio esegnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo perl’importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza diun’altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi,proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avereacconsentito alla sua cancellazione, con dolo o colpa, nonostantel’avvenuta previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo; peravere, altresì, illegittimamente chiesto e ottenuto dal predetto Tribunaleun decreto di sequestro conservativo di un terreno edificabile promesso invendita ad una società terza, omettendo di rappresentare che il presuntocredito di euro 350.000,00 era già garantito da altro pignoramentoimmobiliare in danno di un fideiussore.La società attrice chiese, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossecondannata, a titolo risarcitorio, al pagamento dell’importo di euro396.374,10 (danno derivante dalla risoluzione di un preliminare di venditaa causa del pignoramento degli immobili che ne erano oggetto), nonchédell’importo di euro 2.214.000,00 (danno derivante dalla mancata venditadi un terreno e dalla risoluzione di un collegato contratto di appalto acausa del sequestro conservativo) e, infine, dell’importo di euro 4.175,20(danno derivante dall’esborso per ottenere l’estinzione della proceduraesecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento).La società convenuta si costituì tardivamente in giudizio, eccependo lanullità della notificazione della citazione e chiedendo il rigetto delle preteseNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/20261.1. L’adito Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ritenutala ritualità della notificazione dell’atto di citazione, rigettò, con sentenzadel settembre 2015, le domande della [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che: a) le iniziative intraprese dalla società convenuta a tuteladel proprio diritto di credito di euro 350.000,00 “non potevano ritenersiabusive o determinate da malafede, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la facoltàdi avvalersi anche congiuntamente di tutti i mezzi ordinari, sommari ecautelari consentiti dal nostro ordinamento a tutela delle proprie ragioni”;b) inoltre, i danni asseritamente subiti dalla DDG erano «causalmentericonducibili al comportamento dell’attrice, la quale aveva stipulato “inmaniera frettolosa ed incauta” il preliminare di compravendita e ilcontratto d’appalto … prima della definizione della controversia pendentecon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».2. Avverso tale decisione interponevano gravame sia la DDG, in viaprincipale, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via incidentale (e vertenteunicamente sulla ritenuta ritualità della notificazione dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado).La Corte di appello di Roma rigettava entrambi con sentenza resapubblica il 19 novembre 2019.2.1. La Corte territoriale, a fondamento del rigetto dell’appelloprincipale, rilevava di ufficio che: a) la domanda risarcitoria ai sensidell’art. 96 c.p.c., riconducibile alla più ampia fattispecie dellaresponsabilità aquiliana, avrebbe dovuto essere proposta (anche per laprima volta in sede di precisazione delle conclusioni) davanti al giudicedella controversia nel corso della quale era stata tenuta la condottacausativa del danno, potendo essere proposta in via autonoma solo nelcaso di impossibilità di esercitarla in quel processo; b) la DDG avrebbedovuto, dunque, far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio definito dalTribunale di Velletri con sentenza n. 281/2014, nel quale erano confluiti iprocessi riuniti n.r.g. 30261 e 30396 del 2011 e n.r.g. 185 del 2012Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed aventi ad oggetto la risoluzione delpreliminare di compravendita e la restituzione dell’importo di euro350.000,00, nonché le azioni asseritamente duplicate e le relative azioniesecutive e cautelari, seguite dalla trascrizione del pignoramentoimmobiliare e del sequestro conservativo; c) era infondata la difesa dellaDDG che assumeva che non “avrebbe potuto spiegare l’azione risarcitoriaper i danni subiti per l’illegittima richiesta di sequestro conservativo e perla conseguente illegittima trascrizione del provvedimento cautelareessendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio2013”, sia perché la domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c. “dovevaessere proposta nel giudizio di merito nel quale è stato emesso ilprovvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo”, sia perché DDGaveva “ammesso di avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013,con la conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propriapretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nelquale in relazione alla domanda de qua non era maturata alcunapreclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamenteall’udienza del 9 maggio 2014”; d) le anzidette pretese risarcitorie erano,quindi, da ritenersi inammissibili e non già infondate nel merito; e) anchela domanda ex art. 96 c.p.c. per il risarcimento dei danni asseritamentederivati dalla risoluzione del preliminare stipulato con un privato, terzopromissario acquirente, non poteva trovare accoglimento in quanto lastessa avrebbe potuto essere formulata “in sede di opposizioneall’esecuzione, essendo stato intrapreso tale giudizio proprio per fardichiarare l’illegittimità della trascrizione del pignoramento ed essendo lasocietà opponente a conoscenza, al momento della proposizione dellaseconda istanza di cancellazione della trascrizione, della volontà” delpromissario acquirente “di risolvere il preliminare, nel caso in cui latrascrizione del pignoramento non fosse stata cancellata entro il terminedel 20 aprile 2012 pattuito per la stipula del definitivo”; e.1) in ogni caso,Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026detta domanda di danni poteva essere avanzata “nel giudizio presuppostodefinito con la sentenza n. 281/2014, avente ad oggetto il decretoingiuntivo posto a fondamento del pignoramento immobiliaresuccessivamente trascritto, nonostante la sospensione della provvisoriaesecuzione del decreto”.