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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 33849/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/l-sentite le conclusioni del PG • Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Ministro della giustizia di proroga del regime differenziato applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Pagliuca, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione adottata assolutamente apparente in ordine sia alla capacità di Pagliuca di mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza, sia alla dimostrazione di collegamenti attuali dello stesso con la medesima organizzazione.

Lamenta il difensore che l'ordinanza impugnata non ha valutato la documentazione dallo stesso prodotta per l'udienza del 25 gennaio 2024.

Rileva che erroneamente l'ordinanza in esame ritiene l'insussistenza di reali e concreti segnali di ravvedimento a fronte, invece, di interrogatori quali quelli del 21 e del 28 luglio del 2023 che - in particolare il primo - dimostravano l'assoluta volontà di rescindere ogni rapporto con la consorteria di appartenenza, in tal modo disarticolando l'intero ragionamento adottato dai Giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma fa leva sul ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan Longobardi-Beneduce, attivo, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, nel reinvestimento di capitali illeciti e nel controllo delle attività commerciali, nell'area di Pozzuoli e di Quarto, quale in particolare uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia come Pagliuca, già in espiazione della pena per reati di criminalità organizzata, nel luglio 2019 sia stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e come tale fatto si inserisca proprio nel contesto degli eventi caratterizzanti l'attuale fase di contrapposizione tra clan per il predominio sul suddetto territorio.

Rileva che l'attualità del prestigio criminale e dell'autorevolezza del detenuto è dimostrata dai plurimi rilievi disciplinari in cui il suddetto è incorso, soprattutto per inosservanza degli ordini del 2021-2022, significativi di atteggiamento sprezzante di regole e prevaricatore anche in ambito carcerario.

Osserva, inoltre, che dalla relazione di sintesi non emerge alcun dato circa la manifestazione da parte del reclamante di un atteggiamento di approfondimento critico dei reati in espiazione, né risulta che il medesimo, oltre all'affermazione formale di dissociazione, abbia reso dichiarazioni utili sul piano sostanziale, ai fini dello smantellamento dell'organizzazione criminale di appartenenza, né che abbia contribuito all'identificazione degli autori delle imprese criminose.

Detto Tribunale, però, pur insistendo sull'assenza di segnali di ravvedimento, non si confronta in alcun modo con la documentazione depositata dalla difesa e in particolare con il contenuto dei verbali di interrogatorio del 21 e del 28 luglio 2023 (allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), dai quali (soprattutto il primo interrogatorio, che richiama le dichiarazioni rese da Pagliuca in data 21 marzo 2019) sembra emergere un inizio di collaborazione con la giustizia quantomeno con riferimento all'omicidio di cui si è detto.

2. Premesso che è improprio prospettare vizi motivazionali in un ambito come quello in esame, in cui il ricorso è proponibile per violazione di legge e, quindi, per assenza e/o apparenza motivazionale, nel caso in esame, però, la totale assenza di confronto e, quindi, di motivazione in relazione alla documentazione prodotta, nell'ambito di una struttura argomentativa che fa leva proprio sull'assenza di segnali di ravvedimento e di distacco dal contesto associativo di riferimento, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare la documentazione ignorata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/l-sentite le conclusioni del PG • Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Ministro della giustizia di proroga del regime differenziato applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Pagliuca, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione adottata assolutamente apparente in ordine sia alla capacità di Pagliuca di mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza, sia alla dimostrazione di collegamenti attuali dello stesso con la medesima organizzazione. Lamenta il difensore che l'ordinanza impugnata non ha valutato la documentazione dallo stesso prodotta per l'udienza del 25 gennaio 2024. Rileva che erroneamente l'ordinanza in esame ritiene l'insussistenza di reali e concreti segnali di ravvedimento a fronte, invece, di interrogatori quali quelli del 21 e del 28 luglio del 2023 che - in particolare il primo - dimostravano l'assoluta volontà di rescindere ogni rapporto con la consorteria di appartenenza, in tal modo disarticolando l'intero ragionamento adottato dai Giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma fa leva sul ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan Longobardi-Beneduce, attivo, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, nel reinvestimento di capitali illeciti e nel controllo delle attività commerciali, nell'area di Pozzuoli e di Quarto, quale in particolare uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia come Pagliuca, già in espiazione della pena per reati di criminalità organizzata, nel luglio 2019 sia stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e come tale fatto si inserisca proprio nel contesto degli eventi caratterizzanti l'attuale fase di contrapposizione tra clan per il predominio sul suddetto territorio. Rileva che l'attualità del prestigio criminale e dell'autorevolezza del detenuto è dimostrata dai plurimi rilievi disciplinari in cui il suddetto è incorso, soprattutto per inosservanza degli ordini del 2021-2022, significativi di atteggiamento sprezzante di regole e prevaricatore anche in ambito carcerario. Osserva, inoltre, che dalla relazione di sintesi non emerge alcun dato circa la manifestazione da parte del reclamante di un atteggiamento di approfondimento critico dei reati in espiazione, né risulta che il medesimo, oltre all'affermazione formale di dissociazione, abbia reso dichiarazioni utili sul piano sostanziale, ai fini dello smantellamento dell'organizzazione criminale di appartenenza, né che abbia contribuito all'identificazione degli autori delle imprese criminose. Detto Tribunale, però, pur insistendo sull'assenza di segnali di ravvedimento, non si confronta in alcun modo con la documentazione depositata dalla difesa e in particolare con il contenuto dei verbali di interrogatorio del 21 e del 28 luglio 2023 (allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), dai quali (soprattutto il primo interrogatorio, che richiama le dichiarazioni rese da Pagliuca in data 21 marzo 2019) sembra emergere un inizio di collaborazione con la giustizia quantomeno con riferimento all'omicidio di cui si è detto. 2. Premesso che è improprio prospettare vizi motivazionali in un ambito come quello in esame, in cui il ricorso è proponibile per violazione di legge e, quindi, per assenza e/o apparenza motivazionale, nel caso in esame, però, la totale assenza di confronto e, quindi, di motivazione in relazione alla documentazione prodotta, nell'ambito di una struttura argomentativa che fa leva proprio sull'assenza di segnali di ravvedimento e di distacco dal contesto associativo di riferimento, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare la documentazione ignorata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
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