CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4), non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, peraltro, che il primo giudice ha già adottato il propriro giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza, sicché, a fronte di una recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potrebbe sortire effetti ulteriormente positivi per il ricorrente, stante quanto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il