CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 04900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13264/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in VARESE, PIAZZA G. CARDUCCI N. 6 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, V.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.965/2024depositata il 28/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatarioin relazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]