CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1961
Cassazione n. 03195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAi dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 24.03.22 della VII Sez. pen. di Questa Corte, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con la quale era stata rigettata l'istanza di liberazione condizionale; - che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione e viola- zione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, risulta proposto fuori dai casi consentiti ex art. 625-bis, comma 4 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estens e [OSCURATO:PERSONA]