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.4. Con una prima ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile (n.31275 del 9 novembre 2023), la causa è stata rinviata in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione del requisito della specialitàdella procura, risolta dalla sentenza n. 2075 del 2024.Con una successiva ordinanza interlocutoria (n. 17925 del 28 giugno2024) la medesima Sezione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente aisensi dell’art. 374 c.c. ravvisando, in riferimento alle doglianze mosse conil primo motivo di ricorso, un contrasto di giurisprudenza tra le Sezionisemplici sul “potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio laquestione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel qualela domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazioneincidentale della parte vittoriosa”.5. In prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2025, fissata per ladiscussione dinanzi alle Sezioni Unite, le parti private e il pubblicoministero hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.6. Con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, le Sezioni Unite hannodisposto il rigetto dal primo motivo di ricorso, rimettendo le parti dinanzialla Terza Sezione civile per la decisione sui restanti motivi.7. In prossimità dell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 dinanzi allaTerza Sezione civile, le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/20268. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato le proprie conclusioni per iscritto, invocando la pronuncia delrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.,per non aver la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di un“giudicato interno formatosi sulla ammissibilità della domanda ex art. 96c.p.c. esperita in via autonoma”.La DDG sostiene che la questione della “improponibilità della domandain quanto proposta in un processo autonomo e diverso rispetto a quelli incui gli illeciti risultavano commessi” era stata oggetto di eccezione daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la comparsa conclusionale di primogrado (del 29 giugno 2015), che essa società attrice aveva contestato conla conclusionale di replica (del 21 luglio 2015), e, tuttavia, il Tribunaleadito aveva rigettato la domanda attorea per un duplice ordine di ragioni(non essere le iniziative della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abusive o in malafede;essere gli asseriti danni riconducibili alla condotta della stessa DDG),estranee rispetto al tema dell’anzidetta eccezione.L’appello di essa DDG, sulla base di cinque motivi, era, quindi,esclusivamente incentrato a denunciare l’erroneità della decisione assuntadal primo giudice e a chiedere l’accoglimento delle pretese risarcitorieazionate, mentre l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la reiezionedel gravame “in quanto infondato in fatto e in diritto”, altresì instando peruna “declaratoria di nullità del processo di primo grado, stante la nullitàdella notifica della citazione introduttiva”.La ricorrente assume, dunque, che, essendo stata la questione diinammissibilità della domanda risarcitoria oggetto di discussione, ilTribunale, nel rigettare detta domanda “nel merito”, avrebbeNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026“implicitamente rigettato anche l’eccezione di inammissibilità delladomanda sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in comparsa conclusionale, attesoche l’affermazione di ammissibilità dell’azione costituiva il presuppostologico-giuridico della pronuncia di merito”.Ne consegue, argomenta ancora DDG, che, vertendo l’appelloprincipale sulla riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettatonel merito la pretesa attorea, «mentre nessun appello incidentale(nemmeno nella forma “condizionata”) sulla mancata declaratoria diinammissibilità della domanda è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]», allaCorte territoriale era, dunque, precluso l’esame della questione, essendosial riguardo formato un giudicato interno.Di qui, pertanto, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.2. Osserva il Collegio come la censura in esame, già sottopostaall’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, sia stato da queste ultimegiudicato privo di fondamento; a tale giudizio di rigetto, pertanto, sirimanda, sulla base delle motivazioni ad esso dedicate dal SupremoCollegio.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver laCorte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente laresponsabilità della società convenuta per la illegittima trascrizione delpignoramento non fosse proponibile in autonomo giudizio.La DDG sostiene che il potere di liquidare il danno da incautaesecuzione spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione e non algiudice che ha emesso il titolo esecutivo e che, in ogni caso, la domandadi risarcimento per illegittima trascrizione del pignoramento, nella specie,non poteva proporsi neanche in sede di opposizione all’esecuzione, attesoche il danno si è manifestato in maniera postuma rispetto alla ordinanza diestinzione del procedimento esecutivo del 24 luglio 2012, giacchématurato solo dal momento in cui la promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026si è avvalsa della clausola risolutiva espressa con apposita comunicazioneinviata il 20 febbraio 2013.4. Il motivo è infondato.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l'istanza di condanna alrisarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per averintrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzatain forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivosuccessivamente caducato, dev’essere proposta, di regola, in sede dicognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitivitàdel titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi sianopreclusioni di natura processuale. In quest’ultima ipotesi, la domandadeve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Soloqualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di dirittoall'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita laproposizione in un giudizio autonomo (cfr. Sez. U, sentenza n. 25478 del21/9/2021, Rv. 662368 – 02. Conf. