CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 26675/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità dell'azione per il reato di lesioni, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla eccessività della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, essendo il reato di lesioni nella specie perseguibile d'ufficio in ragione della circostanza aggravante contestata, e, quanto agli altri, perché non dedotti specificamente in appello (quello relativo al riconoscimento della causa di non punibilità ) ovvero non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo anche sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2