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 42119 del31/12/2021, Rv. 663459 – 01).In termini analoghi, secondo Sez. 3, sentenza n. 28527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Rv. 651656 - 01), in tema di responsabilità aggravata, la domanda dirisarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di unpignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere propostain via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione,né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, ildanno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione ditale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo e autonomo e nonmero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione delgiudizio di opposizione all'esecuzione.In forme che appaiono ancor più rigorose e radicali (ossia senzaneppure la previsione dell’ipotesi eccezionale dell’impossibilità di fatto o diNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026diritto di agire all’interno del giudizio di formazione o preordinato alladefinitività del titolo esecutivo), secondo Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12029del 16/5/2017 (Rv. 644286 – 01) l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto dispecialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processualeaggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti,ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art.96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, trale due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile laproposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danniasseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i qualidevono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito (conf.Sez. 3, ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 - 01).5. Al di là della (discutibile) questione relativa alla persistenterilevanza (o meno) dell’impossibilità di agire per il risarcimento dei danniex art. 96 c.p.c. all’interno del giudizio di formazione o preordinato alladefinitività del titolo esecutivo, varrà considerare come, nel caso di specie,la società ricorrente abbia invocato l’accertamento di tale impossibilitàsostenendo che la conoscenza del danno sofferto fosse emersa solo il 20febbraio 2013 (ossia, contestualmente all’invio della comunicazionecontenente la dichiarazione della promissaria acquirente di avvalersi dellaclausola risolutiva espressa della compravendita del terreno gravato), làdove l’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo era stataemessa in data 24 luglio 2012.Su questo specifico punto, la Corte territoriale ha tuttaviaespressamente rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. «non avrebbe dovuto agire neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nel giudizioautonomo definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione,ma avrebbe dovuto far valere la relativa pretesa direttamente nel giudiziodefinito dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 281 del 2014richiamata e depositata dall’appellante nel proprio fascicolo di parte diNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026primo grado […], con la quale il giudice di primo grado si è pronunciato suiprocessi riuniti iscritti ai numeri 30261 e 30396 dell’anno 2011 e numero185 dell’anno 2012, introdotti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA](Attori-Opposti) e da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA](Convenute-Opponenti), aventi ad oggetto la declaratoria di risoluzionedel preliminare di compravendita del 28 dicembre 2009 stipulato tra leparti e la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzionedella somma di euro 350.000,00 versata a titolo di acconto prezzo.«In applicazione dei principi di diritto enunciati al paragrafo cheprecede era, infatti, il giudice della causa decisa con la sentenza n. 281del 2014, quello competente in via esclusiva a conoscere della domandarisarcitoria de qua, in quanto era quello il giudice investito dellecontroversie durante le quali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha tenuto le condottetemerarie o imprudenti causative dei danni lamentati da Immobiliare DDGs.r.l.» (cfr. pagg. 11-12 della sentenza d’appello).Prosegue poi la Corte d’appello: «A riguardo è opportuno aggiungereche priva di pregio è la tesi sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. […]secondo cui la stessa non avrebbe potuto spiegare l’azione risarcitoria peri danni subiti per l’illegittima richiesta di sequestro conservativo e per leconseguenti illegittima trascrizione del provvedimento cautelare,essendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio2013, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. le comunicò di volersi avvalere dellacondizione risolutiva di cui all’art. 2 del Contratto, sia perché […] ladomanda ex art. 96 c.p.c., secondo comma, in relazione a provvedimenticautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado e a quelli esecutiviiniziati o proseguiti in mancanza di titolo esecutivo, originaria osopravvenuta, deve essere proposta nel giudizio di merito nel quale èstato emesso il provvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo,sia perché immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., come appena evidenziato, ha ammessodi avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013, con laNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propriapretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nelquale in relazione alla domanda de qua non era maturata alcunapreclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamenteall’udienza del 9 maggio 2014» (cfr. pagg. 12-13 della sentenzad’appello).La Corte territoriale ha dunque ritenuto che la conclusionedell’incidente di esecuzione prima della conoscenza (nel febbraio del 2013)del danno, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., non avrebbe in ogni caso impedito aquest’ultima di esercitare l’azione di danno nel giudizio di merito nelquadro del quale quell’incidente di esecuzione ebbe ad inserirsi.6. La decisione così compendiata dal giudice d’appello deve ritenersicorretta, essendosi la Corte territoriale ritualmente allineata al principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamato, in forza del qualel'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondocomma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normaleprudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo diformazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev’essereproposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazioneo preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio siaancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale.Nel solo caso in cui, nel quadro del giudizio di cognizione volto allaformazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, fosseromaturate preclusioni processuali, il danneggiato può agire per i danni exart. 96 c.p.c. nel giudizio di esecuzione e, quando in quest’ultimo giudizio,vi sia l’impossibilità di fatto di diritto di agire, potrà agire in un giudizioautonomo.Nel caso di specie, come espressamente affermato dalla Corteterritoriale, la società ricorrente ben avrebbe potuto esercitare la propriapretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto allaNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026formazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo, poiché quelgiudizio, al febbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcunapreclusione per rivendicare il risarcimento del danno subito all’internodello stesso.Il motivo in esame, pertanto, dev’essere rigettato.7. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver laCorte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente laresponsabilità della società convenuta per la trascrizione del sequestroconservativo revocato non fosse proponibile in autonomo giudizio.La ricorrente deduce che il procedimento cautelare relativo alsequestro conservativo (n.r.g. 1003/2012) si era esaurito con la revocadel sequestro disposta con ordinanza del 4 dicembre 2012, senza che taleprocedimento fosse confluito nei giudizi riuniti e definiti con la sentenza n.281/2014, e che il danno si era manifestato solo successivamenteall’anzidetto procedimento, con la comunicazione della promissariaacquirente del 20 febbraio 2013.8. Il motivo è infondato.9. Osserva il Collegio come, anche in relazione alla vicenda relativaalla trascrizione del sequestro conservativo (e alla successiva revoca ditale provvedimento cautelare), il comportamento asseritamente illecitodella controparte dell’odierna ricorrente attenesse alla cautela delmedesimo credito posto a oggetto del giudizio di cognizione volto allaformazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo concernenteil credito per cui fu originariamente concesso il sequestro conservativo.Dunque, anche in relazione a tale comportamento della societàavversaria, l’odierna istante ben avrebbe potuto esercitare la propriapretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto allaformazione, o preordinato alla definitività, del titolo esecutivo, poiché quelgiudizio (attinente al medesimo credito rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026per la restituzione dell’anticipo sul prezzo di una vendita immobiliare), alfebbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcuna preclusioneimpedisse la rivendicazione del risarcimento del danno all’interno di dettogiudizio.10. Con il quarto motivo (proposto in via subordinata al rigetto delprimo motivo e, alternativamente, del secondo o del terzo motivo) laricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamenteescluso che, in presenza di una pluralità di illeciti generatori del danno,non fosse proponibile una unica ed autonoma azione di risarcimentodanni.La DDG assume che, ove si dovesse ritenere consentita l’esperibilità invia autonoma di almeno una delle due azioni risarcitorie (quella per ildanno da trascrizione illegittima del pignoramento o quella per il danno datrascrizione illegittima del sequestro), dovrebbe reputarsi anche consentito“l’esame cumulativo in un unico procedimento dell’altra azione per laquale, se presa singolarmente, la competenza sarebbe stata ex art. 96c.p.c. del giudice del procedimento di merito”.La ricorrente, quindi, sostiene che, nella specie, il danno trarrebbeorigine da entrambe le trascrizioni illegittime effettuate dalla societàconvenuta, per cui l’azione risarcitoria si presenta unitaria e, asalvaguardia del diritto di difesa dell’attore, essa deve potersi esperire “inun unico giudizio di ordinaria cognizione, autonomo rispetto alla causa cheriuniva i tre procedimenti instaurati da [OSCURATO:PERSONA]”.11. Il motivo è infondato.12. Osserva il Collegio come la società ricorrente abbiaoriginariamente agito al fine di stigmatizzare l’adozione di comportamentiprocessuali illeciti regolati in modo specifico dall’art. 96 c.p.c.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, l’esame del comportamento processualmente temerario chiedeNumero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026d’essere necessariamente condotto contestualmente all’esame nel meritodella domanda asseritamente abusiva (salva l’impossibilità di fatto o didiritto di farlo).La stessa Corte territoriale ha sottolineato come, nel caso di specie,entrambi i comportamenti processuali contestati a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero potuto essere dedotti, al fine di ottenere ilrisarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nel medesimo processo definitodalla sentenza n. 281/2014.Da questa prospettiva, la censura in esame, al di là della relativainfondatezza, varrebbe a caratterizzarsi financo per la relativainammissibilità, avuto riguardo all’evidente carenza di interesse aproporla.13. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.15. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Numero registro generale 12959/2020Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10277/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco dell'[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris